LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 1998, n. 6

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/03/1998
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

SEZIONE I
 ISTITUZIONE DELL'ARPA
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, con legge 21 gennaio 1994, n. 61, sono finalizzate al mantenimento, sviluppo e potenziamento delle attività di tutela e di promozione della qualità degli ecosistemi naturali e degli ecosistemi antropizzati, al controllo ed alla prevenzione dei fattori di degrado che hanno o che potrebbero avere conseguenze dirette o indirette sulla salute umana. In tale contesto la Regione Friuli-Venezia Giulia persegue l'obiettivo della massima integrazione e coordinamento delle attività svolte in materia ambientale ed igienico-sanitaria dai diversi livelli istituzionali, in armonia con la legge 8 giugno 1990, n. 142, con il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.
2. Le disposizioni della presente legge disciplinano altresì il riordino ed il funzionamento delle strutture preposte ai controlli ambientali, le modalità di erogazione dei servizi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente alla Regione ed ai suoi enti strumentali, agli enti locali ed ai loro consorzi, società partecipate ed aziende speciali, alle Aziende per i servizi sanitari, agli altri enti pubblici, nonché ai privati.
3. Ai fini di cui al comma 1, l' istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, di seguito denominata ARPA, e la sua operatività coordinata ed integrata, nelle modalità previste dall'articolo 17, con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, costituiscono l'avvio di un sistema regionale della prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria.
4. Le finalità di cui al comma 1 e l'ulteriore definizione del sistema regionale della prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria sono inoltre perseguiti anche attraverso il riordino delle competenze e delle funzioni amministrative in materia ambientale nella Regione Friuli-Venezia Giulia, anche in attuazione del decreto legislativo 9/1997.
5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di efficacia del decreto di costituzione ed approvazione dello statuto dell'ARPA, di cui all'articolo 2, comma 4, sentite le associazioni degli enti locali, delle organizzazioni imprenditoriali e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale, presenta al Consiglio Regionale un apposito disegno di legge di riordino delle competenze e delle funzioni amministrative in materia ambientale, così come previsto dall'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, come integrato dagli articoli 52 e 55 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 ferme restando in capo alla Regione le funzioni di carattere unitario ed in particolare quelle di pianificazione, programmazione, indirizzo, promozione e coordinamento, nonché di raccordo con lo Stato.
6. Con regolamenti da adottare in base ai medesimi criteri, principi direttivi e procedure di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, la Giunta regionale procede, comunque non oltre dodici mesi dalla nomina del Direttore generale, alla semplificazione delle procedure amministrative previste dalle leggi regionali nelle materie interessate dall'articolo 3 della presente legge, nonché all'abrogazione o sostituzione di controlli tecnico-amministrativi.
7. Per le finalità di cui al comma 6 la Giunta regionale attua i seguenti indirizzi:
a) applicazione del silenzio assenso, eccezion fatta per i pareri di tipo ambientale, nelle procedure di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato di competenza della Regione e degli enti locali;
b) attuazione delle modalità necessarie per la costituzione ed il funzionamento dello << sportello unico >>;
c) definizione, anche utilizzando convenzioni ed accordi, dei rapporti tra i diversi enti titolari di funzioni amministrative al fine di garantire l'operatività dello << sportello unico >>;
d) indizione di conferenze di servizi ai sensi della legislazione vigente;
e) revisione e riordino delle procedure amministrative e della loro tempistica.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 1, comma 1, L. R. 16/1998
Art. 2
 (Istituzione, natura giuridica e finalità dell'ARPA)
1. È istituita l' ARPA quale ente di diritto pubblico, preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per la vigilanza e il controllo ambientale, all'esercizio delle attività di ricerca e di supporto tecnico-scientifico, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario.
2. L' ARPA è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile ed è sottoposta agli indirizzi ed alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 13.
3. L' ARPA esercita le sue attribuzioni nell'ambito degli indirizzi e delle direttive della Regione. Svolge attività di supporto e consulenza tecnico-scientifica alle funzioni amministrative e di pianificazione e programmazione in materia di prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria esercitate dalla Regione, dalle Province, dai Comuni singoli o associati, dalle Aziende per i servizi sanitari e dalle ulteriori istituzioni pubbliche operanti nel settore.
4. Entro e non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, nomina il Direttore generale e contestualmente costituisce l'ARPA e ne approva lo statuto.
5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 sono definite ulteriori norme transitorie relative all'avvio dell'operatività dell'ARPA, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 10, nonché quelle norme necessarie a garantire la continuità delle attività e dei servizi trasferiti all'ARPA medesima.
Art. 3
 (Attribuzioni ed attività tecnico-scientifica)
1. L'ARPA, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 01 del decreto legge 496/1993, come inserito dalla legge di conversione 61/1994, per quanto non espressamente indicato dal presente comma, svolge, anche attraverso le sue articolazioni territoriali ed i settori tecnici, le seguenti attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente in ambito regionale:
a) controllo dei fattori fisici, chimici e biologici che regolano gli ecosistemi naturali e antropizzati, al fine di qualificare, quantificare e prevenire i fattori di inquinamento;
b) funzioni tecniche, anche a supporto delle amministrazioni competenti, di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti;
c) controllo ambientale delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti;
d) controllo ambientale in materia di protezione dall'inquinamento elettromagnetico;
e) espletamento delle funzioni relative alla disciplina dell'igiene ambientale, comprese le diverse articolazioni funzionali dell'igiene del suolo, delle acque, dell'aria, nonché dell'igiene tecnica;
f) gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine, in collegamento con il sistema informativo dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari territoriali;
g) formulazione, su richiesta delle autorità amministrative competenti, di pareri concernenti gli aspetti tecnici e scientifici connessi alle funzioni di protezione e risanamento ambientale;
h) raccolta, elaborazione e diffusione dei dati e delle informazioni di interesse ambientale, nonché promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
i) educazione ambientale ed informazione pubblica sulla prevenzione dei rischi ambientali e sanitari, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, attivando anche adeguati sistemi informativi;
l) collaborazione alle attività di formazione, informazione ed aggiornamento professionale degli operatori del settore ambientale, con particolare riguardo ai dipendenti regionali e degli enti locali;
m) attività di studio, ricerca e controllo sui fenomeni fisici che caratterizzano l'ambiente marino e costiero;
n) attività di studio, ricerca e controllo per la tutela dall'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti termici in ambienti di vita;
o) realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteoclimatologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
p) collaborazione con l' Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) ed altri enti ed istituzioni operanti nel settore della prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria;
q) collaborazione a livello tecnico-scientifico con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile ed ambientale nei casi di emergenza;
r) supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
s) supporto tecnico-scientifico alla Regione ai fini dell'elaborazione dei piani regionali di intervento per la prevenzione ed il controllo ambientale e la verifica della salubrità degli ambienti di vita;
t) supporto tecnico di indirizzo generale alle amministrazioni competenti all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;
u) supporto tecnico e validazione scientifica, ove richiesti, relativamente ai dati ambientali descritti nei progetti proposti, per gli uffici regionali incaricati dell'analisi degli studi di impatto ambientale e della gestione della procedura per la valutazione dell'impatto ambientale, di cui alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, nonché collaborazione alla redazione di manualistica, modellistica e linee-guida per l'elaborazione omogenea degli studi di impatto ambientale;
v) supporto tecnico-scientifico ai progetti di ricerca e diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche finalizzato all'attuazione del regolamento (CEE) n. 880/1992 del Consiglio, del 23 marzo 1992, sul marchio di qualità ecologica (ecolabel) e del regolamento (CEE) n. 1836/1993 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sul sistema di ecogestione ed audit;
z) supporto tecnico alla Regione ed agli enti locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale, di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
z bis) svolge le funzioni di supporto tecnico operativo del Centro funzionale decentrato (CFD) della Protezione civile, mediante la modellistica meteorologica previsionale a supporto delle attività di prevenzione della Protezione civile regionale.
(1)
2. L' ARPA può fornire prestazioni a favore di privati, purché compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 ad essa affidate, e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto. Su proposta del Direttore generale che individua le tipologie e disciplina l'esercizio delle suddette prestazioni, la Giunta regionale approva il tariffario per la remunerazione delle prestazioni stesse.
Note:
1Lettera z bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, L. R. 3/2014
Art. 4
 (Controllo e vigilanza)
1. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti e loro modificazioni:
a) i programmi annuali e pluriennali e i relativi bilanci preventivi;
b) i bilanci di esercizio;
c) il regolamento di organizzazione.
(2)
2. Ai fini del controllo gli atti di cui al comma 1 sono inviati entro cinque giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, che ne cura l'istruttoria anche avvalendosi di altri uffici regionali competenti per materia.
3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dal ricevimento.
4. I termini di cui al comma 3 sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza sono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.
5. Con provvedimento motivato, la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'ARPA.
6. Ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto legge 496/1993, come inserito dalla legge di conversione 61/1994, il Direttore generale dell'ARPA fornisce al Presidente della Giunta regionale, o se delegato all'Assessore all'ambiente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 3 da art. 12, comma 3, L. R. 16/2008
2Comma 1 sostituito da art. 137, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
3Parole sostituite al comma 2 da art. 137, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 17/2010
4Parole sostituite al comma 2 da art. 137, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 17/2010
5Comma 3 sostituito da art. 137, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
Art. 5
 (Rapporti con gli enti istituzionali)
1. L'ARPA svolge per la Regione, gli enti locali ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari della regione attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico ed analitiche.
2. Nelle materie di cui alla presente legge la Regione, gli enti locali e le Aziende per i servizi sanitari si avvalgono obbligatoriamente dell'ARPA per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.
2 bis. La Regione si avvale del supporto tecnico-scientifico di ARPA per l'attuazione di progetti comunitari che richiedono l'analisi e il monitoraggio degli impatti ambientali, nonché l'elaborazione di dati e di modelli ambientali anche dinamici.
3. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari svolgono le proprie attività in maniera coordinata ed integrata, sulla base del Regolamento di cui all'articolo 22, comma 5, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, da assumersi, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente di concerto con l'Assessore regionale alla sanità, entro 150 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 4. Con tale regolamento sono altresì individuate le fattispecie soggette all'obbligo di cui al comma 2.
4. Le strutture laboratoristiche dell'ARPA svolgono funzioni di supporto tecnico-specialistico nei confronti della Regione, degli enti locali ed in particolare delle Aziende per i servizi sanitari, a cui pertanto non è consentito mantenere o attivare propri laboratori di analisi e gestire sistemi o apparecchiature destinati al controllo ambientale ed alla prevenzione collettiva per gli aspetti derivanti dai fattori di rischio ambientale.
5. Con apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 12, sono disciplinate le prestazioni erogate dall'ARPA ai sensi dei commi 1, 2, 2 bis e 4.
5 bis. Gli oneri connessi all'avvalimento di ARPA, da parte della Regione ai sensi del comma 2 bis, fanno carico ai capitoli di spesa del bilancio regionale istituiti a fronte della realizzazione dei singoli progetti comunitari.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 16/1998
2Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 44, lettera a), L. R. 11/2011
3Parole aggiunte al comma 5 da art. 12, comma 44, lettera b), L. R. 11/2011
4Comma 5 bis aggiunto da art. 5, comma 49, lettera a), L. R. 18/2011