LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Sezione II
 Disposizioni in materia di agriturismo
Art. 85
 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 25/1996 in
materia di agriturismo)
2. All'articolo 2, comma 3, della legge regionale 25/1996, sono aggiunte le parole << , nonché dalle aziende aderenti ai consorzi di tutela dei prodotti tipici regionali del Friuli-Venezia Giulia >>.
3. All'articolo 2, comma 4, della legge regionale 25/1996, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: << b bis) i prodotti tipici dei consorzi di tutela della regione Friuli-Venezia Giulia, che vanno equiparati alla materia prima acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli-Venezia Giulia. >>.
Art. 86

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 3, L.R. 25/1996
Art. 87
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 25/1996 in
materia di agriturismo)
1. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 25/1996, le parole << presso le Commissioni provinciali per la tenuta del Registro degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 4 della legge regionale 6/1996 >> sono sostituite dalle parole << presso l'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia >>.
Art. 88
 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 25/1996 in
materia di agriturismo)
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996, le parole << alla Commissione provinciale per la tenuta del Registro degli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 5 della legge regionale 6/1996 >> sono sostituite dalle parole << all'ufficio del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 580/1993 >>.
2.
Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:
<< 4. Per l'esame delle domande di iscrizione nell'elenco, l'ufficio del Registro delle imprese si avvale del parere di un'apposita Commissione formata da un rappresentante del settore agricolo in seno al Consiglio camerale, che la presiede, da un rappresentante designato dall'ERSA e da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime. >>.

3. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996, le parole << dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 5 della legge regionale 6/1996, integrata ai sensi del comma 4 del presente articolo >> sono sostituite dalle parole << dall'ufficio del Registro delle imprese, sentito il parere della Commissione di cui al comma 4 >>.
4. I commi 6 e 7 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996 sono abrogati.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 25/1996, come sostituito dal comma 2, continuano a far carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
Art. 89
 (Integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 25/1996
in materia di agriturismo)
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 25/1996 è aggiunto il seguente:
<< 5 bis. Nel caso di subentro di uno o più eredi, a seguito di decesso del titolare, l'autorizzazione comunale può essere concessa in via provvisoria per sei mesi. Il subentrante deve comunque produrre la documentazione di cui al comma 2, lettera c), ed entro sei mesi la documentazione di cui al comma 2, lettera a). >>.

Art. 90

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera e), L. R. 28/2017
Art. 91
 (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 25/1996 in
materia di agriturismo)
1. All'articolo 24, comma 2, della legge regionale 25/1996 il secondo periodo è abrogato.
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 25/1996, è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. Le aziende agrituristiche in possesso dell'autorizzazione comunale rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge hanno diritto di ottenere, su domanda da presentare al Sindaco, il rilascio delle licenze di pubblico esercizio, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici e della pianificazione commerciale, qualora non possano ottemperare al limite di cui al comma 3 dell'articolo 2. >>.

3. Le domande per le finalità di cui al comma 2 bis dell'articolo 24 della legge regionale 25/1996, come aggiunto dal comma 2, devono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 92
 (Modifica all'articolo 25 della legge regionale 25/1996 in
materia di agriturismo)
1.
Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 25/1996, è sostituito dal seguente:
<< 2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle stesse vanno comunque applicate le limitazioni di carattere temporale, di capienza e provenienza delle materie prime utilizzate, stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5. >>.

Art. 93
 (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 25/1996 in
materia di agriturismo)
1. All'articolo 27, comma 1, della legge regionale 25/1996 le parole << ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE >> sono abrogate.
Art. 94
 (Competenze amministrative in materia di agriturismo.
Integrazione all'articolo 170 della legge regionale 7/1988)
1. Per i fini di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, gli interventi di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura e dell'ERSA nel settore dell'agriturismo, previsti dalla legge regionale 25/1996, costituiscono oggetto di programma unitario.
2. Le funzioni ed i compiti di cui agli articoli 3, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 25/1996 sono esercitati, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, dall'ERSA.
3. In relazione al disposto di cui al comma 2, relativamente alle funzioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 25/1996 trasferite all'ERSA, nella denominazione del capitolo 6239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è inserita all'inizio la locuzione << Finanziamenti all'ERSA per la concessione di >>, il codice di finanza regionale è modificato in (2.1.235.3.10.24) e il programma è modificato in 3.1.7.
4. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 4 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 95
 (Norma transitoria in materia di elenco degli operatori
agrituristici)
1. L'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici prevista dall'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, tiene luogo dell'iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici previsto dall'articolo 7 della legge regionale 25/1996, fino alla data di formale istituzione di quest'ultimo.