LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 1998, n. 6

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  04/03/1998
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 2
 (Istituzione, natura giuridica e finalità dell'ARPA)
1. È istituita l' ARPA quale ente di diritto pubblico, preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per la vigilanza e il controllo ambientale, all'esercizio delle attività di ricerca e di supporto tecnico-scientifico, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario.
2. L' ARPA è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile ed è sottoposta agli indirizzi ed alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 13.
3. L' ARPA esercita le sue attribuzioni nell'ambito degli indirizzi e delle direttive della Regione. Svolge attività di supporto e consulenza tecnico-scientifica alle funzioni amministrative e di pianificazione e programmazione in materia di prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria esercitate dalla Regione, dalle Province, dai Comuni singoli o associati, dalle Aziende per i servizi sanitari e dalle ulteriori istituzioni pubbliche operanti nel settore.
4. Entro e non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, nomina il Direttore generale e contestualmente costituisce l'ARPA e ne approva lo statuto.
5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 sono definite ulteriori norme transitorie relative all'avvio dell'operatività dell'ARPA, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 10, nonché quelle norme necessarie a garantire la continuità delle attività e dei servizi trasferiti all'ARPA medesima.