LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

TITOLO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE DELLE ZONE
TERREMOTATE
Art. 137
 (Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 20
giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro
successive modificazioni ed integrazioni)
1. 
( ABROGATO )
(9)
2. Nei casi di intervento pubblico previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora non sia possibile rilasciare il certificato di regolare esecuzione dei lavori o di collaudo, il Sindaco può disporre nondimeno la chiusura amministrativa del procedimento contributivo qualora il richiedente abbia ricevuto dal Comune somme a titolo risarcitorio per la non corretta esecuzione dei lavori di riparazione in conseguenza di pronuncia giudiziale di condanna.
3. Nei casi di cui al comma 2, il contributo è liquidato in via definitiva per l'importo corrispondente ai lavori eseguiti mediante intervento pubblico, sulla base dell'accertamento effettuato dal Comune che tiene luogo del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
4. I Comuni possono procedere all'acquisizione degli edifici compresi negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge regionale 30/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, per destinarli ad uso pubblico, ancorché gli stessi abbiano già formato oggetto di intervento di riparazione e di restauro, per restituire agli edifici le originarie caratteristiche architettoniche e ambientali.
5. Le spese per l'acquisizione degli edifici di cui al comma 4, nonché quelle per i lavori necessari per destinarli all'uso pubblico previsto, sono a carico dell'Amministrazione regionale. Le disposizioni previste dal comma 4 e dal presente comma si applicano in favore dei Comuni che abbiano già presentato alla Segreteria Generale Straordinaria la relativa domanda di finanziamento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9 ter - come aggiunto dall'articolo 11 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25 - e dell'articolo 14 della legge regionale 30/1977 e loro successive modificazioni ed integrazioni, entro i termini stabiliti dall'articolo 15 della legge regionale 40/1996.
6. Per i maggiori oneri previsti dal comma 5, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8675 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
7. I provvedimenti di mancata catalogazione eventualmente assunti, in base agli articoli 16 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e 47 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine ad edifici la cui schedatura sia frutto di un errore tecnico dovuto ad una parziale individuazione del complesso edilizio, sono annullati e per l'effetto la Segreteria Generale Straordinaria è autorizzata ad emettere nuovi provvedimenti correlati ad una corretta schedatura degli edifici sotto il profilo ambientale, storico, culturale ed etnico.
8. I termini di presentazione delle domande di contributo sulla legge regionale 30/1977, nei casi di cui al comma 7, sono fissati in sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di mancata catalogazione.
9. Ai fini del conseguimento dei benefici contributivi, nei casi di cui al comma 7, sono considerate utili le domande presentate ai sensi della legge regionale 30/1977 prima della data di entrata in vigore della presente legge nei termini decorrenti dalla notifica dei provvedimenti di mancata catalogazione erroneamente assunti, in base agli articoli 16 della legge regionale 35/1979 e 47 della legge regionale 50/1990, in ordine ad edifici già fatti oggetto di analoghi provvedimenti.
10. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 30/1977, sulla base delle domande indicate al comma 9.
11. All'articolo 12 della legge regionale 30/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, è abrogato il sesto comma.
12. 
( ABROGATO )
(1)
13. All'articolo 27, comma 12 bis, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come inserito dall'articolo 25 della legge regionale 40/1996, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Avuto riguardo ai medesimi edifici, l'assegnazione in proprietà degli edifici ricostruiti tende a ricostituire la situazione patrimoniale preesistente senza dare luogo ad atti di acquisto o di alienazione soggetti alle disposizioni limitative dei trasferimenti delle cose di antichità ed arte contenute nel Capo III della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e nell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127. >>.
14. All'articolo 30 della legge regionale 63/1977, come da ultimo sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 37/1993, al comma 1 le parole << e sono cedute >> sono sostituite dalle seguenti: << il quale ha facoltà di utilizzarle in conformità alla loro destinazione o di adibirle a sede di Uffici pubblici o di pubblici servizi o a finalità sociali ovvero di cederle in proprietà >>.
15. Qualora per rinuncia, decesso, irreperibilità o per altra causa non si pervenga all'assegnazione in proprietà, in favore degli aventi diritto, delle unità immobiliari ricostruite mediante delega ai Comuni, presentata ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 30 della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni. I corrispettivi di cessione introitati dal Comune sono versati al Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, dedotte le somme derivanti da crediti dell'Amministrazione comunale maturati nei confronti del delegante prima dell'entrata in vigore della presente legge, in relazione ai singoli interventi di ricostruzione delegata.
16. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i negozi stipulati nonché gli atti e i provvedimenti assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità alla disposizione del comma 15.
17. L'autorizzazione prevista dall'articolo 55, terzo comma, della legge regionale 63/1977, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 40/1996, può essere rilasciata, con le modalità ivi indicate, anche nei casi in cui risulti sia già stata avviata, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 40/1996, un'attività produttiva diversa da quella originaria, anche esercitata sotto una diversa impresa.
18. All'articolo 68, terzo comma, della legge regionale 63/1977, così come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 37/1993, le parole << a soggetti residenti privi di alloggio >> sono sostituite dalle seguenti: << a soggetti privi di alloggio già residenti o che intendano trasferire la propria residenza, in mancanza dei quali il Comune è autorizzato ad alienare gli alloggi o a mutarne la destinazione d'uso nel rispetto dello strumento urbanistico vigente >>.
19. All'articolo 75, primo comma, numero 4, della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 33 della legge regionale 40/1996, le parole << ritenuta urgente ed indilazionabile per la ricostruzione del tessuto civile e sociale dei centri colpiti >> sono sostituite dalle parole: << ritenuta necessaria per il completamento del processo di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate >>.
20. In relazione al disposto di cui al comma 19, la denominazione del capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è così modificata: << Finanziamenti per la ricostruzione di opere ed impianti pubblici non di competenza comunale ritenuta necessaria per il completamento del processo di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate >>.
21. Le risorse finanziarie assegnate ai soggetti pubblici diversi dai Comuni, ai sensi degli articoli 76 e 79 della legge regionale 63/1977, e loro successive modificazioni ed integrazioni, possono essere utilizzate, in tutto o in parte, anche solo per concorrere al finanziamento della spesa di interventi di interesse comune realizzati da altri soggetti pubblici sulla base di accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall' articolo 17 della legge 127/1997, e dell' articolo 10 della legge regionale 10/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
22. I progetti esecutivi delle opere di ricostruzione presentati nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, come da ultimo modificato dall'articolo 62 della legge regionale 40/1996, possono essere ripresentati nei termini all'uopo fissati dal Sindaco, sentita la commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 30/1977, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su domanda motivata degli interessati.
23. Al comma 12 bis dell'articolo 27 della legge regionale 63/1977, come introdotto dall'articolo 25 della legge regionale 40/1996, in fine, è aggiunto il seguente periodo: << Tale convenzione può essere stipulata contestualmente all'atto di cessione delle singole unità immobiliari. >>.
24. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 47 della legge regionale 35/1979, come modificato dall'articolo 30 della legge regionale 37/1993, e dalle altre vigenti disposizioni di legge per la riparazione e la ricostruzione delle case canoniche ed uffici di ministero pastorale, danneggiate, distrutte o demolite a causa degli eventi sismici del 1976 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino ancora definite con formale provvedimento amministrativo, sono proseguibili ai fini della concessione dei benefici contributivi a condizione che vengano confermate per iscritto dagli interessati entro novanta giorni dalla predetta data.
25. Sono soggette a conferma le domande indicate al comma 24 presentate in ogni tempo prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché entro i termini utili stabiliti dalle vigenti disposizioni.
26. La conferma delle domande indicate al comma 24 va effettuata con istanza prodotta alla Segreteria Generale Straordinaria, indipendentemente dallo stadio raggiunto dall'istruttoria condotta sulle domande stesse.
27. Le domande non confermate entro il termine di cui al comma 24 decadono di diritto e sono definitivamente archiviate.
28. I termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 36/1985, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
29. In caso di decesso del titolare della domanda di intervento pubblico, ai sensi degli articoli 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 30/1977, come modificato dall'articolo 3, primo comma, della legge regionale 25/1978 e 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, la domanda di cui al comma 28 può essere presentata dal successore dell'istante deceduto.
30. Per le fattispecie di cui ai commi 28 e 29 trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 53 della legge regionale 53/1984, nonché quelle di cui al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.
31. Sono fatte valide agli effetti contributivi le opzioni di intervento privato tempestivamente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge dai successori per causa di morte dei soggetti titolari della domanda di intervento pubblico.
32. Il termine per la presentazione dei progetti esecutivi relativi alle domande di cui ai commi 28, 29 e 31 è fissato in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
33. Nel caso di concorso su uno stesso edificio danneggiato dagli eventi sismici del 1976 di interventi non omogenei, ai sensi della legge regionale 30/1977 e della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, fermo restando l'accoglimento delle domande e la determinazione dei contributi in base alle leggi regionali richiamate nelle rispettive domande di intervento, le modalità per l'approvazione del progetto esecutivo unitario, la concessione e l'erogazione dei contributi sono ricondotte nell'ambito della legge regionale 30/1988, secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.
34. A tal fine le domande di intervento sono collocate nella stessa posizione di graduatoria, anche in deroga ai criteri fissati dall'articolo 6 della legge regionale 30/1988, come modificato dall'articolo 91 della legge regionale 50/1990, con priorità rispetto ad ogni altra categoria di intervento.
35. Sulla base del programma degli interventi, la Segreteria Generale Straordinaria comunica al Comune, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale 30/1988, sia la quota finanziaria a carico delle risorse della legge regionale 30/1988, sia quella a carico dei fondi di edilizia abitativa di cui alla legge regionale 30/1977.
36. L'invito del Sindaco a presentare il progetto esecutivo unitario, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30/1988, è rivolto contestualmente a tutti i richiedenti l'intervento di recupero e consolidamento antisismico dell'edificio.
37. 
( ABROGATO )
(8)
38. Fatte salve le competenze della Commissione edilizia comunale e della Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 30/1977, il progetto esecutivo è approvato in linea tecnica ed economica dal Sindaco, sia agli effetti della legge regionale 30/1977, sia a quelli della legge regionale 30/1988.
39. Nel rispetto delle disposizioni vigenti, i contributi in conto capitale per le unità immobiliari comprese nell'edificio sono concessi con provvedimenti contestuali del Sindaco con spesa a carico delle risorse della legge regionale 30/1988 e, rispettivamente, dei fondi di edilizia abitativa di cui alla legge regionale 30/1977.
40. L'erogazione dei contributi è disposta secondo le modalità della legge regionale 30/1988.
Note:
1Comma 12 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 9/1999
2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 14, comma 34, L. R. 13/2000
3Parole sostituite al comma 5 da art. 14, comma 33, L. R. 13/2000
4Integrata la disciplina del comma 5 da art. 14, comma 34, L. R. 13/2000
5Integrata la disciplina del comma 15 da art. 14, comma 21, L. R. 13/2000
6Integrata la disciplina del comma 15 da art. 4, comma 1, L. R. 24/2005
7Derogata la disciplina del comma 15 da art. 4, comma 73, L. R. 22/2007
8Comma 37 abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
9Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 138
 (Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione
autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone
colpite dagli eventi sismici del 1976)
1. All'articolo 2, quarto comma, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 58, come modificato dall'articolo 193 della legge regionale 5/1994, è aggiunto il seguente periodo: << ed inoltre quelle conseguenti alla composizione delle medesime controversie in via transattiva o attraverso conciliazione giudiziale. >>.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare i fondi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, come modificato dall'articolo 54 della legge regionale 50/1990, per il ripristino delle aree occupate dagli insediamenti abitativi di carattere provvisorio nonché delle aree adibite a deposito di materiale di risulta, a titolo di rimborso delle spese sostenute dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se disposte in difetto della documentazione contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, nei limiti di costo stabiliti dal DPGR 8 agosto 1986, n. 2112/SGS e dal DPGR 8 aprile 1987, n. 2289/SGS.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 fanno carico al capitolo 8613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni i fondi di cui all'articolo 2 della legge regionale 45/1984, e successive modificazioni ed integrazioni, per il ripristino delle aree occupate dagli insediamenti abitativi di carattere provvisorio nonché delle aree adibite a deposito di materiale di risulta, anche in presenza di perizie suppletive e di variante approvate in via di sanatoria dopo l'ultimazione dei lavori, nei limiti di costo stabiliti dai decreti del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 1986, n. 2112/SGS, 8 aprile 1987, n.2281/SGS e 30 settembre 1996, n. 2874/SGS.
6. In via di interpretazione autentica, l'indennità di occupazione prevista dall'articolo 78, comma 5, della legge regionale 26/1988, riguarda tutti i periodi anteriori fino alla data del trasferimento della proprietà delle aree in capo al Comune.
7. Nei limiti degli importi autorizzati dalla Giunta regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge, la Segreteria Generale Straordinaria è autorizzata a concedere ai Comuni, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla predetta data, i contributi di cui all'articolo 10 della legge regionale 30/1988, con le modalità ivi previste, anche per opere diverse da quelle indicate nelle autorizzazioni di spesa, purché si tratti di interventi volti a garantire l'integrale recupero strutturale e la completa funzionalità di opere ed impianti pubblici già finanziati in base alla legge regionale 63/1977.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 fanno carico al capitolo 8709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998.
9. Le domande intese ad ottenere i contributi in conto capitale e quelli in annualità costanti di cui all'articolo 11 della legge regionale 30/1988, come modificato dall'articolo 96 della legge regionale 50/1990, corredate della documentazione ivi prescritta, sono presentate al Comune competente per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad esclusione di quelle relative agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 30/1988.
10. In via transitoria, le graduatorie formate ai sensi della legge regionale 30/1988, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono valide limitatamente alle domande in relazione alle quali, alla predetta data, sia stato notificato l'avviso a presentare il progetto esecutivo o la perizia giurata, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30/1988.
11. I soggetti nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato notificato l'avviso di cui al comma 10, devono confermare la domanda entro novanta giorni dalla predetta data.
12. Le domande dei soggetti confermanti e le nuove domande presentate entro il termine di cui al comma 9 sono collocate in una nuova graduatoria e ordinate secondo i criteri fissati dall'articolo 6 della legge regionale 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni.
13. Le nuove graduatorie sono approvate dal Comune ed inviate alla Segreteria Generale Straordinaria entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla scadenza di quello utile per la presentazione delle domande.
14. L'Amministrazione regionale procede alla formazione di una graduatoria unica regionale, di validità annuale, nella quale confluiscono, in sede di prima applicazione, anche le domande confermate a norma del comma 11.
15. Ad esaurimento delle graduatorie già formate, l'Amministrazione regionale provvede a finanziare in via prioritaria i progetti esecutivi e le perizie giurate presentati a seguito di avvisi sindacali notificati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
16. Le nuove graduatorie sono finanziate di anno in anno sulla base delle risorse disponibili e le domande non finanziate nel corso di un esercizio decadono di diritto.
17. Per i maggiori oneri previsti dai commi 9 e 10, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
18. In caso di decesso del richiedente i benefici di cui alla legge regionale 30/1988 prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale o del contributo in annualità costanti e la domanda dei benefici spettanti al << de cuius >> non sia stata ripetuta nei termini previsti dall'articolo 18 della legge regionale 30/1988, la stessa può essere prodotta dal successore per causa di morte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19. Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande di subingresso nel procedimento contributivo di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 30/1988, presentate oltre i termini ivi indicati e prima dell'entrata in vigore della presente legge.
20. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente disposti per ragioni di tardività nella presentazione delle domande di subingresso sono annullati e le relative domande sono valide ai fini della concessione dei contributi richiesti.
21. All'articolo 42, comma 1, della legge regionale 40/1996, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , avuto anche riguardo alla reale situazione e consistenza degli edifici. >>.
22. I crediti dell'Amministrazione regionale derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dall'articolo 56 della legge regionale 40/1996, per il cui recupero sia stata intentata dai Sindaci dei Comuni terremotati azione giudiziale, ai sensi dell'articolo 102 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, sono annullati, in tutto o in parte, con decreto del Sindaco-Funzionario delegato, qualora risulti che il convenuto abbia comunque utilizzato il contributo in lavori di riparazione o di ricostruzione del fabbricato danneggiato o distrutto dagli eventi sismici.
23.
All'articolo 39 ter della legge regionale 50/1990, come aggiunto dall'articolo 58 della legge regionale 40/1996, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
<< 1 bis. Il provvedimento regionale di concessione del contributo in conto interessi può essere altresì emesso, ancorché si debba far luogo alla pronuncia di decadenza dei benefici in conto capitale, quando non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori realizzati nei termini, sempreché gli stessi risultino eseguiti alla data in cui viene effettuato l'accertamento almeno nella percentuale dell'80 per cento. >>.

24. All'articolo 115, comma 1, della legge regionale 50/1990, le parole << e dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 >>, sono sostituite dalle parole: << dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 e dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, >>; e dopo le parole << attestante la rispondenza dell'impianto >> sono aggiunte le parole: << o dell'intervento >>.
25. Le dichiarazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore delle presente legge, in conformità all'articolo 115 della citata legge regionale 50/1990, come modificato dal comma 24, sono fatte valide a tutti gli effetti.
26. Le disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 37/1993, si applicano anche alle spese derivanti dall'esperimento di procedure arbitrali iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, anche se non definite nel giudizio, che siano connesse allo svolgimento di contratti d'appalto o di incarichi professionali per i quali, pur essendo stata l'azione civile promossa di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria, questa abbia dichiarato, con sentenza, la sua incompetenza per essere stata la controversia devoluta, nei disciplinari d'incarico o nei contratti, ad arbitri.
27. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 37/1993, sono estese alle spese ivi previste sostenute dai Comuni sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
28. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 37/1993 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
29. 
( ABROGATO )
(1)
30. All'articolo 1, comma 3, lettera c), della legge regionale 40/1996, le parole << dall'articolo 46 della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni >>, sono sostituite dalle parole << dai capi I e III del titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni >>.
31. Le disposizioni del comma 30 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 40/1996.
32. All'articolo 10, comma 6, della legge regionale 40/1996, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << anche qualora prestino in via temporanea la propria attività lavorativa in Comuni diversi da quello di appartenenza sulla base di un rapporto convenzionale a termine. >>.
33. A parziale modifica del disposto di cui all'articolo 10, comma 7, della legge regionale 40/1996, e con effetto dall'1 gennaio 1997, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai Comuni, fino al 31 dicembre 2000, le spese derivanti dagli incarichi conferiti, ai sensi dall'articolo 6 della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge regionale 8/1996, con le modalità ivi previste, al personale inquadrato nei ruoli organici degli enti indicati dall'articolo 18, secondo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, ovvero al personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni, anche non inquadrato nel ruolo organico dell'Ente di appartenenza, secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 57/1983.
34. 
( ABROGATO )
(8)
35. Il rimborso delle spese di cui al comma 33 ai Comuni da parte della Regione è riconosciuto per i rapporti di collaborazione mantenuti con personale di ruolo titolare di incarico alla data del 31 dicembre 1996.
36. Al comma 5 degli articoli 10 e 11 della legge regionale 40/1996, è aggiunto il seguente periodo: << Fino alla medesima data sono, altresì, rimborsate ai Comuni le spese per il personale di ruolo destinato a sostituire quello inquadrato in base al presente articolo che sia cessato dal servizio per dimissioni o per altre ragioni. >>.
37. La disposizione di cui al comma 36 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 40/1996.
38. All'articolo 12, comma 2, della legge regionale 40/1996, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << In via transitoria, continuano altresì a trovare applicazione tutte le disposizioni dell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, qualora alla data dell'1 gennaio 1994 risulti essere già stata emessa la deliberazione della Giunta regionale ivi prevista al terzo comma, nell'ambito del procedimento di approvazione degli elenchi degli edifici rappresentativi di valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l'architettura locale. >>.
39. L'articolo 14 della legge regionale 40/1996, è così modificato:
a) al comma 2, sono abrogate le parole << Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, >>;
b) al comma 5, le parole << Gli interventi di cui al comma 2, nonché i maggiori oneri per le finalità di valorizzazione e diffusione >>, sono sostituite dalle parole << I maggiori oneri per le finalità di valorizzazione e diffusione degli interventi di cui al comma 1 >>.
40. All'articolo 33, comma 2, della legge regionale 40/1996, sono abrogate le parole << con priorità rispetto ad ogni altra categoria di intervento finanziata in base a criteri uniformi stabiliti in via amministrativa nel settore delle opere ed impianti pubblici. >>.
41.
All'articolo 37 della legge regionale 40/1996, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai provvedimenti di concessione fatti salvi a norma del comma 2, sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione dei provvedimenti di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. >>.

42. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 37 della legge regionale 40/1996, come aggiunto dal comma 41 fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
43. In via di interpretazione autentica, rientrano nella previsione normativa di cui all'articolo 68, comma 1, della legge regionale 40/1996, anche interventi di ricostruzione di parti di edificio demolite, nonché la sistemazione di aree di pertinenza urbanistica funzionali alla nuova destinazione d'uso dell'edificio denominato << ex albergo Savoia >>.
44. Nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 104 della legge regionale 50/1990, qualora lo stato degli edifici si trovi in gravi condizioni di degrado e di pericolo per la sicurezza degli abitanti, per carenze legate alle tipologie costruttive o alla scelta dei materiali, la Segreteria Generale Straordinaria è autorizzata a rimuovere le cause dei suddetti inconvenienti ponendo in essere ogni intervento idoneo a garantire l'abitabilità degli edifici e la sicurezza degli impianti.
45. Le disposizioni di cui al comma 44 trovano applicazione per i soli interventi sugli edifici ubicati nel Comune di Lusevera in relazione ai quali erano state presentate nei termini, prima dell'entrata in vigore della presente legge, le domande di intervento correttivo, ai sensi dell'articolo 104 della legge regionale 50/1990.
46. 
( ABROGATO )
(2)
47. 
( ABROGATO )
(3)
48. 
( ABROGATO )
(4)
49. 
( ABROGATO )
(5)
50. In caso di decesso del richiedente i benefici di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 50 della legge regionale 50/1990, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 48/1991 prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale e la domanda dei benefici spettanti al << de cuius >> non sia stata ripetuta nei termini previsti, la stessa può essere prodotta dal successore per causa di morte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
51. Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande di subingresso nel procedimento contributivo di cui all'articolo 50 della legge regionale 50/1990 presentate oltre i termini ivi indicati e prima dell'entrata in vigore della presente legge.
52. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente disposti per ragioni di tardività nella presentazione delle domande di subingresso sono annullati e le relative domande sono valide ai fini della concessione dei contributi richiesti.
Note:
1Comma 29 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
2Comma 46 abrogato da art. 14, comma 25, L. R. 13/2000
3Comma 47 abrogato da art. 14, comma 25, L. R. 13/2000
4Comma 48 abrogato da art. 14, comma 25, L. R. 13/2000
5Comma 49 abrogato da art. 14, comma 25, L. R. 13/2000
6Integrata la disciplina del comma 9 da art. 5, comma 58, L. R. 4/2001
7Integrata la disciplina del comma 33 da art. 5, comma 75, L. R. 1/2003
8Comma 34 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
9Integrata la disciplina del comma 9 da art. 4, comma 1, L. R. 27/2012
Art. 139
 (Ulteriori norme d'intervento nelle zone terremotate del
Friuli)
1. 
( ABROGATO )
(4)
2. 
( ABROGATO )
(5)
4. 
( ABROGATO )
(6)
5. 
( ABROGATO )
(7)
6. 
( ABROGATO )
(8)
7. 
( ABROGATO )
(9)
8. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, in deroga alle vigenti disposizioni, per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate, il rilascio del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, ovvero l'accertamento dello stato dei lavori sulla base del quale viene erogata la rata di saldo del contributo tiene luogo a tutti gli effetti del certificato di abitabilità o agibilità, ferma restando la conformità delle opere realizzate alle prescrizioni urbanistico- edilizie.
9. Le disposizioni del comma 8 trovano applicazione anche alle unità immobiliari e agli edifici pubblici ultimati prima della data di entrata in vigore della presente legge o per i quali, alla medesima data, sia stata erogata la rata di saldo del contributo.
10. Limitatamente agli interventi edilizi ed infrastrutturali eseguiti direttamente dalla Segreteria Generale Straordinaria su richiesta dei Comuni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare le economie contributive eventualmente conseguite durante l'esecuzione dei lavori di un lotto di appalto per rimborsare ai Comuni le spese di esproprio relative ad altri lotti d'appalto di una medesima opera.
11. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni contenute nel comma 10.
12. In via di interpretazione autentica, gli alloggi ricevuti in donazione dai Comuni nell'ambito della solidarietà nazionale ed internazionale conseguente agli eventi sismici del 1976, nonché alla catastrofe del Vajont del 1963, rientrano nella previsione normativa di cui all'articolo 47, secondo comma, lettera d), della legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, e possono essere assegnati o alienati in conformità alle clausole del contratto di donazione.
13. 
( ABROGATO )
(2)
14. 
( ABROGATO )
(3)
15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 trovano applicazione per i rendiconti dei funzionari delegati relativi agli esercizi finanziari trascorsi e sino all'esercizio 1991.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cividale del Friuli i finanziamenti necessari per il recupero e il consolidamento antisismico dell'edificio annesso al Duomo, già adibito a sagrestia, sale ed archivio del Capitolo.
17. Il recupero di cui al comma 16 può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento al fine di adibire l'edificio a sede museale per la valorizzazione del patrimonio storico artistico legato alla tradizione ecclesiastica patriarcale.
18. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 16 il legale rappresentante della Parrocchia di Santa Maria Assunta deve presentare domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19. La concessione del finanziamento di cui al comma 16 è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d'uso dell'edificio per un periodo non inferiore a dieci anni.
20. Per gli interventi di cui al comma 16, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Cividale del Friuli anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
21. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8732 (2.1.242.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cividale del Friuli per il recupero e il consolidamento antisismico dell'edificio annesso al Duomo >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1998.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Zuglio i finanziamenti necessari per la dotazione della Pieve di San Pietro di adeguata viabilità di accesso, di parcheggi e di servizi igienici.
23. Per conseguire i finanziamenti di cui al comma 22, il Comune presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
24. Per gli interventi di cui al comma 22 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
25. Per i finanziamenti di cui al comma 22, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Zuglio anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
26. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di lire 1.278 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 il cui stanziamento è elevato di pari importo.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla provincia veneta di Sant'Antonio da Padova dell'Ordine dei Frati Minori un finanziamento straordinario per il completamento della ricostruzione del complesso edilizio relativo al convento-santuario di Sant'Antonio da Padova, sito in Gemona del Friuli, già in parte finanziato in base alle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
28. La domanda per accedere al finanziamento indicato al comma 27 è presentata al Comune di Gemona del Friuli entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
29. La concessione del finanziamento indicato al comma 27 è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d'uso del complesso edilizio per un periodo non inferiore a dieci anni.
30. Per le finalità del comma 27 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Gemona del Friuli, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
31. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 27 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
32. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di lire 480 milioni a carico del capitolo 8678 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone i finanziamenti necessari al completamento funzionale dell'edificio denominato << ex casa Gerometta >>, già assistito dai benefici previsti dall'articolo 8 della legge regionale 30/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, da destinare a fini istituzionali.
34. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone un finanziamento necessario per realizzare in Comune di Maniago, anche per lotti funzionali, un edificio scolastico da adibire a sede dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato << Zanussi >> di lire 6.000 milioni e un finanziamento di lire 6.000 milioni a parziale copertura delle spese necessarie all'adeguamento e al miglioramento ai fini della sicurezza, anche mediante accordi di programma, della viabilità di accesso alla Val Tramontina, con interventi sulla SS 552 nel tratto montano.
35. 
( ABROGATO )
36. Per conseguire i finanziamenti di cui ai commi 33, 34 e 35 la Provincia interessata presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le domande eventualmente già presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
37. Per le finalità previste dai commi 33, 34 e 35 è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 1.000 milioni, lire 12.000 milioni e lire 2.000 milioni, per un importo complessivo di lire 15.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Comune di Lusevera per la realizzazione della nuova accessibilità in sicurezza e delle connesse opere di consolidamento per l'ampliamento del percorso di visita nel compendio delle Grotte di Villanova.
39. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 38 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
40. Per l'intervento di cui al comma 38 l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti del Sindaco del Comune interessato, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
41. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione << Comunità di Rinascita >>, con sede a Tolmezzo, un finanziamento per il ripristino e l'adeguamento impiantistico e funzionale della sede della Comunità sita in Tolmezzo e destinata a finalità assistenziali di carattere socio-sanitario.
43. La domanda per accedere al finanziamento indicato al comma 42 è presentata al Comune di Tolmezzo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
44. La concessione del finanziamento di cui al comma 42 è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d'uso dell'edificio per un periodo non inferiore a dieci anni.
45. Per le finalità di cui al comma 42 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tolmezzo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
46. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 42, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
47. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni a carico del capitolo 8677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Treppo Carnico un finanziamento di lire 350 milioni per il riattamento, l'ampliamento e la riqualificazione funzionale di un edificio comunale destinato a finalità museali, già fatto oggetto dei benefici previsti dalla legge regionale 63/1977.
49. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 48, il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
50. Per l'intervento di cui al comma 48 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti del Sindaco del Comune interessato, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
51. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana Valli del Natisone i finanziamenti necessari per il completamento del Centro servizi comunitari e del Museo etnologico.
53. Per conseguire i finanziamenti di cui al comma 52, la Comunità montana presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
54. Per i finanziamenti di cui al comma 52, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del presidente della Comunità montana Valli del Natisone, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
55. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Venzone un finanziamento di lire 2.000 milioni per l'esecuzione dei lavori di consolidamento e completamento delle mura di cinta medievali del centro storico, nonché delle opere di consolidamento delle mura di sostegno del fossato, danneggiate dagli eventi sismici del 1976, comprese le opere di protezione e di sistemazione dei siti attigui al compendio storico-murario.
57. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 56 il Comune di Venzone presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
58. Per gli interventi di cui al comma 56 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Venzone anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
59. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Villa Santina i finanziamenti necessari per la ristrutturazione, il miglioramento, l'adattamento e l'ampliamento dell'edificio destinato a sede della scuola media, allo scopo di dotare il complesso scolastico di un adeguato servizio di refezione-mensa, nonché di una nuova palestra idonea a soddisfare esigenze di carattere comprensoriale.
61. Per conseguire i finanziamenti di cui al comma 60, il Comune presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
62. Per i finanziamenti di cui al comma 60, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Villa Santina, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
63. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di S.M. Maggiore e S. Pellegrino di Meduno-Navarons i finanziamenti necessari per il recupero e il consolidamento antisismico del campanile annesso alla Chiesa parrocchiale di San Pellegrino in Navarons di Meduno.
65. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 64 il legale rappresentante della Parrocchia interessata presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
66. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 64 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
67. Per gli interventi di cui al comma 64 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Meduno, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
68. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di lire 330 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8734 (2.1.242.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento alla Parrocchia di S.M. Maggiore e S. Pellegrino di Meduno-Navarons per il recupero ed il consolidamento antisismico del campanile >> e con lo stanziamento di lire 330 milioni per l'anno 1998.
69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana delle Valli del Torre ovvero al Comune di Nimis un finanziamento di lire 1.200 milioni per la bonifica di aree artigianali-industriali in Comune di Nimis interessate da impianti produttivi obsoleti non recuperabili, nonché per la realizzazione, sulla aree stesse, di un immobile da assegnare in locazione o ad altro titolo a soggetti imprenditori per fini produttivi.
70. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 69, la Comunità montana ovvero il Comune di Nimis presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
71. Per il finanziamento di cui al comma 69, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Presidente della Comunità montana delle Valli del Torre ovvero al Sindaco del Comune di Nimis, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
72. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 69 fanno carico al capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
73. Per gli interventi di cui ai commi 16, 33, 34, 35, 38, 48, 52, 56, 60 e 69 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia decanale di Tarvisio i finanziamenti necessari per il consolidamento della torre campanaria e per la messa a norma degli impianti della chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo.
75. Per conseguire i finanziamenti di cui al comma 74 il legale rappresentante della Parrocchia interessata presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
76. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 74, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
77. Per gli interventi di cui al comma 74, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tarvisio, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
78. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8735 (2.1.242.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento alla Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Tarvisio per il consolidamento della torre campanaria e la messa a norma degli impianti della Chiesa parrocchiale >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1998.
Note:
1Parole aggiunte al comma 12 da art. 7, comma 24, L. R. 2/2000
2Comma 13 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
3Comma 14 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
4Comma 1 abrogato da art. 12, comma 9, L. R. 12/2003
5Comma 2 abrogato da art. 12, comma 9, L. R. 12/2003
6Comma 4 abrogato da art. 4, comma 98, L. R. 1/2004
7Comma 5 abrogato da art. 4, comma 98, L. R. 1/2004
8Comma 6 abrogato da art. 4, comma 98, L. R. 1/2004
9Comma 7 abrogato da art. 4, comma 98, L. R. 1/2004
10Comma 35 abrogato da art. 5, comma 105, L. R. 1/2007
11Comma 69 interpretato da art. 4, comma 14, L. R. 9/2008
Art. 140
 (Norme procedurali, finanziarie e di sanatoria per il
completamento della ricostruzione delle zone terremotate)
1. Nell'ambito del processo di completamento della ricostruzione e di sviluppo delle zone terremotate, l'Amministrazione regionale, tramite la Segreteria Generale Straordinaria, è autorizzata a finanziare le Comunità montane, la Comunità collinare e i Consorzi di sviluppo industriale per la costruzione, l'acquisto e l'eventuale ripristino, miglioramento e adattamento di immobili da assegnare in locazione o ad altro titolo a soggetti imprenditori per fini produttivi.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nel territorio dei Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con DPGR 0714/Pres del 20 maggio 1976, e successive modifiche ed integrazioni, nonché in quello dei Comuni classificati danneggiati con il medesimo provvedimento purché ricompresi, anche in parte, nei territori delle Comunità montane e della Comunità collinare.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i finanziamenti necessari per gli interventi di miglioramento e di adeguamento impiantistico degli alloggi a carattere definitivo ricevuti in donazione dai Comuni nell'ambito delle iniziative di solidarietà nazionale ed internazionale conseguenti agli eventi sismici del 1976.
5. Le domande di finanziamento di cui al comma 4 sono presentate dai Comuni interessati alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da un progetto preliminare delle opere da realizzare con un preventivo di spesa.
6. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato alla ricostruzione, stabilisce l'entità dei finanziamenti di cui al comma 4, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.
7. Per gli interventi di cui al comma 4 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
8. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
9. Per il completamento del recupero del patrimonio immobiliare danneggiato dagli eventi sismici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 10 contributi annui costanti per l'acquisto, il recupero, l'adeguamento tecnologico, strutturale e funzionale anche per diverse destinazioni di immobili già adibiti ad attività ricreative o culturali, danneggiati dagli eventi sismici e presso i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ripristinata l'attività preesistente.
10. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 9 i Comuni classificati disastrati con il DPGR 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni.
11. Le domande di concessione dei contributi previsti dal comma 9 sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 12.
12. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato alla ricostruzione, stabilisce l'entità dei contributi di cui al comma 9, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.
13. La spesa riconosciuta ammissibile comprende una quota non superiore al dodici per cento del costo delle opere di cui al comma 9 per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per l'intervento stesso.
14. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzato, a partire dall'anno 1998, il limite decennale di spesa di lire 800 milioni.
15. Le annualità relative al limite di spesa di cui al comma 14 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1998 al 2000. Le ulteriori annualità saranno iscritte negli esercizi successivi.
16. Al fine di completare il recupero del patrimonio immobiliare danneggiato dagli eventi sismici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti ai soggetti di cui ai commi 17 e 18 per il recupero totale o parziale di immobili fortificati, assoggettati a vincolo di interesse storico- artistico ai sensi della legge 1089/1939, nei quali, alla data degli eventi sismici, risultavano in atto destinazioni ad uso abitativo o produttivo, ancorché non esclusive, anche se utilizzati da terzi purché ubicati nei Comuni classificati disastrati con il DPGR 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato effettuato l'intervento di recupero. Nell'ambito dell'intervento di recupero possono essere effettuati anche gli interventi indicati dall'articolo 9, comma 44, della legge regionale 3/1998.
17. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 16 i proprietari degli immobili che realizzino, nell'ambito dell'intervento di recupero, il ripristino delle destinazioni abitative o produttive e degli altri spazi eccedenti tali destinazioni, da utilizzare dal Comune competente per territorio, previa stipula di apposita convenzione, per un periodo non inferiore a trenta anni.
18. I contributi di cui al comma 16 possono essere altresì concessi ai Comuni che acquistano in proprietà tali immobili per destinarli a finalità istituzionali, culturali, sociali o ricreative. A tal fine dovrà essere predisposta un'apposita relazione, da allegare alla domanda di contributo, che illustri compiutamente le destinazioni individuate, nonché la forma di futura gestione.
19. Le domande di concessione dei contributi previsti dal comma 16 sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 20. La domanda è corredata da un progetto preliminare delle opere da realizzare e da un preventivo di spesa.
20. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato alla ricostruzione, stabilisce l'entità dei contributi di cui al comma 16, i criteri e le modalità per la loro concessione, nonché le condizioni per la stipula di un apposito accordo di programma sottoscritto anche dall'eventuale soggetto gestore e che preveda finalità, forme, modalità di partecipazione finanziaria alla gestione e durata della stessa.
21. La spesa riconosciuta ammissibile comprende una quota non superiore al dodici per cento dell'importo dell'intervento di recupero di cui al comma 16 per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché gli oneri derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per l'intervento stesso. Nell'ipotesi di cui al comma 18 essa comprende altresì l'onere per l'acquisto dell'immobile.
22. I contributi di cui al comma 16 sono cumulabili con altre analoghe provvidenze concesse o da concedere dallo Stato e da altri Enti pubblici, anche in base alle leggi di intervento nelle zone terremotate.
23. Ai procedimenti contributivi di cui al comma 16, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
24. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzato, a partire dall'anno 1998, il limite di spesa decennale di lire 1.000 milioni.
25. Le annualità relative al limite di spesa di cui al comma 24 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1998 al 2000. Le ulteriori annualità saranno iscritte negli esercizi successivi.
26. Sono confermati, a tutti gli effetti, i finanziamenti concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per il ripristino degli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, ancorché l'insorgenza, in corso d'opera, di eventi dannosi accidentali abbia determinato l'impossibilità di recupero degli edifici medesimi.
27. Per gli edifici considerati al comma 26, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in via integrativa, i maggiori oneri necessari a garantire il raggiungimento della completa funzionalità degli edifici medesimi, anche attraverso interventi ricostruttori.
28. Le domande dirette a conseguire i finanziamenti integrativi di cui al comma 27 sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
29. Per i maggiori oneri previsti dal comma 27, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni al Comune di Venzone per il primo impianto e l'avvio del Centro di documentazione sui danni sismici e sul restauro delle strutture architettoniche, istituito nell'ambito del Museo della Terra di Venzone.
31. Per conseguire la sovvenzione straordinaria di cui al comma 30, il Comune presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione descrittiva dell'iniziativa nonché di un preventivo di spesa.
32. Per la sovvenzione di cui al comma 30, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Venzone, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene i limiti di oggetto e d'importo
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria di lire 75 milioni al Circolo Culturale << Pradis Grotte >> per l'allestimento dell'edificio destinato ad attività museali e culturali site in località.
34. Per conseguire la sovvenzione di cui al comma 33, l'Associazione interessata presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione descrittiva degli interventi e da un preventivo di spese.
35. Per l'erogazione della sovvenzione di cui al comma 33, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Clauzetto anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene i limiti di oggetto e d'importo.
36. Per l'intervento di cui al comma 33 trova applicazione, per quanto compatibile, il Titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
37. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di lire 75 milioni a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
38. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8736 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VI - con la denominazione << Sovvenzione straordinaria al Comune di Venzone per il primo impianto e l'avvio del Centro di documentazione sui danni sismici e sul restauro delle strutture architettoniche >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1998.
39. Per gli interventi di cui ai commi 1, 4, 9, 16 e 30 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
40. Al fine di esaminare ed approfondire i problemi emergenti nel processo di completamento della ricostruzione e di sviluppo delle zone terremotate, in un quadro multilaterale che raccordi le competenze del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, delle Amministrazioni locali e dello Stato, è istituita la Consulta per i problemi della ricostruzione con il compito di formulare proposte e di fornire orientamenti agli organi istituzionali della Regione per un'efficace azione legislativa ed amministrativa volta a dare definitiva soluzione ai problemi ancora aperti.
41. La Consulta è organismo del Consiglio regionale, ha sede presso la rappresentanza della Regione in Udine, via San Francesco 4 e presenta semestralmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività e sullo stato del processo di completamento della ricostruzione delle zone terremotate.
42. La Consulta è composta:
a) dal Presidente della Commissione permanente competente in materia del Consiglio regionale, in qualità di Presidente;
b) dall'Assessore delegato alla ricostruzione;
c) dal Presidente dell'Associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, con funzioni vicarie;
d) da un rappresentante per ciascuno dei Gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale;
e) da un rappresentante delle sezioni regionali dell'ANCI, UPI e UNCEM;
f) da tre rappresentanti dell' Associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato;
43. Il Presidente dell'Associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato può essere delegato, anche in via permanente, a presiedere la Consulta.
44. Partecipano ai lavori della Consulta il Segretario Generale Straordinario per la ricostruzione del Friuli ed il Dirigente del Servizio Affari Generali e della consulenza della Segreteria Generale Straordinaria.
45. Le funzioni di segreteria della Consulta sono assicurate da un dipendente regionale, avente qualifica non inferiore a quella di consigliere, designato dal Presidente della Consulta ovvero dal delegato permanente a presiederla.
46. Con provvedimento di convocazione della Consulta, possono essere di volta in volta invitati a partecipare ai lavori, con riferimento agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, gli Assessori regionali eventualmente interessati, assistiti dai Direttori regionali e funzionari competenti, i Parlamentari eletti nelle circoscrizioni regionali, i Sindaci dei Comuni terremotati, i Presidenti degli enti pubblici territoriali ed istituzionali della Regione, nonché esperti esterni all'Amministrazione regionale i quali, per la specifica competenza posseduta, possono portare un utile contributo ai lavori della Consulta.
47. La Consulta è convocata su .iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei componenti.
48. La convocazione avviene mediante avviso, sottoscritto dal Presidente, da comunicarsi a ciascuno dei componenti almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi eccezionali di comprovata urgenza. All'avviso di convocazione deve essere allegato l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare.
49. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti appartenenti alle categorie indicate dalle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 42 e le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
50. Ai componenti esterni appartenenti alle categorie indicate dalle lettere c), e) ed f) del comma 42 compete il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
51. Gli oneri derivanti dal comma 50 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
52. Le domande di finanziamento eventualmente presentate oltre i termini di legge fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del combinato disposto degli articoli 75 e 76 della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, dagli enti pubblici diversi dai Comuni per la realizzazione di opere ed impianti pubblici nelle zone terremotate, sono fatte salve agli effetti del conseguimento dei relativi benefici, anche in deroga all'ordine delle competenze derivanti dalla classifica delle opere ed impianti pubblici medesimi.
53. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i contributi concessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2/1982, come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 26/1988 a favore di soggetti che, muniti di ogni altro requisito di legge, abbiano acquistato solamente la nuda proprietà dell'alloggio danneggiato dagli eventi sismici, anziché la proprietà piena ed esclusiva.
54. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai provvedimenti di concessione fatti salvi a norma del comma 53, sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione dei provvedimenti di autotutela sono loro restituite su domanda da presentarsi al Comune entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
55. Gli oneri derivanti dal comma 54 fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
56. Le domande di cui all'articolo 39, comma 3, della legge regionale 40/1996, pervenute in ritardo alla Segreteria Generale Straordinaria per il tramite del Comune, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve agli effetti contributivi, purché presentate al Comune medesimo entro i termini utili ivi fissati.
57. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge sulle domande indicate al comma 56 per ragioni connesse alla loro tardiva acquisizione agli atti della Segreteria Generale Straordinaria, sono annullati e, per l'effetto, le domande introduttive dei procedimenti contributivi sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi, fermo restando ogni altro requisito richiesto dalle vigenti disposizioni.
58. Gli interventi di ricostruzione delle unità immobiliari realizzate con i contributi della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, direttamente dai soggetti interessati o dai Comuni in seguito a delega dei soggetti stessi, su aree a questi assegnate in via provvisoria dal Comune in pendenza delle procedure espropriative, sono fatti salvi agli effetti urbanistico-edilizi e contributivi, in seguito alla cessione in proprietà agli aventi diritto delle unità immobiliari ricostruite, ancorché all'origine le concessioni edilizie ed i provvedimenti di concessione dei contributi siano stati intestati al nome dei soggetti privati in assenza del requisito della titolarità del diritto reale sui terreni interessati dalla ricostruzione.
59. Le assegnazioni di finanziamento disposte a domanda di parte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alle opere pubbliche di competenza dei Comuni, ai sensi degli articoli 20, 21, 40 e 75 della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, in difetto del programma annuale adottato nelle forme di legge, possono essere confermate dalla Segreteria Generale Straordinaria sulla base dell'acquisizione successiva del programma sopra indicato.
60. I Comuni che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano dovuto effettuare interventi di rifacimento del manto di copertura degli edifici ricostruiti negli ambiti unitari o su delega degli interessati, a causa di carenze progettuali o costruttive evidenziatesi in occasione di condizioni atmosferiche, particolarmente avverse, possono ottenere il rimborso delle relative spese presentando alla Segreteria Generale Straordinaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata della documentazione giustificativa.
61. Per le spese di cui al comma 60, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
62. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di lire 60 milioni a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
63. Non si fa luogo alla revoca dei finanziamenti erogati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 71 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 28 della legge regionale 50/1990, in favore di cooperative edilizie a proprietà divisa che si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa, ancorché alla predetta data gli alloggi finanziati non siano stati ultimati o non si siano potuti assegnare ai soci prenotatari in conformità all'oggetto sociale.
64. Per gli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie indicate al comma 63, che risultino ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, i commissari liquidatori hanno facoltà di chiedere all'Amministrazione regionale l'erogazione della rata di saldo dei finanziamenti concessi, dietro presentazione della documentazione prevista dall'articolo 72 della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni.
65. Per gli alloggi rimasti inultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti di cui all'articolo 71 della legge regionale 63/1977, sono riconosciuti, in via definitiva, per l'importo corrispondente alle somme erogate alle cooperative edilizie fino alla predetta data e le quote di finanziamento non ancora corrisposte alla data medesima sono revocate dalla Segreteria Generale Straordinaria.
66. In deroga ai divieti posti dalle vigenti disposizioni di intervento nelle zone terremotate, i commissari liquidatori delle cooperative edilizie sono autorizzati ad alienare gli alloggi realizzati con i finanziamenti previsti dalla legge regionale 63/1977, ancorché non ultimati.
67. In luogo delle anticipazioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 52/1988, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti ivi previsti o ai loro successori per causa di morte, al di fuori dei casi indicati al comma 68, contributi in conto capitale di importo pari a lire 25 milioni per alloggio, senza necessità di prestazione di garanzia reale o personale.
68. Le anticipazioni erogate agli aventi diritto dall'Amministrazione regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 52/1988, come modificata dalla legge regionale 48/1991, sono convertite in contributi in conto capitale per l'ammontare delle somme effettivamente erogate a ciascun socio. L'importo complessivo delle rate di ammortamento rimborsate semestralmente all'Amministrazione regionale fino alla data di entrata in vigore della presente legge, al netto degli interessi eventualmente corrisposti per ritardato pagamento, sono computate in aumento del contributo previsto dal comma 70.
69. In conseguenza della conversione delle anticipazioni a norma del comma 68, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad abbandonare le azioni, eventualmente intraprese prima della data di entrata in vigore della presente legge, volte ad escutere le garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 52/1988.
70. In favore dei soggetti indicati al comma 73, nonché dei soggetti beneficiari delle anticipazioni convertite a norma del comma 68, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, anche in deroga al divieto di cumulo previsto dalle vigenti disposizioni, un ulteriore contributo in conto capitale, determinato ai sensi dei commi 71 e 72, senza necessità di prestazione di garanzia reale o personale, allo scopo di consentire l'acquisto della proprietà degli alloggi inseriti nell'attivo di liquidazione.
71. Per gli alloggi muniti del certificato di abitabilità, il contributo di cui al comma 70 è determinato nella percentuale del cinquanta per cento della spesa ammissibile, definita avuto riguardo al prezzo di acquisto non superiore al valore di stima attribuito dall'autorità giudiziaria in sede di esecuzione immobiliare, al netto delle somme già versate o comunque dovute dai soci alle cooperative edilizie, ed altresì al netto delle somme relative ai contributi di cui al comma 67 e alle anticipazioni convertite a norma del comma 68.
72. Per gli alloggi non ultimati, privi del certificato di abitabilità, il contributo di cui al comma 70 è finalizzato anche al completamento dei lavori ed è determinato nella percentuale dell'ottanta per cento della spesa ammissibile definita al comma 71, avuto riguardo al valore di stima attribuito dall'autorità giudiziaria incrementato di un terzo, corrispondente al costo forfetario dei lavori di ultimazione.
73. Ai fini della concessione dei contributi indicati al comma 67, le domande sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite i commissari liquidatori delle cooperative edilizie:
a) dai soci prenotatari degli alloggi, sempreché non abbiano già beneficiato dell'anticipazione regionale di cui all'articolo l della legge regionale 52/1988, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 48/1991;
b) da almeno un successore per causa di morte dei soci prenotatari dei singoli alloggi, sempreché non abbiano già beneficiato dell'anticipazione regionale indicata alla lettera a).
(3)
74. Ai fini della concessione dei contributi indicati al comma 70, le domande sono presentate, negli stessi termini e con le medesime modalità dai soggetti indicati al comma 73, nonché dai soggetti beneficiari delle anticipazioni convertite a norma del comma 68. Le domande devono essere corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'importo complessivo delle rate semestrali di ammortamento eventualmente rimborsato ai sensi della legge regionale 52/1988, e successive modifiche ed integrazioni.
75. I soggetti previsti dal comma 73 devono presentare, con le modalità ivi previste, un'unica domanda diretta a conseguire i benefici indicati ai commi 67 e 70.
76. In caso di decesso del richiedente prima che sia stato emesso il decreto di concessione dei contributi indicati ai commi 67 e 70, la relativa domanda può essere ripetuta, con le modalità indicate al comma 73 e negli stessi termini ivi previsti, da almeno un successore per causa di morte del soggetto deceduto.
77. La domanda presentata o ripetuta a norma dei commi dal 73 al 76, deve contenere la dichiarazione che si intende conseguire la proprietà dell'alloggio cooperativo inserito nell'attivo di liquidazione.
78. Il contributo previsto dal comma 67, nonché quello indicato al comma 70 eventualmente maggiorato a norma del comma 68 dell'importo complessivo, delle rate di ammortamento rimborsate semestralmente all'Amministrazione regionale fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono concessi, anche cumulativamente, dalla Segreteria Generale Straordinaria, dietro presentazione dell'atto di acquisto dell'alloggio e di una dichiarazione rilasciata dai commissari liquidatori attestante l'entità della spesa ammessa a contributo, come definita ai commi 71 e 72. L'erogazione dei medesimi contributi è disposta in un'unica soluzione per gli alloggi muniti del certificato di abitabilità e, per gli altri alloggi, secondo le seguenti modalità:
a) in ragione dell'ottanta per cento del contributo, contestualmente all'emissione del decreto di concessione;
b) per la parte residua, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed il rilascio del certificato di abitabilità.
79. L'acquisto del diritto di proprietà degli alloggi da parte dei soci o dei loro aventi causa produce gli stessi effetti dell'assegnazione e dispiega altresì efficacia sanante nei confronti dei finanziamenti disposti dall'Amministrazione regionale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per la realizzazione degli alloggi medesimi.
79 bis. Per le finalità di cui al comma 79 e al fine di assicurare la rapida conclusione delle relative procedure amministrative e la completa allocazione degli alloggi, i commissari liquidatori invitano gli aventi diritto alla cessione delle unità immobiliari ricostruite a manifestare, entro novanta giorni dalla data di notifica dell'invito stesso, l'interesse a ottenere il trasferimento della proprietà delle rispettive unità. Nell'ipotesi in cui l'interesse debba essere espresso sulla stessa unità immobiliare da più soggetti, in caso di inerzia di uno di essi, la cessione può avvenire per l'intero in favore di colui che si assume tutti gli oneri connessi. Le unità immobiliari per le quali non sia stato manifestato l'interesse all'assegnazione possono essere cedute a terzi e i relativi corrispettivi di cessione versati nel capitolo 1450 di entrata del bilancio regionale sino a concorrenza degli importi contributivi già erogati.
79 ter. I commissari liquidatori, per gli adempimenti di cui al comma 79 bis, invitano gli aventi diritto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).
79 quater. In presenza di disagiate condizioni di carattere economico sociale degli aventi diritto, attestate da dichiarazione del Sindaco del Comune nel cui territorio sono ubicati gli alloggi realizzati, i commissari liquidatori, per il perfezionamento dei relativi contratti di compravendita, sono autorizzati ad anticipare le somme dovute dai soggetti interessati, somme che verranno restituite, anche in supero dell'ammontare spettante, dal servizio regionale competente in sede di concessione del contributo di cui al comma 78.
80. Trovano applicazione nei confronti dei beneficiari dei contributi del presente articolo le disposizioni contenute nell'articolo 66 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 48/1991. I divieti quinquennali ivi previsti decorrono dalla data del decreto di concessione per gli alloggi muniti del certificato di abitabilità e dalla data del rilascio del predetto certificato per gli alloggi non ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.
81. Per le finalità previste dai commi 64, 65, 67, 70 e 78 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni a carico del capitolo 8713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo e la cui denominazione è modificata con la sostituzione della parola << Anticipazioni >> con la parola << Contributi >> e l'aggiunta in fine, dopo la parola << liquidazione >>, della locuzione << ovvero acquisiscono tali unità abitative dalle stesse >>.
82. Per le finalità previste dal combinato disposto degli articoli 8 e 10 della legge regionale 30/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 63/1983, nonché per le finalità di cui all'articolo 40 della legge regionale 63/1977, è autorizzata la spesa di lire 35.950 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
83. Per le finalità previste dagli articoli 10, comma 5, e 11, comma 5, della legge regionale 40/1996, nonché per le finalità previste dal comma 33 dell'articolo 138, è autorizzata la spesa di lire 8.600 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Spilimbergo un finanziamento per il completamento dei lavori di recupero dell'immobile denominato Palazzo di Sopra in Spilimbergo.
85. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 84, il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
86. Per l'intervento di cui al comma 84, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti del Comune interessato, anche in deroga alle vigenti norme per quanto attiene ai limiti di oggetto ed importo.
87. Per l'istruttoria delle domande, la concessione ed erogazione del finanziamento di cui al comma 84, trovano applicazione le disposizioni del Titolo V della legge regionale 63/1977.
88. Per le finalità di cui al comma 84 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è aumentato di pari importo per l'anno 1998.
89. Per le finalità previste dagli articoli 75 e 76 della legge regionale 63/1977, come integrati dai commi 1 e 52, è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
90. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Udine per il completamento dei lavori di consolidamento e restauro del compendio della Chiesa Metropolitana di Udine.
91. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 90, il legale rappresentante della Parrocchia di Santa Maria Assunta deve presentare domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
92. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 90, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977 e successive modifiche ed integrazioni.
93. Per l'intervento di cui al comma 90, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco di Udine, anche in deroga ai limiti di oggetto e di importo.
94. Per le finalità previste dal comma 90 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8737 (2.1.242.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Udine per il completamento dei lavori di consolidamento e restauro del compendio della Chiesa Metropolitana di Udine >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1998.
95. Al maggior onere di complessive lire 86.773 milioni per l'anno 1998, derivante dalle autorizzazioni di spesa del presente Titolo, nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, si provvede:
a) per lire 24.000 milioni mediante storno di pari importo delle quote del limite d'impegno autorizzato dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale 58/1990, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 8657 del precitato stato di previsione della spesa, non utilizzate al 31 dicembre 1997 e trasferite, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 11 febbraio 1998, n. 11;
b) per lire 19.200 milioni mediante storno di pari importo delle quote del limite d'impegno autorizzato dall'articolo 3, comma 13, della legge regionale 58/1990, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 8664 del precitato stato di previsione della spesa, non utilizzate al 31 dicembre 1997 e trasferite, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 11 febbraio 1998, n. 11;
c) per lire 41.890 milioni mediante prelevamento dal capitolo 8960 del precitato stato di previsione della spesa di pari importo corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 11 febbraio 1998, n. 14;
d) per lire 1.683 milioni mediante prelevamento dal capitolo 8961 del precitato stato di previsione della spesa di pari importo corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 11 febbraio 1998, n. 12.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 4, comma 100, L. R. 1/2004
2Derogata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 136, L. R. 1/2005
3Derogata la disciplina del comma 73 da art. 7, comma 1, L. R. 24/2005
4Integrata la disciplina del comma 76 da art. 7, comma 1, L. R. 24/2005
5Comma 79 bis aggiunto da art. 4, comma 15, L. R. 15/2014
6Comma 79 ter aggiunto da art. 4, comma 15, L. R. 15/2014
7Comma 79 quater aggiunto da art. 4, comma 15, L. R. 15/2014