LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 1998, n. 6

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/03/1998
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

CAPO II
 GESTIONE FINANZIARIO-CONTABILE
Art. 21
 (Dotazione finanziaria dell'ARPA)
1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da:
a) un finanziamento annuale della Regione, destinato alla copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia per l'espletamento sul territorio regionale delle attività istituzionali connesse alle funzioni di protezione e controllo ambientali e di prevenzione igienico sanitaria, determinato ai sensi dell' articolo 4, comma 10, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);
a bis)   ( ABROGATA )
b) gli introiti derivanti dalle tariffe indicate e stabilite con le modalità di cui all'articolo 02, comma 4, del decreto legge 496/1993, come inserito dalla legge di conversione 61/1994;
c) la quota parte del fondo di cui all'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5, come determinata annualmente dalla Giunta regionale;
d) ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale;
e) finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attività svolte dall'ARPA;
f) ulteriori finanziamenti delle Province e dei Comuni non compresi nelle quote di cui alla lettera b);
g) eventuali finanziamenti della Comunità europea per progetti specifici;
h) proventi derivanti da attività svolte nei confronti di terzi;
i) eventuali lasciti e donazioni.
2. Per consentire l' impianto, nonché il primo avvio dell'ARPA l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla stessa un finanziamento di lire 3.000 milioni, per il cui utilizzo, da effettuarsi entro il 31 dicembre 1999 da parte del Direttore generale, si prescinde, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, dall'approvazione di un bilancio preventivo di spesa con l'obbligo della sola rendicontazione, da trasmettere entro il 30 aprile 2000.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 16/1998
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 7, L. R. 18/2000
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 12, L. R. 12/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 12, comma 9, L. R. 16/2008
4Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 6, L. R. 16/2008
5Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 12, comma 7, L. R. 16/2008
6Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 12, comma 8, L. R. 16/2008
7Parole sostituite alla lettera a bis) del comma 1 da art. 5, comma 81, L. R. 18/2011
8Lettera a bis) del comma 1 sostituita da art. 178, comma 1, L. R. 26/2012
9Integrata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2013
10Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2013
11Vedi la disciplina transitoria della lettera a bis) del comma 1, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 23/2013
12Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 14, L. R. 23/2013
13Lettera a bis) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 15, L. R. 23/2013
Art. 22
 (Gestione economico-patrimoniale)
1. L' ARPA ha un patrimonio ed un bilancio proprio.
2. Per la gestione economico - patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio e contabilità in vigore per le Aziende per i servizi sanitari della Regione Friuli-Venezia Giulia.
3. Il Regolamento di cui all' articolo 10 disciplina anche la contabilità dell'ARPA, definendo i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico.
4. L'esercizio finanziario di ARPA coincide con l'anno solare.
5. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 16/1998
2Comma 4 sostituito da art. 137, comma 4, L. R. 17/2010