LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 1998, n. 6

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  04/03/1998
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 8
 (Collegio dei revisori contabili)
1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione del Consiglio regionale espressa con voto limitato.
2. Il Collegio resta in carica per tre anni. I membri del Collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunciare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al Presidente della Giunta regionale ed al Direttore generale dell'ARPA.
3. Lo statuto dell' ARPA definisce i casi di decadenza, revoca e sostituzione dei membri effettivi, nonché le relative procedure.
4. Il Collegio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.
5. Per l' espletamento della propria attività al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio è dovuta un'indennità annuale da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale.
6. Il Collegio dei revisori contabili vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento. Il Collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento dell'ARPA. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.