LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E CULTURA
Art. 124
 (Modifiche alla legge regionale 15/1996 in materia di tutela
e promozione della lingua e della cultura friulane)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
(9)
3.
Dopo l'articolo 11 della legge regionale 15/1996 è aggiunto il seguente:
<< Art. 11 bis
 (Statuti degli Enti locali)
1. Ai sensi e con i limiti dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, gli Statuti dei Comuni, delle Province, e degli altri Enti locali dotati di autonomia statutaria, possono dettare norme per la tutela e lo sviluppo della lingua friulana in armonia con i principi e le disposizioni della presente legge.
2. In particolare, entro i limiti del comma l, lo Statuto può prevedere:
a) l'uso scritto ed orale della lingua friulana nei rispettivi Consigli;
b) l'uso, accanto ai toponimi ufficiali, dei corrispondenti termini in lingua friulana in tutte le situazioni in cui sia ritenuto opportuno;
c) l'uso della lingua friulana in altre situazioni, ivi compresi i rapporti dell'Amministrazione con i cittadini. >>.

4.
L'articolo 13 della legge regionale 15/1996 è sostituito dal seguente:
<< Art. 13
 (Grafia ufficiale della lingua friulana)
1. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), la Regione determina la grafia ufficiale della lingua friulana e ne promuove la conoscenza e l'uso.
2. È adottata, quale grafia ufficiale della lingua friulana, la grafia codificata, in conformità della deliberazione del Consiglio provinciale di Udine del 15 luglio 1986, nel testo << La grafia friulana normalizzata >> del prof. Xavier Lamuela, edito a Udine nel 1987, che ha avuto come termine di riferimento la grafia della Società Filologica Friulana, con le modifiche di seguito indicate:
a) sostituzione in corpo di parola ed all'inizio di parola del digramma << ts >> con il segno << z >>;
b) sostituzione del digramma << cu+vocale >>, nei toponimi e nella onomastica storica, con il digramma << qu+vocale >>.
3. L'Osservatorio della lingua e cultura friulana è l'organo competente per la codifica dei sistemi delle varianti geografiche del friulano sulla base della grafia ufficiale. >>.

5. Le domande di contributo che riguardano la ristampa di opere in lingua friulana, già pubblicate nella grafia riconosciuta ufficiale prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno titolo di priorità ai fini dell'ammissione ai benefici della legge regionale 15/1996.
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
(7)
9. All'articolo 19 della legge regionale 15/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) (ABROGATA);
b) al comma 2, lettera c) dopo le parole << corsi di informazione e aggiornamento >> sono aggiunte le parole << premi letterari anche a livello internazionale ed ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo e la diffusione della lingua friulana >>; alla lettera d) del medesimo comma, dopo le parole << e traduzione di testi teatrali in lingua friulana >>, sono aggiunte le parole << premi cinematografici anche a livello internazionale ed ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo e la diffusione della lingua friulana >>; dopo la parola << corali >> sono aggiunte le parole << e musicali >>; dopo la parola << diffusione >> sono aggiunte le parole << nonché per l'innovazione >>;
c)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, con le modalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 73, per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), c) ed e); con le modalità previste dall'articolo 1, primo comma, numero 4, della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, per gli interventi di cui al comma 2, lettera b); con le modalità di cui al titolo VII della legge regionale 68/1981 per gli interventi di cui al comma 2, lettera d). >>.

(8)
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. In relazione al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 15/1996, come modificato dal comma 11, la denominazione del capitolo 5438 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è modificata con l'aggiunta della locuzione << alle scuole materne, >> dopo la locuzione << alle scuole dell'obbligo, >>.
13.
All'articolo 29 della legge regionale 15/1996, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a stipulare convenzioni con emittenti radiofoniche o televisive private per la realizzazione di programmi radiofonici o televisivi in lingua friulana. >>.

14. In relazione al disposto di cui al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 15/1996, come modificato dal comma 13, la denominazione del capitolo 5440 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è modificata con l'aggiunta delle parole << radiofonici o >> prima della parola << televisivi >>.
15. Il testo della legge regionale 15/1996, come modificato dal presente articolo, sarà ripubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Filologica Friulana << G. I. Ascoli >> un contributo straordinario di lire 250 milioni per concorrere nelle spese per l'acquisto della sede di Pordenone della Società.
17. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo di cui al comma 16 sono fissati con il decreto di concessione.
18. Per le finalità di cui al comma 16 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5463 (2.1.242.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 24 - programma 2.4.4 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VI - con la denominazione << Contributo straordinario alla Società filologica friulana << "G.I. Ascoli" a titolo di concorso nelle spese per l'acquisto della sede di Pordenone della Società >> e con lo stanziamento di lire 250 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 730 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.
Note:
1Con deliberazione della Giunta regionale 19/12/2002, n. 4369, è stato approvato lo Statuto dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L.R. 13/2002.
2Comma 6 abrogato da art. 6, comma 68, L. R. 4/2001 , a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui all'art. 6, comma 66, della L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L. R. 13/2002
3Con deliberazione della Giunta regionale 19/12/2002, n. 4369, è stato approvato lo Statuto dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L.R. 13/2002.
4Comma 7 abrogato da art. 6, comma 68, L. R. 4/2001 , a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui all'art. 6, comma 66, della L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L. R. 13/2002
5Con deliberazione della Giunta regionale 19/12/2002, n. 4369, è stato approvato lo Statuto dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L.R. 13/2002.
6Comma 10 abrogato da art. 6, comma 68, L. R. 4/2001 , a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui all'art. 6, comma 66, della L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L. R. 13/2002
7Comma 8 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
8Parole soppresse al comma 9 da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
9Comma 2 abrogato da art. 33, comma 4, L. R. 29/2007
10Comma 11 abrogato da art. 33, comma 4, L. R. 29/2007
11Comma 1 abrogato da art. 6, comma 101, L. R. 11/2011
Art. 125
 (Disposizioni in materia di enti teatrali)
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e partecipare alla costituenda Fondazione di diritto privato << Teatro lirico Giuseppe Verdi >>.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5349 (1.1.162.2.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 24 - programma 2.4.3 - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VI - con la denominazione << Spese per la promozione e la partecipazione alla costituenda Fondazione di diritto privato "Teatro lirico Giuseppe Verdi" >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 71 dell'elenco n. 6 allegato ai bilanci predetti).
3. All'articolo 16, comma 26, della legge regionale 3/1998, dopo le parole << nell'ambito della stagione di prosa 1997/98 >> è aggiunta la parola << anche >>.
Art. 126

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 12/2005