LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 1998, n. 9

Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/06/1998
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Modificato il titolo della legge da art. 20, comma 1, L. R. 26/2001
Art. 1
 (Notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e altre comunicazioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato)
1. In ottemperanza all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Direttore centrale competente in materia di affari europei e, nel settore agricolo e forestale, il Direttore centrale competente in materia di risorse agricole provvedono alla notifica preventiva alla Commissione europea dei progetti di aiuto di Stato, alle comunicazioni degli aiuti di Stato in esenzione da tale obbligo ovvero alle altre comunicazioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato. I progetti di legge diretti a istituire o a modificare aiuti di Stato sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente Commissione consiliare, su comunicazione del Presidente del Consiglio regionale.
2. I progetti di legge notificati sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio regionale; essi sono discussi solo a seguito della conclusione dell'esame della Commissione europea.
3. Qualora il bilancio regionale, la legge finanziaria e le leggi di assestamento e di variazione del bilancio contengano disposizioni concernenti aiuti soggetti all'obbligo di notifica, tali disposizioni sono notificate immediatamente dopo l'approvazione finale del progetto di legge. In tali casi è inserita nel testo legislativo apposita disposizione con la quale sono sospesi gli effetti delle singole disposizioni notificate sino al giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea. Ad avvenuto ricevimento della comunicazione di tale esito positivo, l'avviso è pubblicato tempestivamente.
4. Gli emendamenti al testo di progetti di legge già approvati dalle competenti Commissioni consiliari, qualora concernenti aiuti di Stato, sono proposti al Consiglio regionale unitamente all'espressa qualificazione dei medesimi quali aiuti di Stato. A seguito della loro approvazione, tali emendamenti sono tempestivamente comunicati dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione per l'inoltro al Direttore centrale competente ai fini della notifica, ai sensi del comma 1. Conseguentemente, a eccezione dei casi di cui al comma 3, la votazione finale dei progetti di legge è temporaneamente sospesa sino alla conclusione dell'esame della Commissione europea.
5. I disegni di legge e le proposte di legge sono sottoposti all'esame della competente Commissione consiliare corredati delle schede tecniche necessarie alla verifica preliminare della sussistenza di aiuti di Stato e della loro compatibilità con la normativa europea in materia.
6. I disegni di legge sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale già corredati delle schede tecniche di cui al comma 5.
7. Le schede tecniche di cui ai commi 5 e 6, nonché i moduli di notifica e le schede di informazioni complementari necessari per le notifiche di cui al comma 1, sono compilati a cura della struttura consiliare o giuntale competente, ai sensi dei rispettivi regolamenti di organizzazione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche agli atti legislativi di cui al comma 3.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 12/2001
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 20, comma 2, L. R. 26/2001
3Comma 1 sostituito da art. 20, comma 3, L. R. 26/2001
4Parole sostituite al comma 4 da art. 20, comma 4, L. R. 26/2001
5Comma 7 bis aggiunto da art. 20, comma 5, L. R. 26/2001
6Comma 8 sostituito da art. 20, comma 6, L. R. 26/2001
7Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 10/2004
8Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 1, L. R. 10/2004
9Parole sostituite al comma 7 bis da art. 11, comma 1, L. R. 10/2004
10Articolo sostituito da art. 12, comma 9, L. R. 5/2013