Art. 7
(Sostegno all'Associazione regionale delle Società di Mutuo Soccorso)
1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove il coordinamento tra le Società di Mutuo Soccorso nonché la collaborazione e il costante coordinamento con gli enti pubblici operanti nel territorio regionale.
2. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere le attività dell'associazione regionale da costituirsi tra le Società di Mutuo Soccorso con sede nel Friuli Venezia Giulia, mediante la concessione di un contributo annuo a sostegno delle spese di funzionamento e per il perseguimento delle finalità istituzionali.
3.
La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di erogazione e rendicontazione del contributo ai sensi della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 3, comma 49, L. R. 4/2001
2Comma 5 bis aggiunto da art. 14, comma 10, L. R. 13/2002
3Comma 4 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
4Comma 5 bis abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
5Articolo sostituito da art. 9, comma 121, L. R. 14/2012
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 123, L. R. 14/2012