LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 1998, n. 14

Assestamento del bilancio 1998 e del bilancio pluriennale 1998-2000 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/11/1998
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
220.01 - Industria

Art. 9
 (Altre norme finanziarie)
1. Al fine di assicurare, nel limite massimo di lire 3.000 milioni, la copertura del costo standardizzato dei servizi del trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1997 delle aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale, nei limiti della quota corrispondente all'ammontare del costo standard corrente dei suddetti servizi, riconosciuto per ciascuna azienda ai sensi dell'articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, non coperto dai contributi di esercizio regionali a ciascuna assegnati ai sensi dell'articolo 50 della citata legge regionale 41/1986, nonché dai contributi statali correnti di settore e, comunque, dai proventi stabiliti di tutti i servizi svolti. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3994 (1.1.155.2.09.18), che si istituisce alla Rubrica n. 19 - programma 1.5.5.- spese correnti - categoria 1.5.- Sezione IX - con la denominazione << Contributi alle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto pubblico locale a titolo di concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio riferibili al servizio di trasporto pubblico locale per l'anno 1997 >> e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 1998.
2.
Nel testo della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, dopo l'articolo 66 è aggiunto il seguente:
<< Art. 66 bis
 (Subentro dell'Amministrazione regionale nei rapporti
attivi e passivi)
1. L'Amministrazione regionale subentra nei rapporti attivi e passivi non cessati dell'Istituto regionale per la formazione professionale, connessi alle attività non rientranti nelle competenze dell'Istituto ai sensi dei precedenti articoli. >>.

3. In relazione al disposto di cui all'articolo 66 bis, comma 1, della legge regionale 1/1998, come aggiunto dal comma 2, per far fronte agli oneri derivanti dal subentro dell'Amministrazione regionale nelle posizioni debitorie dell'Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.838 milioni per gli anni dal 1998 al 2003, suddivisa in ragione di lire 1.231 milioni, per la parte interessi e lire 3.607 milioni, per la parte capitale, secondo la seguente ripartizione in quote annuali, a carico dei sotto specificati capitoli di spesa obbligatoria che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 10 - programma 0.2.1 - Sezione VI:
a) quota interessi: lire 161 milioni per l'anno 1998, lire 300 milioni per l'anno 1999, lire 270 milioni per l'anno 2000, lire 230 milioni per l'anno 2001, lire 170 milioni per l'anno 2002 e lire 100 milioni per l'anno 2003 a carico del capitolo 1279 (1.1.173.2.06.31) - spese correnti - categoria 1.7 - con la denominazione << Oneri in linea interessi derivanti dal subentro dell'Amministrazione regionale nelle posizioni debitorie dell'Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) - (Spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento complessivo di lire 731 milioni, suddiviso in ragione di lire 161 milioni per l'anno 1998, lire 300 milioni per l'anno 1999 e lire 270 milioni per l'anno 2000, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi;
b) quota capitale: lire 235 milioni per l'anno 1998, lire 516 milioni per l'anno 1999, lire 585 milioni per l'anno 2000, lire 664 milioni per l'anno 2001, lire 753 milioni per l'anno 2002 e lire 854 milioni per l'anno 2003 a carico del capitolo 1319 (2.1.310.5.06.31) - spese d'investimento - categoria 3.1 - con la denominazione << Oneri in linea capitale derivanti dal subentro dell'Amministrazione regionale nelle posizioni debitorie dell'Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) - (Spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.336 milioni, suddiviso in ragione di lire 235 milioni per l'anno 1998, lire 516 milioni per l'anno 1999 e lire 585 milioni per l'anno 2000, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

4. Al fine di garantire la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla rinegoziazione, prevista dall'articolo 1, commi 18 e 19, della legge regionale 10/1997, degli accordi di programma stipulati ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e finanziati con la legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e nel bilancio per l'anno 1998, alla Rubrica n. 7 - programma 0.6.2 - spese di investimento - categoria 2.3 - Sezione VIII - è istituito il capitolo 847 (2.1.233.3.08.15) con la denominazione << Fondo per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, nell'ambito degli accordi di programma - finanziato con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento complessivo di lire 37.685 milioni per l'anno 1998, cui si provvede mediante storno dai capitoli 841, 842 e 856 del medesimo stato di previsione rispettivamente degli importi di lire 35.240 milioni, di lire 1.445 milioni e di lire 1.000 milioni. Di dette somme, gli importi rispettivamente di lire 13.600 milioni, di lire 1.245 milioni e di lire 1.000 milioni corrispondono a somme non utilizzate al 31 dicembre 1997 e trasferite con decreto dell'Assessore alle finanze 12 febbraio 1998, n. 16. Agli effetti dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 11, gli impegni assunti sul citato capitolo 847 della spesa si intendono imputati prioritariamente alle somme trasferite dai capitoli per l'anno 1997, corrispondenti ai citati capitoli 841, 842 e 856 della spesa fino a completo esaurimento delle stesse. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposito atto aggiuntivo di modifica dei contratti di mutuo in essere relativamente ai citati capitoli 841, 842 e 856 della spesa, con il quale si preveda la stipula dei contratti definitivi relativamente alle poste del suddetto capitolo 847 della spesa anche nell'anno 2000 con riferimento agli impegni assunti sul capitolo medesimo nell'anno 1999.
5. In relazione ai maggiori rientri accertati al 31 dicembre 1997 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997- 1999, è autorizzata la spesa di lire 159.795.157 per l'anno 1998 a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per interventi a favore delle cooperative edilizie, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
6. Al fine di concorrere alla copertura dei maggiori oneri 1998 derivanti dall'assistenza farmaceutica convenzionata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario un finanziamento straordinario di lire 4.900 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.900 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4358 (1.1.157.2.08.08), che si istituisce nella Rubrica n. 22 - programma 2.1.1. - spese correnti - categoria 1.5. - Sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento straordinario agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale a sostegno dei maggiori oneri 1998 derivanti dall'assistenza farmaceutica convenzionata >> e con lo stanziamento di lire 4.900 milioni per l'anno 1998.
7. In applicazione dell'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, che prevede l'intervento delle Regioni per il coordinamento della raccolta e dell'elaborazione dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nel proprio ambito, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie con fondi aggiuntivi a quelli statali di cui all'articolo 5, comma 2, della citata legge 451/1997.
8. Per le finalità previste dall'articolo 88, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, limitatamente alla sovvenzione a favore dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali - sezione di Pordenone, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4976 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
9. Al fine di sopperire alle necessità di manutenzione straordinaria delle opere acquedottistiche nella destra Tagliamento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la progettazione e la realizzazione delle opere di risanamento all'interno della galleria Masarach dell'acquedotto della Val d'Arzino danneggiata in seguito a imprevedibili dissesti di origine geologica. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2359 (2.1.210.3.08.16), che si istituisce nella Rubrica n. 15 - programma 1.1.2. - spese di investimento - categoria 2.1. - Sezione VIII - con la denominazione << Spese per la progettazione e la realizzazione delle opere di risanamento all'interno della galleria Masarach dell'acquedotto della Val d'Arzino >> e con lo stanziamento di lire 250 milioni per l'anno 1998.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda di promozione turistica di Grado un contributo per la definizione delle partite debitorie nei confronti del Comune di Grado, risultanti da un accordo transattivo tra i due enti. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.410 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8138 (1.1.163.2.10.24), che si istituisce nella Rubrica n. 30 - programma 0.6.3. - di nuova istituzione nella Rubrica - spese correnti - categoria 1.6. - Sezione X - con la denominazione << Contributi all'Azienda di promozione turistica di Grado per la definizione delle partite debitorie nei confronti del Comune di Grado >> e con lo stanziamento di lire 2.410 milioni per l'anno 1998.
11. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, lettera f), della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 10/1997, è autorizzata la spesa di lire 3 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5444 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede mediante storno dello stanziamento di pari importo del capitolo 6045 del precitato stato di previsione della spesa, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 25 febbraio 1998, n. 18.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ristoro dei danni subiti dai privati e dalle imprese industriali, artigianali, commerciali e di servizi conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale il 5 e il 12 settembre 1998, per i quali è stato decretato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come integrato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 24, tramite il Fondo regionale per la protezione civile. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
13. Le disposizioni operative per la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei privati e delle imprese, approvate con decreti dell'Assessore regionale alla protezione civile n. 506 e 507 del 10 giugno 1998, in esecuzione a quanto disposto dal decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con legge 31 dicembre 1996, n. 677, sono estese agli eventi alluvionali di cui al comma 12, l'Assessore regionale alla protezione civile, previa delibera della Giunta regionale, può provvedere con proprio decreto a definire ulteriori disposizioni operative di dettaglio per le finalità di cui al comma 12. Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di emergenza e di rimozione del pericolo, resisi necessari a seguito degli eventi alluvionali di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
14. Nell'articolo 71 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, al comma 1, in fine sono aggiunte le parole << e quelle concernenti l'acquisizione di studi e progetti per la messa in sicurezza e sistemazione del comprensorio minerario >>.
15. Ad integrazione del disposto di cui all'articolo 42, comma 3, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 42, comma 2, della medesima legge regionale 31/1997 fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 qualora riguardanti il Consiglio regionale e al capitolo 400 del medesimo stato di previsione qualora riguardanti la Giunta regionale. Conseguentemente nella denominazione del citato capitolo 400 del citato stato di previsione della spesa sono aggiunte le parole << nonché per servizi di traduzione e interpretariato >>.
16. Nell'articolo 5 della legge regionale 3/1998, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole << presso altre regioni o paesi colpiti da eventi comunque calamitosi >> e al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole << ovvero per specifici programmi presentati da enti o soggetti privati alla Giunta regionale stessa >>.
17. Il capitolo 5018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è attribuito alla Rubrica n. 10.
18. Qualora interventi rendicontabili su programmi e progetti statali e comunitari approvati e iscritti a bilancio, ovvero interventi sostenibili a fronte di specifiche assegnazioni all'uopo finalizzate, corrispondano ad impegni già assunti su capitoli di bilancio diversi da quelli appositamente istituiti a fronte dei programmi, progetti e interventi medesimi, al fine della corretta contabilizzazione sono assunti impegni di pari importo sui capitoli pertinenti del programma o del progetto statale o comunitario di riferimento ovvero dell'intervento di riferimento e sono disposti i corrispondenti pagamenti con commutazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 12 da art. 11, comma 5, L. R. 4/1999
2Parole soppresse al comma 18 da art. 12, comma 1, L. R. 26/2001
3Comma 7 sostituito da art. 3, comma 10, L. R. 23/2002
4Comma 18 sostituito da art. 7, comma 16, L. R. 14/2003