LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 1998, n. 6

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/03/1998
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 22
 (Gestione economico-patrimoniale)
1. L' ARPA ha un patrimonio ed un bilancio proprio.
2. Per la gestione economico - patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio e contabilità in vigore per le Aziende per i servizi sanitari della Regione Friuli-Venezia Giulia.
3. Il Regolamento di cui all' articolo 10 disciplina anche la contabilità dell'ARPA, definendo i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico.
4. L'esercizio finanziario di ARPA coincide con l'anno solare.
5. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 16/1998
2Comma 4 sostituito da art. 137, comma 4, L. R. 17/2010