LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 1998, n. 6

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/03/1998
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

SEZIONE II
 ORDINAMENTO DELL'ARPA
Art. 6
 (Organi dell'ARPA)
1. Sono organi dell'ARPA:
a) il Direttore generale;
b) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 7
 (Direttore generale)
1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento;
b) comprovata esperienza dirigenziale almeno quinquennale;
c) elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale;
d) assenza delle situazioni di incompatibilità di cui all' articolo 8, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).
(7)
2. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPA ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPA stessa e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e dal Comitato di indirizzo e verifica previsto dall'articolo 13, nonché della gestione dell'ARPA.
3. I compiti e le funzioni del Direttore generale sono stabiliti statutariamente. Lo stesso provvede in particolare:
a) alla definizione e adozione dei programmi annuali e pluriennali e dei relativi bilanci preventivi;
b) all'adozione del regolamento di organizzazione;
c) all'adozione del conto consuntivo;
d) alla nomina di un Direttore tecnico-scientifico e un Direttore amministrativo, assunti con provvedimento motivato e responsabili nei suoi confronti;
e) alla gestione del personale, compresa la definizione ed adozione della pianta organica e la stipula dei relativi contratti anche integrativi;
f) all' assegnazione delle risorse finanziarie ai Dipartimenti provinciali;
g) alla redazione della relazione annuale sulla gestione prevista dall'articolo 11, comma 8;
h) alla stipula di contratti e convenzioni;
i) ad assicurare l'uniformità dei livelli e della qualità dei servizi.
4.Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento i contenuti di tale contratto, ivi compresa la determinazione degli emolumenti, con riferimento ai criteri stabiliti per i direttori centrali dell'Amministrazione regionale. L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con qualsiasi carica elettiva pubblica.
5. Il conferimento dell' incarico di Direttore generale a dirigenti pubblici determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
6. Il contratto di lavoro del Direttore generale è rinnovabile una sola volta.
7. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi, nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, può provvedere alla revoca del Direttore generale con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.
8. Nell' ipotesi di revoca di cui al comma 7 ai Direttori tecnico-scientifico e amministrativo si applica la previsione di cui al comma 6 dell'articolo 9.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 14, L. R. 12/2006
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 39, L. R. 9/2008
3Lettera g) del comma 3 sostituita da art. 137, comma 2, L. R. 17/2010
4Lettera a) del comma 3 sostituita da art. 5, comma 49, lettera b), L. R. 18/2011
5Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 5, comma 49, lettera c), L. R. 18/2011
6Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 15, L. R. 15/2014
7Comma 1 sostituito da art. 4, comma 6, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8Parole soppresse al comma 4 da art. 84, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
9Parole sostituite al comma 4 da art. 84, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 8
 (Collegio dei revisori contabili)
1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione del Consiglio regionale espressa con voto limitato.
2. Il Collegio resta in carica per tre anni. I membri del Collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunciare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al Presidente della Giunta regionale ed al Direttore generale dell'ARPA.
3. Lo statuto dell' ARPA definisce i casi di decadenza, revoca e sostituzione dei membri effettivi, nonché le relative procedure.
4. Il Collegio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.
5. Per l' espletamento della propria attività al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio è dovuta un'indennità annuale da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale.
6. Il Collegio dei revisori contabili vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento. Il Collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento dell'ARPA. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Art. 9
 (Direttore tecnico-scientifico e Direttore amministrativo)
1. Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico-scientifico e da un Direttore amministrativo che sono preposti a specifiche strutture come funzionalmente individuate nel regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10.
2. Il Direttore tecnico-scientifico ed il Direttore amministrativo sono nominati con provvedimento motivato del Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso.
3. Il Direttore tecnico-scientifico è scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico- scientifica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche o private.
4. Il Direttore amministrativo è scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbiano svolto per almeno cinque anni qualificate attività in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche o private.
5. Il rapporto di lavoro del Direttore tecnico-scientifico e del Direttore amministrativo è regolato da un contratto di diritto privato di durata massima quinquennale il cui schema tipo è approvato dalla Giunta regionale. L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con qualsiasi carica elettiva pubblica e, se conferito a dirigenti pubblici, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il trattamento economico è determinato con riferimento ai criteri previsti per i vicedirettori centrali dell'Amministrazione regionale.
6. Essi cessano comunque dall' incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale e possono essere, anche singolarmente, riconfermati.
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 85, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 10
 (Regolamento di organizzazione)
1. Il Direttore generale adotta, sentiti i Direttori tecnico-scientifico ed amministrativo, i Direttori dei Dipartimenti provinciali ed i dirigenti preposti ai settori tecnici di cui all'articolo 14, il regolamento dell'ARPA entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto di cui all' articolo 7, comma 4. Il Regolamento può essere modificato con la medesima procedura. In sede di prima applicazione della presente legge il Direttore adotta il Regolamento, sentiti i Direttori tecnico-scientifico ed amministrativo ed i responsabili dei Presidi Multizonali di Prevenzione.
2. Il Regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPA ed in particolare definisce:
a) l' assetto organizzativo, articolato ai sensi dell'articolo 03, comma 3, del decreto legge 496/1993, come inserito dalla legge di conversione 61/1994, nonché i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e di coordinamento delle strutture dell'ARPA sulla base della distribuzione di competenze di cui all'allegato 1;
b) le forme di consultazione e il diritto all'accesso alle informazioni di cui all'articolo 20;
c) le modalità per la prestazione da parte dell'ARPA di attività tecnico-scientifiche e di servizi di informazione e documentazione a favore di terzi, nonché quella a condizioni di particolare favore ad associazioni in particolare di protezione ambientale e di tutela dei consumatori prive di scopo di lucro rappresentative di istanze sociali;
d) le norme di contabilità, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, definendo, altresì, i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico;
e) le modalità di acquisizione di specifiche consulenze professionali, collaborazioni esterne o di personale a contratto a tempo determinato;
f) l' organizzazione tecnica ed amministrativa, nonché l'attribuzione di specifiche competenze tecniche con valenza territoriale, interprovinciale o regionale, e la dotazione organica dei Dipartimenti provinciali e dei settori tecnici di cui all'articolo 14;
g) le modalità di collaborazione con le Università di Trieste ed Udine per la eventuale prosecuzione delle attività del Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale, in riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere i) ed l), previa valutazione dei risultati della fase di avvio.
3. Il Regolamento deve inoltre ispirarsi:
a) alla programmazione delle attività e degli interventi;
b) all' integrazione, al coordinamento e alla flessibilità di tutte le diverse articolazioni funzionali di cui all'articolo 14;
c) all'interdisciplinarietà e alla specializzazione, nonché alla responsabilità individuale rispetto al raggiungimento dei risultati attesi;
d) alla collaborazione dell'articolazione centrale e periferica con tutti i livelli istituzionali;
e) alla fissazione e alla verifica degli obiettivi di qualità delle attività tecniche e scientifiche;
f) all'efficacia ed all'omogeneità delle attività di prevenzione, vigilanza e controllo ambientale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 16/1998
Art. 11
 (Processo di programmazione e controllo)
1. Il processo di programmazione di ARPA, che si articola in programmazione annuale e triennale, si raccorda con il processo di programmazione della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle priorità e degli indirizzi stabiliti dal Comitato di indirizzo e verifica ai sensi dell'articolo 13.
2. Costituiscono strumenti della programmazione triennale il programma triennale e il relativo bilancio pluriennale di previsione.
3. Costituiscono strumenti della programmazione annuale il programma annuale e il relativo bilancio di previsione.
4. Entro il 15 agosto di ogni anno il Direttore generale di ARPA predispone il progetto degli strumenti di programmazione annuale e triennale e lo trasmette, per il tramite della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, al Comitato di indirizzo e verifica di ARPA al fine di acquisirne il parere.
4 bis. La Giunta regionale, entro il 15 dicembre di ogni anno, approva le linee di indirizzo per ARPA con le quali sono definiti gli obiettivi generali e le priorità di intervento per la stesura del programma annuale e triennale dell'Agenzia.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Direttore generale di ARPA, in coerenza con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, in armonia con le convenzioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto delle proposte dei Comitati tecnici provinciali di coordinamento di cui all'articolo 15, adotta contestualmente gli atti di programmazione annuale e triennale e li trasmette, corredati del parere del Collegio dei revisori contabili di ARPA, alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
6. Qualora il bilancio economico preventivo di ARPA non sia approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ARPA può sostenere costi nei limiti di un dodicesimo di quanto previsto nel bilancio adottato per ogni mese di pendenza del procedimento.
7. Nel contesto del processo di controllo della gestione, il Direttore generale è responsabile del risultato della gestione aziendale. Il Direttore generale verifica mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse di cui dispone, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. A tal fine valuta, con periodicità almeno trimestrale, l'andamento dei costi rispetto agli obiettivi di budget.
8. Il bilancio d'esercizio, costituito dalla relazione del Direttore generale sulla gestione, dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario è adottato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è trasmesso, corredato della relazione del Collegio dei revisori contabili di ARPA, alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
Note:
1Articolo sostituito da art. 137, comma 3, L. R. 17/2010
2Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 49, lettera d), L. R. 18/2011
3Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 49, lettera e), L. R. 18/2011
4Parole sostituite al comma 5 da art. 5, comma 49, lettera f), L. R. 18/2011
5Parole soppresse al comma 4 bis da art. 1, comma 18, L. R. 5/2017
Art. 12
 (Convenzioni con enti pubblici)
1. Per l' esercizio delle funzioni tecniche in materia ambientale di competenza ai sensi dell'articolo 14 della legge 142/1990 le Province si avvalgono delle strutture provinciali dell'ARPA. Con apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione e le Province, sentito il Direttore generale dell'ARPA, vengono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle strutture tecniche dell'ARPA.
2. Per l' esercizio delle funzioni tecniche delle Aziende per i servizi sanitari regionali, ferma restando la regolamentazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'ARPA stipula apposite convenzioni con le Aziende medesime.
3. I Comuni singoli o associati o consorziati ovvero le Comunità montane e collinare nell'esercizio delle funzioni in materia ambientale attribuite ai sensi della legge 142/1990, si avvalgono delle strutture dell'ARPA secondo apposite convenzioni da stipularsi sulla base di una convenzione-tipo elaborata dalla Regione.
4. L' ARPA ed i soggetti pubblici interessati possono stipulare convenzioni o contratti, anche circoscritti per ambiti territoriali, funzionali e temporali, per prestazioni aggiuntive e per altre attività rispetto a quelle di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Le convenzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, da definirsi, in sede di prima applicazione, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, individuano le attività tecniche a supporto degli enti interessati, nonché i livelli qualitativi e quantitativi, i tempi e i costi delle prestazioni erogate, precisando quali debbano essere obbligatoriamente rese a titolo gratuito.