LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/02/1998
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 3
 (Privatizzazioni e semplificazione dell'attività
amministrativa)
1. 
( ABROGATO )
1 bis. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
3 bis. 
( ABROGATO )
3 ter. 
( ABROGATO )
3 quater. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
7 bis.  
( ABROGATO )
7 ter.  
( ABROGATO )
7 quater.  
( ABROGATO )
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, di durata quinquennale e in misura non superiore al 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per programmi di manutenzione straordinaria, recupero e ampliamento funzionale di beni immobili del patrimonio disponibile regionale, ceduti a titolo gratuito a favore di Province, Comuni, Istituti autonomi per le case popolari, IPAB e Università degli studi della Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 15, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, ovvero per il completamento dei programmi medesimi già avviati.
9. I programmi di cui al comma 8, predisposti dagli enti interessati, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, sentito il Servizio tecnico della gestione immobili, in deroga alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. Le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 8 sono stabilite dalla Giunta regionale, con apposito regolamento. In sede di concessione dei contributi di cui al comma 8 viene data priorità a quelli finalizzati al completamento dei programmi che sono in fase avanzata di attuazione.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzato il limite d'impegno quinquennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1999, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità 1999 e 2000 a carico del capitolo 1163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e l'onere relativo alle annualità dal 2001 al 2003 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
11.
Nell'articolo 4 bis della legge regionale 10/1982, come inserito dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 22 dicembre 1986, n. 57, e modificato dall'articolo 81, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:
<< Le spese sono inoltre classificate, in ordine agli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, con riferimento alle specifiche strutture individuate dalla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni. >>.

12.
Dopo l'articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, è aggiunto il seguente:
<< Art. 13 bis
 (Spese di funzionamento)
1. L'Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa della stessa rubrica relativi a spese inerenti il funzionamento dell'Amministrazione regionale inclusi nell'elenco delle spese di funzionamento allegato alla legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale. >>.

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 11/1999
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 7 bis, L. R. 57/1971, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 13, comma 1, L. R. 20/2015
3Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 11/1999
4Comma 3 ter aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 11/1999
5Comma 5 sostituito da art. 11, comma 3, L. R. 11/1999
6Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 9, L. R. 13/2002
7Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 2, comma 10, L. R. 13/2002
8Parole aggiunte al comma 8 da art. 7, comma 32, L. R. 30/2007
9Parole aggiunte al comma 9 da art. 7, comma 32, L. R. 30/2007
10Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 16, L. R. 12/2009
11Comma 3 quater aggiunto da art. 14, comma 17, L. R. 12/2009
12Integrata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 10, lettera b), numero 1), L. R. 11/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012
13Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 13, comma 10, lettera b), numero 1), L. R. 11/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012
14Parole soppresse al comma 1 da art. 13, comma 13, lettera a), L. R. 11/2011
15Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 13, lettera a), L. R. 11/2011
16Comma 3 bis sostituito da art. 13, comma 13, lettera b), L. R. 11/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 3 quater e 5, L.R. 3/1998, a decorrere dalla data di efficacia della prima convenzione tra Regione e Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
17Comma 3 quater abrogato da art. 13, comma 13, lettera c), L. R. 11/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 3 quater e 5, L.R. 3/1998, a decorrere dalla data di efficacia della prima convenzione tra Regione e Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
18Comma 5 abrogato da art. 13, comma 13, lettera c), L. R. 11/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 3 quater e 5, L.R. 3/1998, a decorrere dalla data di efficacia della prima convenzione tra Regione e Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
19Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 13, comma 16, L. R. 11/2011
20Vedi la disciplina transitoria del comma 3 bis, stabilita da art. 13, comma 14, L. R. 11/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012
21Integrata la disciplina del comma 2 da art. 21, comma 1, lettera e), L. R. 10/2012
22Comma 6 abrogato da art. 30, comma 1, lettera mm), L. R. 10/2012
23Comma 7 abrogato da art. 30, comma 1, lettera mm), L. R. 10/2012
24Comma 7 bis aggiunto da art. 11, comma 8, L. R. 14/2012
25Comma 7 ter aggiunto da art. 11, comma 8, L. R. 14/2012
26Comma 7 quater aggiunto da art. 11, comma 8, L. R. 14/2012
27Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
28Comma 1 bis abrogato da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
29Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
30Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
31Comma 3 bis abrogato da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
32Comma 3 ter abrogato da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
33Comma 3 quater abrogato da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
34Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
35Comma 5 abrogato da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
36Comma 7 bis abrogato da art. 56, comma 1, lettera h), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
37Comma 7 ter abrogato da art. 56, comma 1, lettera h), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
38Comma 7 quater abrogato da art. 56, comma 1, lettera h), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
39Con DGR 2379/2016 (B.U.R.21/12/2016, n. 51) è stata fissata la data del 22 dicembre 2016 come termine per il subentro dell'Ammistrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.