LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/02/1998
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 1
 (Trasferimenti agli enti locali)
1. In attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, per l'anno 1998, la Regione concorre al finanziamento dei bilanci degli enti locali mediante devoluzione delle seguenti quote fisse delle sottoindicate compartecipazioni ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale:
a) due decimi delle quote di compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale di autonomia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457, e da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto di autonomia, come sostituito dall'articolo 1 della legge dello Statuto di autonomia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984 da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146 della legge 662/1996;
c) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto di autonomia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984 da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996.
2. La devoluzione delle quote di partecipazione di cui al comma 1, il cui ammontare per l'anno 1998 è determinato in lire 659.600 milioni, è disposta a titolo di:
a) assegnazione di fondi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 1 bis), dello Statuto speciale di autonomia, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
b) assegnazione di fondi in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto e in attuazione e per le finalità della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali.
3. Le assegnazioni di cui al comma 2 sono attribuite agli enti locali per l'esercizio delle funzioni proprie o delegate ai sensi della normativa vigente e, relativamente alle Comunità montane e collinare per l'esercizio delle funzioni statutarie, nella seguente misura per l'anno 1998:
a) alle Province lire 127.995.088.854; di detta somma 4.300 milioni corrispondono alla prima annualità del limite d'impegno autorizzata con il comma 7, lettera b);
b) ai Comuni lire 518.523.165.239;
c) alle Comunità montane lire 12.029.451.147;
d) alla Comunità collinare del Friuli lire 1.052.294.760, limitatamente all'assegnazione di cui al comma 2, lettera b).
4. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni ed alle Province sulla base dei criteri definiti dal Regolamento previsto dall'articolo 2 della legge regionale 10/1997 ed a ciascuna delle Comunità montane nella stessa misura dell'assegnazione loro attribuita nell'anno 1997 ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e comma 7, lettera c), della citata legge regionale 10/1997. L'utilizzo delle somme trasferite non è soggetto a rendicontazione ma solo a verifica in sede d'esame del conto consuntivo di ciascun ente da parte dell'organo regionale preposto al controllo sugli atti degli enti locali. Per finalità di riequilibrio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere, in sede di assestamento del bilancio per l'anno 1998, l'iscrizione di un ulteriore stanziamento da ripartirsi secondo i criteri che vengono stabiliti dalla predetta legge di assestamento di bilancio.
5. Per gli enti locali non soggetti al sistema della Tesoreria unica ai sensi della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8, le somme trasferite ai sensi dei commi precedenti sono erogate in due rate, di cui la prima entro il mese di marzo e la seconda entro il mese di giugno. Per gli altri enti locali l'erogazione è disposta in quattro rate, di cui l'ultima entro il mese di novembre.
6. Per i Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, i trasferimenti da attribuire loro ai sensi dei commi precedenti:
a) sono decurtati del cinque per cento in sede di liquidazione dell'ultima rata per quelli che non svolgano in modo coordinato e continuativo almeno due tra le funzioni ed i servizi indicati nell'allegato A, attraverso convenzioni con altri Comuni ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, o attraverso altri enti locali, intendendosi che le funzioni ed i servizi sono svolti in modo continuativo qualora le relative convenzioni risultino operanti prima del 30 giugno di ciascun anno;
b) sono incrementati del dieci per cento per quelli che deliberino di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 26 della legge 142/1990, a partire dall'anno successivo a quello della costituzione dell'unione e per una durata corrispondente a quella dell'unione stessa.
7. Per le finalità previste dai commi 1, 2 e 3 sono autorizzati:
a) la spesa di lire 655.300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998;
b) il limite d'impegno decennale di lire 4.300 milioni annui a decorrere dal 1998, con l'onere di lire 12.900 milioni relativo alle annualità autorizzate dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 1750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 e l'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2001 al 2007 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
8. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'articolo 3, commi 143 lettera a) e 144 lettera q), della legge n. 662/1996, l'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere ai Comuni ed alle Province quote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), in sostituzione delle tasse di concessione comunale e dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.
9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 216 miliardi, suddivisa in ragione di lire 72 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 1825 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
10. Le disposizioni delle leggi regionali, relative all'attribuzione di fondi agli enti locali, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disposto, come concernenti la popolazione residente, calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati delle anagrafi comunali contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione, desunti dalla Rilevazione sulla popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile (Istat/POSAS), individuata dal programma statistico nazionale previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, relativamente a Province e Comuni e secondo i dati dell'UNCEM relativamente alle Comunità montane. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento agli ultimi dati disponibili.
11. 
( ABROGATO )
(5)
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento straordinario di lire 5.300 milioni per le spese correnti relative all'anno 1998.
13. Il finanziamento è ripartito fra le Comunità montane ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39.
14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 957 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Comunità montana del Collio per la realizzazione di un programma straordinario di opere ed interventi redatto ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, diretto allo sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 991 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, cui si provvede, nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, mediante prelevamento dal capitolo 8960 del medesimo stato di previsione.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Visco un finanziamento, sino all'importo di lire 250 milioni, a titolo di anticipazione delle somme relative ai conguagli dei trasferimenti erariali ordinari per gli anni 1993, 1994 e 1995 spettanti al Comune per gli anni medesimi in ragione delle richieste di rimborso dell'imposta comunale sugli immobili originate da errati versamenti. L'anticipazione predetta, erogata in un'unica soluzione, viene restituita all'Amministrazione regionale ad avvenuto versamento dei trasferimenti statali conseguenti alla rideterminazione delle somme spettanti per gli anni predetti.
18. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1998, a carico del capitolo 1842 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
19. Agli imprenditori agricoli che, nelle zone di montagna ricomprese nei comuni di cui all'elenco allegato alla direttiva 75/273/CEE ovvero nelle zone svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 21 del reg. (CE) 950/97, coltivano almeno un ettaro di SAU foraggera investita a prato permanente, prato pascolo o pascolo o almeno mezzo ettaro di coltura ortofrutticola o di frutticoltura minore, può essere concesso un premio annuo di attività fino ad un importo massimo di venti milioni di lire.
20. Il premio di cui al comma 19 è subordinato all'osservanza ed al perseguimento delle seguenti condizioni e finalità:
a) presenza di allevamento zootecnico con carico di bestiame equilibrato in rapporto ad ogni ettaro di SAU di cui al comma 19 e cioè non superiore a 1,4 UBA/ha e non inferiore a 0,5 UBA/ha;
b) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio zootecnico (bovini, ovini, caprini, equini e suini);
c) effettuazione in via esclusiva di concimazioni organiche sulla superficie agricola utilizzata di cui al comma 19;
d) mantenimento dei prati, dei prati-pascoli e dei pascoli;
e) conservazione dell'ambiente naturale;
f) salvaguardia delle produzioni tipiche locali;
g) salvaguardia delle biodiversità attraverso il recupero del germoplasma autoctono.
21. I premi di cui al comma 19 sono assegnati prioritariamente agli imprenditori agricoli la cui superficie agricola utilizzata è localizzata all'interno dei perimetri dei parchi naturali e delle riserve naturali regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, come definiti dai rispettivi piani di conservazione e sviluppo (PCS).
22. Il premio non riguarda la superficie aziendale soggetta al ritiro dei seminativi.
23. Il premio può essere concesso per una durata massima di cinque anni durante i quali devono essere osservate le condizioni iniziali.
24. L'entità del premio è stabilita in lire due milioni per il primo ettaro di SAU e per il primo mezzo ettaro di coltura ortofrutticola o di frutticoltura minore, di cui al comma 19 e di lire un milione per ogni ulteriore ettaro.
25. Le funzioni inerenti la concessione e l'erogazione del premio nonché quelle di verifica e di controllo, sono esercitate in via esclusiva dalle Comunità montane, cui i fondi necessari sono trasferiti, su richiesta, con apposito provvedimento della Direzione regionale dell'agricoltura.
26. Ulteriori condizioni, criteri e modalità per la concessione del premio sono stabiliti con provvedimento regionale di natura regolamentare.
27. Il premio di cui al comma 19 è cumulabile con gli aiuti previsti dalle diverse Misure di attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 e della legislazione regionale in materia di agricoltura biologica ed in particolare non va considerato alternativo alle specifiche Misure del suddetto regolamento che hanno attinenza con l'attività di allevamento.
28. L'attivazione del premio di cui al comma 19 è subordinata alla emanazione della decisione favorevole della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato.
29. Per le finalità previste dai commi 19 e 20 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Chiusaforte un contributo per la realizzazione di un impianto di difesa attiva dalle valanghe in località Sella Nevea finanziato con contrazione di mutuo.
31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo corredata di una nota illustrativa dell'intervento e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.
32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di lire 2.300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8181 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare fino ad un massimo del 50 per cento i Comuni, singoli o associati, per la realizzazione a livello locale di Agenda 21 predisposta, in riferimento alla delibera del CIPE del 28 dicembre 1993, attraverso un processo partecipato e collaborativo con gli attori sociali interessati e che prevedono programmi d'azione a lungo termine.
34. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1845 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
Note:
1Le disposizioni dei commi da 19 a 29 del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' europee per il relativo esame.
2Integrata la disciplina del comma 7 da art. 1, comma 23, L. R. 4/1999
3Integrata la disciplina del comma 7 da art. 3, comma 19, L. R. 4/2001
4Parole sostituite al comma 10 da art. 10, comma 47, L. R. 9/2008
5Comma 11 abrogato da art. 10, comma 48, L. R. 9/2008