LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1999, n. 20

Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/07/1999
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

CAPO II
 Coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nella
realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica
utilità
Art. 2
 (Ambito operativo e strumenti di programmazione)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia favorisce il più ampio coinvolgimento nella realizzazione e nella gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità di soggetti pubblici o privati in relazione agli aspetti finanziari, progettuali, realizzativi e gestionali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano le opere pubbliche o di pubblica utilità atte a garantire redditività attraverso la remunerazione di servizi dalle stesse derivanti, da realizzarsi nel territorio del Friuli- Venezia Giulia.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle opere afferenti a progetti di carattere interregionale, nazionale ed internazionale, purché direttamente o indirettamente al servizio dell'utenza regionale.
4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, gli enti pubblici, compresi quelli economici, gli enti e le amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi, nonché gli altri organismi di diritto pubblico, situati sul territorio regionale, individuano le opere di cui al comma 2 in relazione alla funzionalità delle stesse al perseguimento degli obiettivi inseriti negli strumenti di programmazione, al fine del loro inserimento nel programma triennale previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
Nel caso in cui le opere riguardino progetti di carattere interregionale, nazionale o internazionale, ove si ritenga di utilizzare lo strumento della finanza di progetto, si può prescindere, ai fini dell'avvio del procedimento, dal previo inserimento del progetto stesso nel programma triennale previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
5. Qualora i soggetti promotori di cui all'articolo 5, comma 3, presentino ai soggetti di cui al comma 4 delle proposte relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, non previste nei programmi triennali, le amministrazioni possono inserirle negli stessi, successivamente ad un'analisi relativa alla fattibilità tecnico-finanziaria, nonché sull'utilità pubblica che deriverebbe dalla loro realizzazione.
5 bis. I contributi per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità interessate alle procedure della presente legge sono concessi sulla base della domanda corredata della documentazione individuata per la presentazione della proposta di cui all'articolo 5.
5 ter. L'erogazione dei contributi avverrà successivamente alla aggiudicazione della relativa gara su presentazione della documentazione attestante l'importo delle risorse pubbliche impiegate.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 1/2000
2Comma 5 ter aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 1/2000
3Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 5, L. R. 12/2006
Art. 3
 (Studi di fattibilità)
1. Lo studio di fattibilità per opere di costo complessivo superiore a lire 20 miliardi è lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche.
2. Per le finalità di cui all'articolo 2, l'Amministrazione regionale può intervenire nella predisposizione degli studi di fattibilità tecnica e finanziaria dei progetti.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 74, L. R. 3/2002
Art. 4
 (Concessione per la realizzazione e per la gestione di
opere pubbliche e di pubblica utilità)
1. Sulla base dei principi contenuti nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, possono procedere alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità suscettibili di gestione economica mediante contratti di concessione, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti concessionari.
2. Le concessioni di cui al comma 1 sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice di cui al comma 1, aventi a oggetto il finanziamento, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e di lavori ad esse strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.
3. Il concedente, in relazione alla gestione economica dell'opera e fatto salvo il caso di equilibrio tra la tariffa di mercato e quella sociale, può intervenire nei modi e alle condizioni che seguono:
a) con la previsione di prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati; nel qual caso il soggetto concedente deve assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori; il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili;
b) con la previsione in capo al concessionario dell'obbligo del versamento di una parte dei profitti qualora gli introiti siano elevati per la presenza di un'utenza molto ampia; modalità e termini per il versamento sono disciplinati nel contratto di concessione.

3 bis. Nel caso di interventi realizzati in concessione di costruzione e gestione per l'attuazione di progetti di valenza interregionale, nazionale o internazionale, ove le condizioni che determinano l'equilibrio economico- finanziario degli investimenti e della connessa gestione lo impongano, il prezzo dell'ente concedente a sostegno dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa può consistere, in tutto o in parte, anche nel conferimento in proprietà di beni immobili del concedente ove necessari per la realizzazione dell'intervento. In tale ipotesi il prezzo, indipendentemente dalla sua natura, non può superare il 70 per cento dell'importo totale dei lavori. I beni immobili sono conferiti al concessionario, sulla base di una perizia di stima, a prezzi di mercato e ha effetto successivamente all'approvazione, da parte del concedente, del progetto esecutivo predisposto dal soggetto interventore.
4. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. Nel caso di interventi per l'attuazione di progetti di valenza interregionale, nazionale o internazionale, ove le condizioni che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione lo impongano, la concessione può avere una durata massima di cinquanta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a tali presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e, in mancanza della predetta revisione, il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 10. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.
5. L'affidamento delle concessioni di costruzione e gestione avviene mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato degli elaborati relativi alle preliminari indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche.
6. Le concessioni di cui al presente articolo sono aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:
a) il prezzo di cui al comma 3, lettera a);
b) il valore tecnico ed estetico dell' opera progettata;
c) il tempo di esecuzione dei lavori;
d) il rendimento;
e) la durata della concessione;
f) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
g) le eventuali proposte di variante di progetto preliminare;
h) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

7. I lavori possono avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
8. Alle licitazioni private per l'affidamento di concessioni di costruzione e gestione sono invitati i soggetti richiedenti in possesso dei requisiti di cui alla presente legge.
9. Per importi inferiori alla soglia comunitaria, le Amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni dell'articolo 44, commi 2 e 3, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, limitando a un minimo di 3 e a un massimo di 10 il numero dei concorrenti.
10. I capitolati speciali d'appalto e il bando di gara per l'affidamento in concessione di opere pubbliche o di pubblica utilità indicano l'ordine di importanza degli elementi variabili da considerare, di cui al comma 6.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 6, L. R. 12/2006
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 7, comma 7, L. R. 12/2006
Art. 5
 (Promotori di opere pubbliche o di pubblica utilità)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti promotori di cui al comma 3 possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 4, comma 1, proposte relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, inserite nei propri strumenti di programmazione, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 4, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione dei seguenti elementi:
a) il prezzo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a);
b) il valore tecnico ed estetico dell' opera progettata;
c) il tempo di esecuzione dei lavori;
d) il rendimento;
e) la durata della concessione;
f) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
g) ulteriori elementi individuati in base al tipo di opera da realizzare;
h) le garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice;
i) l' importo delle spese sostenute per la predisposizione delle proposte, comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile; tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.

2. Per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità di importo inferiore alla soglia comunitaria, il contenuto della proposta che il promotore deve presentare è quello previsto dal comma 1 ad eccezione dello studio di fattibilità e dell'asseverazione del piano economico-finanziario da parte di un istituto di credito.
3. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi prima dell'indizione della licitazione privata.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 16, comma 19, L. R. 13/2002
2Derogata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 19/2006
Art. 6
 (Requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali
del promotore e del concessionario)
1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, non provvedano con proprio regolamento, formulato sulla base di uno schema tipo che la Regione provvederà ad emanare, previo parere della Commissione consiliare competente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati in capo al promotore e al concessionario i seguenti requisiti di natura tecnica, organizzativa, finanziaria e di gestione:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla presentazione della proposta o alla pubblicazione del bando non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
c) svolgimento negli ultimi dieci anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio riferito ai migliori cinque anni, non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
d) svolgimento negli ultimi dieci anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio riferito ai migliori cinque anni, pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

2. Qualora il candidato alla concessione o il promotore siano costituiti da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti dalla mandataria o da un impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese consorziate.
Art. 7
 (Valutazione delle proposte)
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 4, comma 1, valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse, anche comparativamente, la loro compatibilità in relazione alle priorità individuate dai propri strumenti di programmazione.
Art. 8
 (Indizione della gara)
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 4, comma 1, in attuazione dei propri strumenti programmatori ed al fine di aggiudicare la concessione di cui all'articolo 4, procedono, per ogni proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il metodo della licitazione privata di cui all'articolo 4, comma 5, e il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore;
b) ad aggiudicare, in deroga all'articolo 4, commi da 5 e 9, la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.

2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo delle opere e da una ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione pari al 2 per cento dell'importo delle opere, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i).
4. Il promotore dell'opera ha diritto di prelazione sull'affidamento della concessione alle stesse condizioni dell'offerta economicamente più vantaggiosa presentata in gara.
5. In caso di esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 4, il soggetto promotore deve versare al migliore offerente una somma pari agli onorari e alle spese sostenute per la redazione dell'offerta e gli eventuali diritti sulle opere d'ingegno, dedotto l'importo di cui al comma 9.
6. La decisione del promotore di esercitare il diritto di prelazione deve essere comunicata all'amministrazione aggiudicatrice e all'eventuale concorrente risultato miglior offerente, entro 20 giorni dalla data del verbale di gara. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione aggiudicatrice procede all'aggiudicazione definitiva della concessione.
7. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione il soggetto, promotore dell'opera ha diritto al pagamento dell'importo di cui all'articolo 5, comma l, lettera i), a titolo di rimborso delle spese sostenute per la redazione della proposta e per la rinuncia ai diritti sulle opere di ingegno. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione prelevando tale importo dalla cauzione presentata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
8. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i). Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
9. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, una somma pari all'importo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i). Qualora alla procedura negoziata abbiano partecipato due soggetti, oltre al promotore, la somma va ripartita nella misura del 60 per cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento al secondo offerente. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
10. I soggetti aggiudicatari della concessione appaltano a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 16, comma 20, L. R. 13/2002
Art. 9
 (Società di progetto)
1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità di cui all'articolo 4, comma 1, deve prevedere che l'aggiudicatario abbia la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.
2. Nel caso in cui il bando di gara preveda la costituzione di una società per azioni, del collegio sindacale della stessa deve far parte un rappresentante, nominato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4.
3. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10.
Art. 10
 (Risoluzione)
1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico- finanziario.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi 1 e 2.
Art. 11
 (Subentro)
1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, i soggetti finanziatori del progetto possono impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che viene accettata dal concedente a condizione che:
a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del concedente ai soggetti finanziatori, prorogabile in caso di accordo tra le parti citate.

Art. 11 bis
 
1.Per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere ed assumere iniziative di formazione e divulgazione degli strumenti previsti dalla presente legge per la realizzazione e la gestione di opere pubbliche.
2.Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale che individua modalità e termini di realizzazione.
3.Gli adempimenti connessi alla attuazione degli interventi di cui al comma 2, sono demandati al Servizio dell'Osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 66, L. R. 4/2001