LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1999, n. 20

Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  07/07/1999
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 2
 (Ambito operativo e strumenti di programmazione)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia favorisce il più ampio coinvolgimento nella realizzazione e nella gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità di soggetti pubblici o privati in relazione agli aspetti finanziari, progettuali, realizzativi e gestionali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano le opere pubbliche o di pubblica utilità atte a garantire redditività attraverso la remunerazione di servizi dalle stesse derivanti, da realizzarsi nel territorio del Friuli- Venezia Giulia.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle opere afferenti a progetti di carattere interregionale, nazionale ed internazionale, purché direttamente o indirettamente al servizio dell'utenza regionale.
4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, gli enti pubblici, compresi quelli economici, gli enti e le amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi, nonché gli altri organismi di diritto pubblico, situati sul territorio regionale, individuano le opere di cui al comma 2 in relazione alla funzionalità delle stesse al perseguimento degli obiettivi inseriti negli strumenti di programmazione, al fine del loro inserimento nel programma triennale previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
Nel caso in cui le opere riguardino progetti di carattere interregionale, nazionale o internazionale, ove si ritenga di utilizzare lo strumento della finanza di progetto, si può prescindere, ai fini dell'avvio del procedimento, dal previo inserimento del progetto stesso nel programma triennale previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
5. Qualora i soggetti promotori di cui all'articolo 5, comma 3, presentino ai soggetti di cui al comma 4 delle proposte relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, non previste nei programmi triennali, le amministrazioni possono inserirle negli stessi, successivamente ad un'analisi relativa alla fattibilità tecnico-finanziaria, nonché sull'utilità pubblica che deriverebbe dalla loro realizzazione.
5 bis. I contributi per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità interessate alle procedure della presente legge sono concessi sulla base della domanda corredata della documentazione individuata per la presentazione della proposta di cui all'articolo 5.
5 ter. L'erogazione dei contributi avverrà successivamente alla aggiudicazione della relativa gara su presentazione della documentazione attestante l'importo delle risorse pubbliche impiegate.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 1/2000
2Comma 5 ter aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 1/2000
3Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 5, L. R. 12/2006