LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
Art. 127
 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli
Enti locali)
1. In attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e dell'articolo 1 della legge regionale 3/1998, e nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, è istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli - Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali.
2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico di cui al comma l vengono stipulati con le procedure previste dalla legge.
3. Al personale del comparto unico di cui al comma 1, suddiviso in area dirigenziale e non dirigenziale, si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico.
4. L'ordinamento del personale degli Enti locali è disciplinato, analogamente a quello del personale della Regione, dalla legge regionale e dai contratti collettivi regionali nel rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico impiego.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 31, L. R. 2/2000
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 17/2004
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 49, L. R. 30/2007
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 18, L. R. 9/2008
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 20, L. R. 9/2008
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 9, L. R. 24/2009
7Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 13, comma 10, L. R. 24/2009
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 28, L. R. 24/2009
9Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 21, L. R. 22/2010
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 53 bis, L. R. 22/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 15, comma 12, lettera c), L. R. 18/2011
11Comma 1 interpretato da art. 15, comma 1, L. R. 18/2011
12Comma 1 interpretato da art. 15, comma 2, L. R. 18/2011
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 12/2014
14Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 1, L. R. 20/2015
Art. 128

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 37, L. R. 4/1999
2Parole sostituite al comma 3 da art. 60, comma 1, L. R. 9/1999
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 60, comma 2, L. R. 9/1999
4Comma 5 sostituito da art. 60, comma 3, L. R. 9/1999
5Comma 9 bis aggiunto da art. 60, comma 4, L. R. 9/1999
6Comma 9 ter aggiunto da art. 60, comma 4, L. R. 9/1999
7Parole sostituite al comma 9 bis da art. 16, comma 4, L. R. 13/2000
8Integrata la disciplina del comma 9 ter da art. 16, comma 5, L. R. 13/2000, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 13, comma 37, lettera b), L. R. 24/2009
9Parole aggiunte al comma 3 da art. 1, comma 6, L. R. 2/2001
10Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 6, L. R. 10/2002 ; peraltro tale aggiunta deve ritenersi sostitutiva di quella prevista dall'art. 1, comma 6, L.R. 2/2001 in quanto di identico contenuto.
11Parole aggiunte al comma 3 da art. 10, comma 1, L. R. 20/2002
12Parole aggiunte al comma 8 da art. 10, comma 1, L. R. 20/2002
13Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 10, comma 1, L. R. 20/2002
14Parole sostituite al comma 9 bis da art. 10, comma 1, L. R. 20/2002
15Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 20, L. R. 1/2005
16Parole sostituite al comma 4 da art. 13, comma 1, L. R. 8/2005
17Comma 9 bis sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 19/2005
18Integrata la disciplina del comma 9 bis da art. 13, comma 26, L. R. 24/2009
19Articolo abrogato da art. 13, comma 37, lettera a), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
Art. 129
 (Integrazione dell'articolo 151 della legge regionale
53/1981 in materia di spese legali sostenute dal personale
regionale)
1.
All'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. In caso di lavori d'urgenza e in economia svolti direttamente dal personale regionale, in ordine all'attività di progettazione, di sicurezza e di direzione dei lavori, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio del soggetto interessato nel caso in cui il giudizio medesimo si concluda con esclusione di responsabilità per dolo o per colpa grave. >>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come aggiunto dal comma 1, fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.