LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E TURISMO
Sezione I
 Norme relative alla disciplina del commercio e del turismo
Art. 104
 (Competenza organica in materia di autorizzazioni)
1. Per tutte le autorizzazioni e loro variazioni sotto qualsiasi forma previste, disciplinate da leggi regionali nei settori del commercio e del turismo, trova applicazione l' articolo 51, commi 3 e 3 bis, della legge 142/1990, come rispettivamente modificato e aggiunto dall'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 105
 (Norme in materia di commercio)
1. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina del commercio, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede ad adottare, secondo le competenze dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, una nuova normativa di disciplina del commercio, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del decreto legislativo 114/1998.
2. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, il vigente Piano del commercio deve essere adeguato nelle sue previsioni normative e quantitative alle disposizioni di cui alle leggi regionali 28 agosto 1995, n. 34, e 25 marzo 1996, n. 16.
Sezione II
 Interventi a favore delle imprese commerciali, turistiche e
di servizio
Art. 106

( ABROGATO )

Note:
1Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione dell' Unione Europea, come previsto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 50, L. R. 13/2000
3Articolo interpretato da art. 13, comma 59, L. R. 13/2000
4Integrata la disciplina del comma 17 da art. 13, comma 52, L. R. 13/2000
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 10, L. R. 18/2003
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 110, comma 8, L. R. 29/2005
7Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 107
 (Rinnovo dei finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge
regionale 49/1978 destinati al sostegno dei settori
produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici)
1. L'Amministrazione regionale, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, è autorizzata a rinnovare i finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39, a favore di imprese a cui veniva assegnato un contributo ai sensi della legge regionale 49/1978, e successivamente lo stesso veniva revocato in quanto le imprese beneficiarie operavano in un settore diverso da quello del commercio, al fine di assicurare continuità operativa.
2. Per le finalità previste dal comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare finanziamenti nella misura massima di lire 251.266.730.
3. In relazione al disposto di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di lire 251.266.730 per l'anno 1998 a carico del capitolo 8293 (2.1.243.3.10.25) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 30 - programma 3.4.2 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - con la denominazione << Finanziamenti per le finalità di cui all'articolo 107, comma 1, della legge regionale n. 13/1998 >> e con lo stanziamento di lire 251.266.730 per l'anno 1998, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia >> del medesimo stato di previsione della spesa, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo. Detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo e secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 11 febbraio 1998, n. 14.
Art. 108
 (Interventi agevolati a favore delle imprese commerciali.
Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 36/1996)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. L'articolo 2 della legge regionale 36/1996, così come sostituito dal comma 1, deve considerarsi assorbente delle norme contenute nei commi da 11 a 16 dell'articolo 11 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3.
3. Rimane valida la disposizione finanziaria di cui al comma 17 dell'articolo 11 della legge regionale 3/1998.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 36/96, così come sostituito dal comma 1, fanno carico al capitolo 8284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
5. Lo stanziamento di lire 7.500 milioni previsto nel bilancio 1998 sul capitolo 1640 dello stato di previsione della spesa viene interamente trasferito sul capitolo 8284 il cui stanziamento per l'anno 1998 è elevato di pari importo.
6. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
2Comma 6 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 109
 (Opzione tra i benefici di cui all'articolo 8 della legge
regionale 36/1996 e contributi una tantum a favore di
imprese commerciali e di servizi)
1. Alle imprese commerciali e di servizi che abbiano presentato domanda di contributo, ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, per un investimento superiore a lire 100 milioni entro la data di entrata in vigore della legge regionale 36/1996 è consentito di optare tra i benefici previsti dall'articolo 8 della legge regionale 36/1996 e un contributo << una tantum >> della misura massima del 10 per cento dell'investimento ammissibile.
2. Le domande di opzione, di cui al comma 1, devono essere presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le condizioni per accedere al beneficio, di cui al comma 1 sono le seguenti:
a) riscatto finale del bene non avvenuto in forma anticipata;
b) continuità dell'impresa istante o trasferimento dell'impresa stessa per atto tra i vivi o a causa di morte;
c) rispetto di tutte le condizioni fissate dalla legge regionale 63/1976 e successive modifiche ed integrazioni e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8294 (2.1.243.3.10.25) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, alla Rubrica 30 - programma 3.4.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - con la denominazione << Contributi sostitutivi dei finanziamenti previsti, per le imprese commerciali e di servizio, dalla soppressa legge regionale 63/1976 >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8221 dello stato di previsione precitato.
Note:
1Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione dell' Unione Europea, come previsto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
2Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia delle disposizioni del presente articolo previsto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
Art. 110
 (Applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 36/1996.
Interventi straordinari per la sanatoria delle istanze di
intervento agevolato ai sensi della legge regionale 36/1988)
1. Le imprese di cui all'articolo 3 della legge regionale 36/1996 sono autorizzate a rinegoziare il contratto di mutuo a tassi attuali, fermo restando il diritto a percepire il contributo straordinario di cui al comma 1 del citato articolo 3 della legge regionale 36/1996 maturato al 30 giugno 1998, purché rinuncino alle agevolazioni sulle rate successive e si impegnino a mantenere la destinazione commerciale dei beni oggetto del programma d'investimento per tutta la durata del mutuo, pena la revoca del contributo concesso secondo la procedura di cui alla legge regionale 46/1993, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 111

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 55, L. R. 3/2002 a decorrere dal 29 gennaio 2002.
Art. 112

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 55, L. R. 3/2002 a decorrere dal 29 gennaio 2002.
Art. 113
 (Contributo straordinario alla società per azioni Centro
commerciale all'ingrosso di Pordenone. Modifiche
all'articolo 11 della legge regionale 3/1998)
Sezione III
 Norme in materia di grande distribuzione
Art. 114

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 26, L. R. 13/2002
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 23, comma 8, L. R. 12/2003
Art. 115
 (Norme di salvaguardia del Piano regionale del commercio)
1. Nei confronti delle imprese richiedenti autorizzazioni per esercizi di grande distribuzione, le quali abbiano ottenuto da almeno ventiquattro mesi il nullaosta della Giunta regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 41/1990 e non abbiano provveduto all'attivazione del relativo esercizio commerciale, è prevista la decadenza automatica del nullaosta concesso.
Art. 116

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 48, comma 2, L. R. 18/2003
2Articolo abrogato implicitamente dalla L. R. 29/2005 , per sopravvenuta nuova disciplina della materia.
Sezione IV
 Norme in materia di distribuzione dei carburanti
Art. 117
 (Disciplina regionale in materia di distribuzione
carburanti. Norme riguardanti la proroga del regime
concessorio e l'incentivazione dei carburanti ecologici)
1. La Regione provvede, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale e con riferimento al disposto dell'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, alla riforma organica del settore della distribuzione dei carburanti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottando i necessari provvedimenti normativi.
2. Al fine di sostenere l'utilizzazione dei carburanti con ridotto impatto ambientale è consentito il rilascio di nuove concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di gas metano per autotrazione, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 22 del Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, approvato con DPGR 6 maggio 1991, n. 0193/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 20 luglio 1991, n. 93.
3. La vigente normativa regionale in materia di distribuzione dei carburanti, come modificata dal presente articolo, continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore della riforma di cui al comma 1.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 18, L. R. 13/2000
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 54, L. R. 13/2000
Sezione V
 Norme in materia di tutela dei consumatori e di commercio
equo e solidale
Art. 118

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 16/2004
Art. 119

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 8/1999