LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 1998, n. 6

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/03/1998
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

SEZIONE III
 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLA PREVENZIONE
Art. 13
 (Comitato di indirizzo e verifica)
1. La Regione, per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo nella definizione degli obiettivi e dei programmi dell'ARPA, nell'ambito del coordinamento ed integrazione dei diversi livelli istituzionali, istituisce, con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Comitato di indirizzo e di verifica composto da:
a) l'Assessore regionale all' ambiente con funzioni di Presidente;
b) l'Assessore regionale alla sanità o suo delegato;
c) l'Assessore regionale alle foreste o suo delegato;
d) l'Assessore regionale all' agricoltura o suo delegato;
e) l'Assessore regionale alla protezione civile o suo delegato;
f) l'Assessore regionale all' industria o suo delegato;
g) i Presidenti delle Province o loro delegati;
h) un rappresentante designato dalla Associazione Nazionale Comuni Italiani in rappresentanza delle amministrazioni comunali;
i) un rappresentante designato d' intesa tra le organizzazioni imprenditoriali del settore agricolo, artigianale e industriale;
l) un rappresentante designato d' intesa tra le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 133, comma 2 bis, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come modificato dall'articolo 62 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34, e le associazioni per la difesa dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. In caso di mancata designazione dei componenti di cui alle lettere i) ed l) del comma 1 entro 30 giorni dalla data della richiesta, provvede direttamente il Presidente della Giunta regionale.
3. In caso di votazione paritaria prevale il voto del Presidente.
4. Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore generale dell'ARPA. Possono essere altresì invitati i Direttori dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA e i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, nonché altri direttori di strutture regionali eventualmente interessate.
5. Al Comitato compete indirizzare le attività dell'ARPA al fine di raggiungere gli obiettivi e realizzare i programmi delineati, nonché verificare l'andamento generale dell'attività della stessa e l'uniformità dei livelli e della qualità dei servizi, esprimendo alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.
6. Il Comitato dura in carica 5 anni e si riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni qualvolta il suo Presidente ne chieda la convocazione, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 10, L. R. 12/2006
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 2, L. R. 16/2008
Art. 14
 (Articolazione organizzativa dell'ARPA)
1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge l'ARPA è organizzata a livello centrale anche in settori tecnici corrispondenti alle principali aree d'intervento, individuati dal Regolamento di cui all'articolo 10, e articolata in Dipartimenti provinciali a livello territoriale.
2. L' organizzazione centrale, retta dal Direttore generale, deve svolgere almeno le seguenti funzioni:
a) le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, alla formazione ed aggiornamento del personale, al coordinamento tecnico delle attività, nonché ogni altra attività utile al fine di dare omogeneità ed unitarietà ai servizi su scala regionale;
b) i rapporti di coordinamento, ai fini della programmazione dell'attività, con l'Agenzia regionale della sanità e le Aziende per i servizi sanitari;
c) le attività connesse a specifiche attribuzioni previste dall'articolo 3 e realizzabili nel modo più efficace su scala regionale;
d) le attività relative alla gestione dei dati, alla documentazione ed informazione rivolte alla generalità degli utenti.
3. In relazione al grado di complessità delle funzioni, alla direzione dei settori di cui al comma 1 può essere preposto personale appartenente al livello dirigenziale.
4. Le strutture territoriali sono costituite dai Dipartimenti provinciali, deputati all'espletamento delle attività tecnico-strumentali e di quelle operative di vigilanza e controllo sul territorio, nonché alla realizzazione di programmi di competenza o di compiti ulteriormente attribuiti dal Regolamento di cui all'articolo 10, godendo di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal Direttore generale. I Dipartimenti provinciali si articolano in Servizi che possono essere organizzati anche in riferimento alla strutturazione territoriale delle Aziende per i servizi sanitari. Presso ogni Dipartimento è previsto inoltre un Servizio riguardante l'igiene tecnica ed ambientale con il compito di valutare i dati ambientali. In relazione al grado di complessità delle funzioni, alla direzione dei Servizi può essere preposto personale appartenente al livello dirigenziale.
5. Ad ogni Dipartimento provinciale è preposto un direttore, nominato dal Direttore generale e responsabile nei confronti dello stesso.
6. Il personale di cui ai commi 3 e 5 può essere assunto anche con contratto di lavoro di diritto privato.
7. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia provinciale, sulla base delle principali aree di intervento dell'ARPA.
8. La dotazione organica dei Dipartimenti, l'organizzazione tecnica ed amministrativa, nonché l'attribuzione di specifiche competenze tecniche con valenza territoriale interprovinciale o regionale sono definite dal Regolamento di cui all'articolo 10. Con il medesimo Regolamento viene altresì:
a) istituito, in considerazione della consistenza territoriale e demografica, un coordinamento tra i Dipartimenti provinciali di Gorizia e di Trieste finalizzato al miglior utilizzo delle risorse attraverso l'unificazione di alcuni servizi generali che consenta l'abbattimento dei costi fissi;
b) individuata una struttura di pronto intervento al fine di garantire, ventiquattro ore su ventiquattro, l'immediata valutazione di situazioni a rischio.
Art. 15
 (Comitati tecnici provinciali di coordinamento)
1. Al fine di garantire il necessario coordinamento tecnico delle attività dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA con i Servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali, nonché con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, ciascuna Provincia costituisce un Comitato tecnico provinciale di coordinamento con il compito di:
a) elaborare proposte relative al programma annuale di attività del relativo Dipartimento ed alla sua migliore attuazione;
b) formulare proposte in ordine ai contenuti delle convenzioni di cui all'articolo 12 ed al loro aggiornamento;
c) fornire al Direttore generale eventuali elementi ritenuti sostanziali per il miglior coordinamento a livello provinciale.
2. Tale Comitato è composto da:
a) il dirigente della struttura competente in materia ambientale della Provincia, che lo presiede;
b) il Direttore del Dipartimento provinciale dell'ARPA;
c) i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari della provincia.
3. Partecipano alle sedute i Direttori tecnico- scientifico e amministrativo dell'ARPA.
4. Il Comitato tecnico provinciale di coordinamento è convocato dal suo Presidente almeno tre volte l'anno o su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Direttore generale dell'ARPA.
Art. 16
 (Attività di vigilanza dell'ARPA)
1. Ai sensi dell' articolo 2 bis del decreto legge 496/1993, come aggiunto dalla legge di conversione 61/1994, nell' espletamento delle attività tecniche di controllo e di vigilanza di cui alla presente legge il personale dell'ARPA accede agli impianti ed alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni ed i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti.
2. Il Direttore generale dell' ARPA, con proprio atto, individua il personale che svolge le funzioni di cui al comma 1. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPA. Il Direttore generale può inoltre, con proprio atto, individuare fra tale personale chi deve disporre anche della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e ne fa proposta al Prefetto competente.
3. Il personale di cui al comma 2 collabora con il personale del Corpo forestale regionale nell'attività di accertamento e repressione delle violazioni in materia ambientale.
4. Il Direttore generale dell' ARPA predispone il programma annuale di attività, di cui all'articolo 11, per la parte relativa alla vigilanza ed ai controlli ambientali, sentito il Direttore regionale delle foreste.