LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 1998, n. 6

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/03/1998
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

CAPO III
 NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 16/1998
2Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 2, L. R. 16/1998
3Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 3, L. R. 16/1998
4Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 4, L. R. 16/1998
5Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/1998
6Comma 6 ter aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/1998
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 25/1999
8Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 3, L. R. 21/2001
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 13, comma 1, L. R. 20/2002
3Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 26

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 1, L. R. 16/1998
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 29

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 16/1998
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 30
 (Norme transitorie)
1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, in relazione al disposto di cui al comma 3 dell'articolo 23, fino alla data del 1° luglio 1999 valgono le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto legge 496/1993, convertito con modificazioni dalla legge 61/1994.
2. In attesa dell' emanazione delle relative norme di settore, l'esercizio dell'attività di controllo da parte dell'ARPA, è limitato alla fase dell'accertamento, con segnalazione all'autorità preposta all'irrogazione delle relative sanzioni.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 16/1998
Art. 31
 (Norma finale)
1. Dall' entrata in vigore della presente legge cessa la competenza del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (CRIA) a svolgere le funzioni analoghe a quelle previste dal comma 1 dell'articolo 3.
Art. 32
 (Sede dell'ARPA)
1. La sede dell' ARPA sarà individuata dallo Statuto, come approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, in base a criteri di economicità, baricentricità ed efficienza.
Art. 33
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, lettera a), nello stato di previsione della spesa dei bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 è istituito per memoria, a decorrere dal 1999, alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.1 - spese correnti - Categoria 1.5 - il capitolo 2255 (1.1.155.2.08.29) con la denominazione << Finanziamento all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) per le spese di funzionamento e l'attività istituzionale >>.
2. La quota annua di finanziamento dell'ARPA a valere sul fondo di cui all'articolo 11 della legge regionale 5/1997, come prevista dall'articolo 9, comma 19, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, approvata dal Consiglio regionale il 29 dicembre 1997 e dall' articolo 21, comma 1, lettera c), è a carico del capitolo 2259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l' anno 1998 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
3. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2254 (1.1.155.2.08.29) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.1 - spese correnti - Categoria 1.5 - con la denominazione << Finanziamento per l'impianto e il primo avvio dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) >> e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 1998.
4. All'onere di lire 3.000 milioni per l'anno 1998, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 30 dell'elenco n. 6 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.
5. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 del precitato stato di previsione della spesa.
Art. 34
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.