LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1999, n. 20

Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/07/1999
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 14 bis
 (Spese monitoraggio mercato finanziario)
1.L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative all'acquisizione di un prodotto informatico per il monitoraggio in tempo reale sul mercato finanziario dei tassi di interesse, ai fini della loro valutazione in relazione all'emissione dei prestiti obbligazionari di cui all'articolo 14 e per consentire operazioni di finanza derivata.
2.Gli impegni di spesa relativi agli oneri di cui al comma 1 sono assunti nel limite dell'intero stanziamento finanziario previsto nel bilancio pluriennale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 31, L. R. 2/2006