LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/02/1998
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 20
 (Norme contabili)
1. Nelle more della costituzione dell'Agenzia regionale per la contrattazione degli enti locali, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale sostiene le spese necessarie per la corresponsione ai membri della delegazione di esperti preposta alla stipula dei contratti collettivi del personale regionale, di cui all'articolo 62, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, di un compenso forfetario per le prestazioni rese comprensivo delle eventuali spese sostenute, la cui misura è determinata con delibera della Giunta regionale.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 579 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
3. In relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2, cessano di avere effetto le disposizioni finanziarie di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 29, ed al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 31/1997.
4. 
( ABROGATO )
(5)
5. Al fine di contenere gli oneri dei mutui contratti dalla << Promotur >> Spa ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, dell'articolo 40 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47 e dell'articolo 92 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, il cui limite d'impegno è stato modificato dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, l'Amministrazione regionale può autorizzare la << Promotur >> medesima ad estinguere anticipatamente i suddetti mutui mediante contrazione di nuovi mutui di importo corrispondente al capitale residuo dei mutui anticipatamente estinti e di durata pari al residuo periodo di ammortamento originariamente previsto per gli stessi.
6. I contributi già concessi ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 4/1991, dell'articolo 40 della legge regionale 47/1991 e dell'articolo 92 della legge regionale 4/1992, il cui limite d'impegno è stato modificato dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 30/1992, sono confermati a fronte dei nuovi mutui contratti ai sensi del comma 4, con le riduzioni derivanti dall'applicazione delle migliori condizioni degli stessi.
7. L'autorizzazione di cui al comma 5 è disposta in base ad apposita domanda della << Promotur >> Spa corredata, per ciascun mutuo, delle lettere di adesione della banca e di un prospetto analitico di raffronto tra i costi originari, ivi compresi quelli relativi agli oneri di estinzione anticipata, e quelli derivanti dai nuovi mutui.
8. I nuovi mutui contratti ai sensi dei commi 5 e 6 possono essere garantiti dall'Amministrazione regionale per capitale, interessi ed oneri accessori, con le modalità di cui alla legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, con l'eventuale onere a carico del capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
9. 
( ABROGATO )
(4)
10. Le residue disponibilità di lire 300 milioni, a valere sulla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, possono essere erogate, anche in prima utilizzazione, ai sensi della legge 23 gennaio 1970, n. 8.
11. Le disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, concernenti le modalità di somministrazione e di rendicontazione dei finanziamenti regionali per opere pubbliche e di interesse pubblico, sono estese ai finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e si applicano anche nel caso in cui sia stata già erogata una parte dei finanziamenti concessi.
13. 
( ABROGATO )
(2)
14. 
( ABROGATO )
(3)
15. Nel testo dell'articolo 130 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, al comma 2, le parole << non inferiore a quello sottoscritto >> sono sostituite dalle parole << non inferiore al 30 per cento di quello sottoscritto >>.
16. La modifica di cui al comma 15 si applica anche a quanto previsto dall'articolo 164 della legge regionale 5/1994.
17. 
( ABROGATO )
(1)
18. Nell'ambito del disposto di cui all'articolo 34, comma 4 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, al fine di assicurare la continuità dei servizi svolti dalle aziende di trasporto pubblico locale, anche nelle more della formulazione iniziale del programma di cui all'articolo 49, primo comma, numero 1, della legge regionale 41/1986, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, in una o più soluzioni, sul contributo di esercizio per l'anno 1998, sino alla misura massima dell'ottanta per cento delle somme già erogate per l'anno 1997 a carico del capitolo 3955 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
19. Nell'ambito delle attività di protezione civile previste dalla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 devono essere individuati programmi che abbiano prioritarie caratteristiche di difesa ambientale, da definire d'intesa con la Direzione dell'ambiente, per complessivi 3.000 milioni di lire.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive a proprio carico ai sensi del Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione dell'articolo 3, commi 143 e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 40.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 13.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a carico del capitolo di spesa obbligatoria 8815 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riversare allo Stato le quote dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute ai sensi degli articoli 26 e 41, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione dell'articolo 3, commi 147 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 790 miliardi, suddivisi in ragione di lire 310 miliardi per l'anno 1998, di lire 241 miliardi per l'anno 1999 e di lire 239 miliardi per l'anno 2000, a carico del capitolo 8818 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci.
22. All'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, al comma 2 le parole << limite 18 >> devono intendersi << limite 20 >>.
23. In deroga al disposto di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, lo stanziamento di lire 2.000 milioni iscritto sul capitolo 3345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e gli accantonamenti a fondo globale di lire 1.000 milioni iscritto sul capitolo 8920 (partita n. 720 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti) nonché di lire 2.400 milioni iscritto sul capitolo 8920 (partita n. 664 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti) del medesimo stato di previsione, non utilizzati al 31 dicembre 1997, non sono trasferiti all'esercizio 1998. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.
24. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, i capitoli 1, 101, 102, 150, 152, 156, 180, 300, 551, 552, 553, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1111, 1112, 1114, 1115, 1117, 1127, 1128, 1129, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139 e 5284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
25. I capitoli 821, 2020, 4860, 4923, 5052, 5900, 5919, 5927 e 6253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 sono eliminati dall'elenco n. 1 annesso al bilancio.
26. Il capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, relativo agli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 16, è trasferito dalla rubrica n. 27 alla rubrica n. 22 e assume il numero 4549.
Note:
1Comma 17 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
2Comma 13 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
3Comma 14 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
4Comma 9 abrogato da art. 30, comma 1, lettera mm), L. R. 10/2012
5Comma 4 abrogato da art. 71, comma 1, lettera c), L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 44, L.R. 49/1996.