LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 1998, n. 14

Assestamento del bilancio 1998 e del bilancio pluriennale 1998-2000 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/11/1998
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
220.01 - Industria

Art. 10
 (Anticipazione regionale per la completa attuazione del
DOCUP obiettivo 5b e ulteriori norme speciali per
l'accelerazione della spesa relativa al DOCUP obiettivo 5b)
1. In attuazione dell'accordo stabilito nella Conferenza permanente Stato - Regioni relativamente alla riprogrammazione di alcuni programmi comunitari per contribuire al finanziamento della ricostruzione delle zone dell'Umbria e delle Marche colpite dal terremoto, nonché della deliberazione del Comitato di sorveglianza del 6 marzo 1998, il piano finanziario del DOCUP obiettivo 5 b, approvato con decisione della Commissione europea n. C(95) del 20 gennaio 1995 e autorizzato con il capo III della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, già ridefinito, a titolo di riprogrammazione parziale, con l'articolo 91, comma 1, della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12, in complessive lire 294.285.121.113, è nuovamente riprogrammato in complessive lire 290.075.905.980, di cui lire 38.094.534.000 a valere sul Fondo europeo orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), lire 27.537.944.000 a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS), lire 7.862.176.000 a valere sul Fondo sociale europeo (FSE), nonché lire 155.483.530.720 a titolo di cofinanziamento statale e lire 61.097.721.260 a titolo di cofinanziamento regionale. Con l'articolo 15, commi da 9 a 27, sono conseguentemente variati gli stanziamenti di bilancio relativi al DOCUP obiettivo 5 b.
2. Per le finalità di cui all'articolo 91, comma 1, della legge regionale 12/1998, con riferimento alla riprogrammazione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, con fondi propri, le quote di cofinanziamento statale e comunitario, ridotte a seguito della riprogrammazione, come risultanti dal piano finanziario ridefinito con la deliberazione richiamata al comma 1, nell'ulteriore misura di lire 38.293.564.645, a fronte del corrispondente cofinanziamento regionale che viene mantenuto nella misura di lire 7.210.516.943, per un ammontare complessivo di lire 45.504.081.588, di cui lire 19.824.935.968 per interventi cofinanziati dal FERS, lire 12.766.505.620 per interventi cofinanziati dal FEAOG e lire 12.912.640.000 per interventi cofinanziati dal FSE, secondo la ripartizione nelle quote di cofinanziamento individuate dall'articolo 15, commi da 29 a 37.
3. Gli impegni già assunti dall'ERSA a fronte del DOCUP obiettivo 5b antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 1997, n. 36, ma non rendicontabili alla Commissione delle Comunità europee entro il 31 dicembre 1997, nonché gli impegni comunque assunti dall'ERSA oltre le disponibilità del DOCUP obiettivo 5b, come riprogrammato a seguito dell'accordo di cui al comma 1, fino all'entrata in vigore della presente legge, si intendono assunti a fronte delle assegnazioni disposte con l'articolo 14, comma 27, della legge regionale 3/1998, e con l'articolo 17, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11, nonché rispettivamente a fronte delle anticipazioni di fondi disposte con il comma 2, che l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'ERSA sino alla concorrenza di lire 28 miliardi e rispettivamente di lire 18 miliardi, a copertura delle minori entrate accertate dall'Ente in corrispondenza alla correlata riduzione dei cofinanziamenti comunitario, statale e regionale.
4. In relazione al disposto di cui al comma 1, in sostituzione al disposto di cui all'articolo 91, comma 6, della legge regionale 12/1998 i residui attivi accertati sui seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata e gli stanziamenti iscritti sui correlati capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti - corrispondenti a parte delle quote non utilizzate al 31 dicembre 1997 e trasferite ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze del 25 febbraio 1998, n. 19 - in sede di accertamento dei dati di chiusura dell'esercizio 1998 sono ridotti degli importi a fianco di ciascuno indicati, nell'ammontare complessivo di lire 2.947.206.759:
a) capitoli 195 dell'entrata e 7002 della spesa - lire 2.336.728.992 (Fondi statali cofinanziamento FERS);
b) capitoli 198 dell'entrata e 7005 della spesa - lire 610.477.767 (Fondi FERS).

5. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse relative all'obiettivo 5b, ed in deroga alle vigenti disposizioni in materia di ordinamento contabile degli enti regionali, l'ERSA è autorizzato a costituire, nello stato di previsione della spesa del proprio bilancio, speciali fondi cui far affluire le somme resesi disponibili in corso d'esercizio per effetto di disimpegni relativi a rinunce, revoche o riduzioni dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'obiettivo 5b. I fondi speciali sono utilizzati per l'impinguamento dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa relativi all'attuazione del DOCUP obiettivo 5b. Il prelievo da detti fondi e l'impiguamento dei capitoli di spesa vengono disposti con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 36/1997, ed i relativi atti divengono immediatamente esecutivi.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 45, comma 1, L. R. 1/2000
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 45, comma 1, L. R. 1/2000