LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 agosto 1999, n. 23

Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/08/1999
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.05 - Flora

Art. 3
 (Ambiti di libera raccolta)
1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.
2. La raccolta dei tartufi nei parchi e nelle riserve naturali, individuati secondo la normativa regionale vigente, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema può essere regolamentata nel numero degli accessi da parte degli Enti gestori dei parchi, sentite le associazioni dei tartufai.
3. Fatta salva la raccolta per fini didattici e scientifici ai sensi dell'articolo 17, la regolamentazione prevista al comma 2 può prevedere priorità per i residenti negli accessi consentiti.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 15, comma 1, L. R. 17/2006