LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 marzo 1998, n. 6

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/03/1998
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, con legge 21 gennaio 1994, n. 61, sono finalizzate al mantenimento, sviluppo e potenziamento delle attività di tutela e di promozione della qualità degli ecosistemi naturali e degli ecosistemi antropizzati, al controllo ed alla prevenzione dei fattori di degrado che hanno o che potrebbero avere conseguenze dirette o indirette sulla salute umana. In tale contesto la Regione Friuli-Venezia Giulia persegue l'obiettivo della massima integrazione e coordinamento delle attività svolte in materia ambientale ed igienico-sanitaria dai diversi livelli istituzionali, in armonia con la legge 8 giugno 1990, n. 142, con il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.
2. Le disposizioni della presente legge disciplinano altresì il riordino ed il funzionamento delle strutture preposte ai controlli ambientali, le modalità di erogazione dei servizi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente alla Regione ed ai suoi enti strumentali, agli enti locali ed ai loro consorzi, società partecipate ed aziende speciali, alle Aziende per i servizi sanitari, agli altri enti pubblici, nonché ai privati.
3. Ai fini di cui al comma 1, l' istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, di seguito denominata ARPA, e la sua operatività coordinata ed integrata, nelle modalità previste dall'articolo 17, con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, costituiscono l'avvio di un sistema regionale della prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria.
4. Le finalità di cui al comma 1 e l'ulteriore definizione del sistema regionale della prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria sono inoltre perseguiti anche attraverso il riordino delle competenze e delle funzioni amministrative in materia ambientale nella Regione Friuli-Venezia Giulia, anche in attuazione del decreto legislativo 9/1997.
5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di efficacia del decreto di costituzione ed approvazione dello statuto dell'ARPA, di cui all'articolo 2, comma 4, sentite le associazioni degli enti locali, delle organizzazioni imprenditoriali e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale, presenta al Consiglio Regionale un apposito disegno di legge di riordino delle competenze e delle funzioni amministrative in materia ambientale, così come previsto dall'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, come integrato dagli articoli 52 e 55 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 ferme restando in capo alla Regione le funzioni di carattere unitario ed in particolare quelle di pianificazione, programmazione, indirizzo, promozione e coordinamento, nonché di raccordo con lo Stato.
6. Con regolamenti da adottare in base ai medesimi criteri, principi direttivi e procedure di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, la Giunta regionale procede, comunque non oltre dodici mesi dalla nomina del Direttore generale, alla semplificazione delle procedure amministrative previste dalle leggi regionali nelle materie interessate dall'articolo 3 della presente legge, nonché all'abrogazione o sostituzione di controlli tecnico-amministrativi.
7. Per le finalità di cui al comma 6 la Giunta regionale attua i seguenti indirizzi:
a) applicazione del silenzio assenso, eccezion fatta per i pareri di tipo ambientale, nelle procedure di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato di competenza della Regione e degli enti locali;
b) attuazione delle modalità necessarie per la costituzione ed il funzionamento dello << sportello unico >>;
c) definizione, anche utilizzando convenzioni ed accordi, dei rapporti tra i diversi enti titolari di funzioni amministrative al fine di garantire l'operatività dello << sportello unico >>;
d) indizione di conferenze di servizi ai sensi della legislazione vigente;
e) revisione e riordino delle procedure amministrative e della loro tempistica.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 1, comma 1, L. R. 16/1998