LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

TITOLO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE,
ISTRUZIONE E CULTURA
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI
Art. 120

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
2Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41) ed entra in vigore il 15/10/2009.
Art. 121

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 19/2006 , a decorrere dalla data di esecutivita' del regolamento di cui all'art. 31, c. 7, L.R. 6/2006.
Art. 122
 (Norme d'interpretazione autentica e procedurali in materia
di sanità e servizi socio-assistenziali)
1. In via di interpretazione autentica, devono considerarsi componenti delle Commissioni sanitarie, di cui all'articolo 43 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, come da ultimo sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21, i medici ed i segretari.
2. Qualora i componenti siano dipendenti regionali ai medesimi compete esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione, ove dovuta.
3. 
( ABROGATO )
(1)
4. 
( ABROGATO )
(2)
5. 
( ABROGATO )
(3)
6. Limitatamente all'anno 1998, la Regione contribuisce al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, qualora le procedure di riorganizzazione istituzionale, previste dalla stessa legge regionale siano concluse entro il 30 giugno 1998.
7. Per l'anno 1998 il termine per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 20 della legge regionale 41/1996, scade al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
8. In attesa di una compiuta regolamentazione della materia nel territorio regionale l'autorizzazione ed il funzionamento delle strutture sanitarie veterinarie private sono disciplinati dalle norme nazionali vigenti.
9. La Giunta regionale determina, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità e politiche sociali, il limite di distanza per l'ubicazione delle strutture veterinarie di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità del 20 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1996, n. 294.
10.
L'articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59, come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
1. Le farmacie urbane e rurali non di turno rimangono chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale. In occasione di festività infrasettimanali, le farmacie uniche nel Comune possono rinunciare al riposo infrasettimanale nella stessa settimana, dandone comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente almeno un mese prima.
2. Le farmacie urbane e rurali osservano un riposo infrasettimanale di una giornata, eventualmente frazionabile in due mezze giornate, secondo turni da determinarsi con le modalità di cui all'articolo 2. La giornata intera di riposo infrasettimanale può essere ridotta a una mezza giornata, per comprovate esigenze accertate dal Comune territorialmente competente sentita la Commissione di cui all'articolo 39 della legge regionale 43/1981. In questo caso l'orario previsto dal primo comma dell'articolo 3 viene portato a 44 ore settimanali.
3. Nei giorni festivi il servizio farmaceutico deve essere così assicurato:
a) in tutti i Comuni con più di due farmacie, a turno, a battenti aperti e secondo gli orari di cui all'articolo 3;
b) nei Comuni con una o due farmacie, a turno con le farmacie più vicine anche dei Comuni limitrofi ed eventualmente a chiamata. >>.

11. All'articolo 1 della legge regionale 10/1997, il comma 20 è abrogato con effetto dal 10 gennaio 1997 limitatamente a quanto disposto con riguardo all'articolo 21 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, e relativa autorizzazione di spesa a carico del capitolo 4923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 9, comma 3, L. R. 14/2012
2Comma 4 abrogato da art. 9, comma 3, L. R. 14/2012
3Comma 5 abrogato da art. 9, comma 3, L. R. 14/2012
Art. 123
 (Contributo straordinario alla cooperativa sociale San Mauro
a r.l. con sede in Maniago. Modifica all'articolo 13 della
legge regionale 10/1997)
1. All'articolo 13, comma 24, della legge regionale 10/1997, le parole << un contributo straordinario in misura non superiore al 50 per cento della spesa presunta >> sono sostituite dalle parole << un contributo straordinario in misura non superiore al 70 per cento della spesa presunta >>.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E CULTURA
Art. 124
 (Modifiche alla legge regionale 15/1996 in materia di tutela
e promozione della lingua e della cultura friulane)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
(9)
3.
Dopo l'articolo 11 della legge regionale 15/1996 è aggiunto il seguente:
<< Art. 11 bis
 (Statuti degli Enti locali)
1. Ai sensi e con i limiti dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, gli Statuti dei Comuni, delle Province, e degli altri Enti locali dotati di autonomia statutaria, possono dettare norme per la tutela e lo sviluppo della lingua friulana in armonia con i principi e le disposizioni della presente legge.
2. In particolare, entro i limiti del comma l, lo Statuto può prevedere:
a) l'uso scritto ed orale della lingua friulana nei rispettivi Consigli;
b) l'uso, accanto ai toponimi ufficiali, dei corrispondenti termini in lingua friulana in tutte le situazioni in cui sia ritenuto opportuno;
c) l'uso della lingua friulana in altre situazioni, ivi compresi i rapporti dell'Amministrazione con i cittadini. >>.

4.
L'articolo 13 della legge regionale 15/1996 è sostituito dal seguente:
<< Art. 13
 (Grafia ufficiale della lingua friulana)
1. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), la Regione determina la grafia ufficiale della lingua friulana e ne promuove la conoscenza e l'uso.
2. È adottata, quale grafia ufficiale della lingua friulana, la grafia codificata, in conformità della deliberazione del Consiglio provinciale di Udine del 15 luglio 1986, nel testo << La grafia friulana normalizzata >> del prof. Xavier Lamuela, edito a Udine nel 1987, che ha avuto come termine di riferimento la grafia della Società Filologica Friulana, con le modifiche di seguito indicate:
a) sostituzione in corpo di parola ed all'inizio di parola del digramma << ts >> con il segno << z >>;
b) sostituzione del digramma << cu+vocale >>, nei toponimi e nella onomastica storica, con il digramma << qu+vocale >>.
3. L'Osservatorio della lingua e cultura friulana è l'organo competente per la codifica dei sistemi delle varianti geografiche del friulano sulla base della grafia ufficiale. >>.

5. Le domande di contributo che riguardano la ristampa di opere in lingua friulana, già pubblicate nella grafia riconosciuta ufficiale prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno titolo di priorità ai fini dell'ammissione ai benefici della legge regionale 15/1996.
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
(7)
9. All'articolo 19 della legge regionale 15/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) (ABROGATA);
b) al comma 2, lettera c) dopo le parole << corsi di informazione e aggiornamento >> sono aggiunte le parole << premi letterari anche a livello internazionale ed ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo e la diffusione della lingua friulana >>; alla lettera d) del medesimo comma, dopo le parole << e traduzione di testi teatrali in lingua friulana >>, sono aggiunte le parole << premi cinematografici anche a livello internazionale ed ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo e la diffusione della lingua friulana >>; dopo la parola << corali >> sono aggiunte le parole << e musicali >>; dopo la parola << diffusione >> sono aggiunte le parole << nonché per l'innovazione >>;
c)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, con le modalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 73, per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), c) ed e); con le modalità previste dall'articolo 1, primo comma, numero 4, della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, per gli interventi di cui al comma 2, lettera b); con le modalità di cui al titolo VII della legge regionale 68/1981 per gli interventi di cui al comma 2, lettera d). >>.

(8)
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. In relazione al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 15/1996, come modificato dal comma 11, la denominazione del capitolo 5438 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è modificata con l'aggiunta della locuzione << alle scuole materne, >> dopo la locuzione << alle scuole dell'obbligo, >>.
13.
All'articolo 29 della legge regionale 15/1996, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a stipulare convenzioni con emittenti radiofoniche o televisive private per la realizzazione di programmi radiofonici o televisivi in lingua friulana. >>.

14. In relazione al disposto di cui al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 15/1996, come modificato dal comma 13, la denominazione del capitolo 5440 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è modificata con l'aggiunta delle parole << radiofonici o >> prima della parola << televisivi >>.
15. Il testo della legge regionale 15/1996, come modificato dal presente articolo, sarà ripubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Filologica Friulana << G. I. Ascoli >> un contributo straordinario di lire 250 milioni per concorrere nelle spese per l'acquisto della sede di Pordenone della Società.
17. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo di cui al comma 16 sono fissati con il decreto di concessione.
18. Per le finalità di cui al comma 16 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5463 (2.1.242.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 24 - programma 2.4.4 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VI - con la denominazione << Contributo straordinario alla Società filologica friulana << "G.I. Ascoli" a titolo di concorso nelle spese per l'acquisto della sede di Pordenone della Società >> e con lo stanziamento di lire 250 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 730 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.
Note:
1Con deliberazione della Giunta regionale 19/12/2002, n. 4369, è stato approvato lo Statuto dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L.R. 13/2002.
2Comma 6 abrogato da art. 6, comma 68, L. R. 4/2001 , a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui all'art. 6, comma 66, della L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L. R. 13/2002
3Con deliberazione della Giunta regionale 19/12/2002, n. 4369, è stato approvato lo Statuto dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L.R. 13/2002.
4Comma 7 abrogato da art. 6, comma 68, L. R. 4/2001 , a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui all'art. 6, comma 66, della L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L. R. 13/2002
5Con deliberazione della Giunta regionale 19/12/2002, n. 4369, è stato approvato lo Statuto dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L.R. 13/2002.
6Comma 10 abrogato da art. 6, comma 68, L. R. 4/2001 , a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui all'art. 6, comma 66, della L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L. R. 13/2002
7Comma 8 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
8Parole soppresse al comma 9 da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
9Comma 2 abrogato da art. 33, comma 4, L. R. 29/2007
10Comma 11 abrogato da art. 33, comma 4, L. R. 29/2007
11Comma 1 abrogato da art. 6, comma 101, L. R. 11/2011
Art. 125
 (Disposizioni in materia di enti teatrali)
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e partecipare alla costituenda Fondazione di diritto privato << Teatro lirico Giuseppe Verdi >>.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5349 (1.1.162.2.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 24 - programma 2.4.3 - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VI - con la denominazione << Spese per la promozione e la partecipazione alla costituenda Fondazione di diritto privato "Teatro lirico Giuseppe Verdi" >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 71 dell'elenco n. 6 allegato ai bilanci predetti).
3. All'articolo 16, comma 26, della legge regionale 3/1998, dopo le parole << nell'ambito della stagione di prosa 1997/98 >> è aggiunta la parola << anche >>.
Art. 126

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 12/2005