LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1999, n. 20

Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/07/1999
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 8
 (Indizione della gara)
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 4, comma 1, in attuazione dei propri strumenti programmatori ed al fine di aggiudicare la concessione di cui all'articolo 4, procedono, per ogni proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il metodo della licitazione privata di cui all'articolo 4, comma 5, e il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore;
b) ad aggiudicare, in deroga all'articolo 4, commi da 5 e 9, la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.

2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo delle opere e da una ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione pari al 2 per cento dell'importo delle opere, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i).
4. Il promotore dell'opera ha diritto di prelazione sull'affidamento della concessione alle stesse condizioni dell'offerta economicamente più vantaggiosa presentata in gara.
5. In caso di esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 4, il soggetto promotore deve versare al migliore offerente una somma pari agli onorari e alle spese sostenute per la redazione dell'offerta e gli eventuali diritti sulle opere d'ingegno, dedotto l'importo di cui al comma 9.
6. La decisione del promotore di esercitare il diritto di prelazione deve essere comunicata all'amministrazione aggiudicatrice e all'eventuale concorrente risultato miglior offerente, entro 20 giorni dalla data del verbale di gara. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione aggiudicatrice procede all'aggiudicazione definitiva della concessione.
7. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione il soggetto, promotore dell'opera ha diritto al pagamento dell'importo di cui all'articolo 5, comma l, lettera i), a titolo di rimborso delle spese sostenute per la redazione della proposta e per la rinuncia ai diritti sulle opere di ingegno. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione prelevando tale importo dalla cauzione presentata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
8. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i). Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
9. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, una somma pari all'importo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i). Qualora alla procedura negoziata abbiano partecipato due soggetti, oltre al promotore, la somma va ripartita nella misura del 60 per cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento al secondo offerente. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
10. I soggetti aggiudicatari della concessione appaltano a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 16, comma 20, L. R. 13/2002