LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Sezione I
 Disposizioni in materia di imprenditore agricolo a titolo
principale. Soppressione del Registro degli imprenditori
agricoli
Art. 84
 (Modifiche alla legge regionale 6/1996 in materia di
imprenditore agricolo a titolo principale. Soppressione del
Registro degli imprenditori agricoli)
1. I requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, si considerano soddisfatti qualora il soggetto risulti titolare di una posizione previdenziale presso l'INPS - gestione ex SCAU.
2. L'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituisce condizione per beneficiare degli incentivi e degli interventi economici in agricoltura riservati alle aziende agricole di produzione primaria. Si prescinde dall'iscrizione nel Registro per gli organismi associativi degli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati, nonché per quelli per i quali non opera l'obbligo dell'iscrizione stessa, di volta in volta beneficiari di specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente, compresa quella sull'agricoltura eco-compatibile.
3. È delegata alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura l'acquisizione - con le modalità previste dal Regolamento di cui all'articolo 9 della legge regionale 6/1996, come sostituito dal comma 6 - delle ulteriori informazioni necessarie, ai fini della certificazione della qualifica di cui all'articolo 2 della legge regionale 6/1996 in modo da attivare una gestione informatizzata unitaria dei dati relativi agli imprenditori agricoli, ai coltivatori diretti, nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale (IATP), alla quale possano accedere anche gli Uffici regionali.
4. Fino a quando non sarà attivata la gestione di cui al comma 3, le domande di incentivo o intervento economico presentate alla Regione devono essere corredate del certificato di iscrizione al Registro di cui al comma 2, nonché, per gli IATP, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 della legge regionale 6/1996.
5. Possono essere ammessi agli incentivi ed agli interventi economici, la cui erogazione può intervenire solo a seguito di presentazione di apposita fideiussione, anche coloro che diano dimostrazione di aver presentato denuncia di inizio di attività ai fini previdenziali e richiesta di attribuzione di partita IVA, purché conseguano il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della legge regionale 6/1996 entro due anni dalla richiesta degli incentivi ed interventi economici; in caso contrario, si procede alla revoca ed al recupero di quanto eventualmente concesso.
6.
L'articolo 9 della legge regionale 6/1996, come modificato dall'articolo 31 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 (Regolamento di esecuzione)
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentite le parti economico- sociali e la competente Commissione consiliare, è approvato apposito Regolamento di esecuzione concernente le modalità di documentazione e di certificazione della qualifica di IATP, mediante delega alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché per la definizione degli aspetti operativi connessi con la cessazione del Registro degli imprenditori agricoli. Con il medesimo Regolamento sono, altresì, determinate le modalità per l'acquisizione dei dati relativi alle posizioni già verificate dalle Commissioni provinciali per la tenuta del Registro, nonché per l'utilizzazione - quando possibile, in via esclusiva - ai fini della verifica dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), dei dati relativi alla posizione previdenziale presso l'INPS - gestione ex SCAU. >>.

7. Il decreto del Presidente della Giunta regionale previsto dall'articolo 9 della legge regionale 6/1996, come sostituito dal comma 6, è emanato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
8.
L'articolo 13 della legge regionale 6/1996 è sostituito dal seguente:
<< Art. 13
 (Priorità per la concessione degli incentivi e
degli interventi economici)
1. Nella determinazione dei criteri di cui all'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, per la concessione degli incentivi ed interventi economici in agricoltura, vengono valutate, innanzitutto, le priorità per settore di intervento assumendo, altresì, quale parametro, la valenza in termini oggettivi dei programmi e dei progetti presentati.
2. Successivamente alla determinazione delle priorità per settore di intervento, assumono rilievo i criteri per la valutazione delle condizioni di natura soggettiva degli operatori richiedenti. >>.

9. 
( ABROGATO )
(4)
10. Nei commi 2 e 4 dell'articolo 14 della legge regionale 6/1996, sono abrogate le parole << A partire dalla data di costituzione delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 >>.
11. Laddove leggi regionali od atti amministrativi aventi natura regolamentare o di bando richiedano l'iscrizione all'Albo professionale o al Registro degli imprenditori agricoli, la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 6/1996, effettuata secondo quanto previsto dai commi 1 e 4, tiene luogo dell'iscrizione medesima. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 6/1996 è abrogato.
12. Le domande di iscrizione all'Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, a suo tempo rigettate e per le quali pende ricorso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i ricorsi pendenti avverso la cancellazione dall'Albo o dal Registro, s'intendono decadute per il venire meno dell'Albo e del Registro stessi.
13. I ricorrenti di cui al comma 12 possono tuttavia presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura (IPA) territorialmente competenti, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 6/1996. In deroga alle disposizioni vigenti, nel caso in cui gli IPA accertino il possesso dei requisiti, la qualifica di IATP decorre - ai fini dell'ottenimento dei contributi nel frattempo eventualmente richiesti - dalla data in cui i ricorrenti abbiano acquisito il possesso dei requisiti stessi.
14. Eventuali ricorsi presentati avverso la negata iscrizione o la cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici vengono decisi dall'ERSA, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, come modificato dall'articolo 89 della presente legge.
15. Le spese finora sostenute dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per la tenuta del Registro degli imprenditori agricoli ed il funzionamento delle Commissioni provinciali, nonché quelle che le stesse devono sostenere per la tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici e per la certificazione e la gestione informatica dei dati relativi agli imprenditori agricoli, fanno carico all'Amministrazione regionale che annualmente provvederà al rimborso delle somme anticipate dalle Camere medesime.
16. Le priorità introdotte con l'articolo 13 della legge regionale 6/1996, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, trovano attuazione con la rielaborazione dei criteri da effettuarsi a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali in materia di incentivi e di interventi economici in agricoltura.
17. Nel titolo della legge regionale 6/1996 le parole << Istituzione del Registro degli imprenditori agricoli >> sono abrogate.
18. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 6/1996 le parole << ed istituisce il Registro degli imprenditori agricoli >> sono abrogate.
19. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 15 della legge regionale 6/1996 sono abrogati.
20. Gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal comma 15, fanno carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, la cui denominazione è così modificata: << Rimborsi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le spese già sostenute per il funzionamento delle Commissioni provinciali, nonché per le spese relative alla tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici, e la certificazione e la gestione informatica dei dati relativi agli imprenditori agricoli >>.
21. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il precitato capitolo 6750 viene riconfermato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Parole sostituite al comma 16 da art. 11, comma 35, L. R. 4/1999
2Parole soppresse al comma 16 da art. 6, comma 30, L. R. 2/2000
3Integrata la disciplina del comma 15 da art. 7, comma 30, L. R. 4/2001
4Comma 9 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Sezione II
 Disposizioni in materia di agriturismo
Art. 85
 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 25/1996 in
materia di agriturismo)
2. All'articolo 2, comma 3, della legge regionale 25/1996, sono aggiunte le parole << , nonché dalle aziende aderenti ai consorzi di tutela dei prodotti tipici regionali del Friuli-Venezia Giulia >>.
3. All'articolo 2, comma 4, della legge regionale 25/1996, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: << b bis) i prodotti tipici dei consorzi di tutela della regione Friuli-Venezia Giulia, che vanno equiparati alla materia prima acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli-Venezia Giulia. >>.
Art. 86

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 3, L.R. 25/1996
Art. 87
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 25/1996 in
materia di agriturismo)
1. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 25/1996, le parole << presso le Commissioni provinciali per la tenuta del Registro degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 4 della legge regionale 6/1996 >> sono sostituite dalle parole << presso l'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia >>.
Art. 88
 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 25/1996 in
materia di agriturismo)
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996, le parole << alla Commissione provinciale per la tenuta del Registro degli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 5 della legge regionale 6/1996 >> sono sostituite dalle parole << all'ufficio del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 580/1993 >>.
2.
Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:
<< 4. Per l'esame delle domande di iscrizione nell'elenco, l'ufficio del Registro delle imprese si avvale del parere di un'apposita Commissione formata da un rappresentante del settore agricolo in seno al Consiglio camerale, che la presiede, da un rappresentante designato dall'ERSA e da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime. >>.

3. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996, le parole << dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 5 della legge regionale 6/1996, integrata ai sensi del comma 4 del presente articolo >> sono sostituite dalle parole << dall'ufficio del Registro delle imprese, sentito il parere della Commissione di cui al comma 4 >>.
4. I commi 6 e 7 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996 sono abrogati.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 25/1996, come sostituito dal comma 2, continuano a far carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
Art. 89
 (Integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 25/1996
in materia di agriturismo)
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 25/1996 è aggiunto il seguente:
<< 5 bis. Nel caso di subentro di uno o più eredi, a seguito di decesso del titolare, l'autorizzazione comunale può essere concessa in via provvisoria per sei mesi. Il subentrante deve comunque produrre la documentazione di cui al comma 2, lettera c), ed entro sei mesi la documentazione di cui al comma 2, lettera a). >>.

Art. 90

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera e), L. R. 28/2017
Art. 91
 (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 25/1996 in
materia di agriturismo)
1. All'articolo 24, comma 2, della legge regionale 25/1996 il secondo periodo è abrogato.
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 25/1996, è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. Le aziende agrituristiche in possesso dell'autorizzazione comunale rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge hanno diritto di ottenere, su domanda da presentare al Sindaco, il rilascio delle licenze di pubblico esercizio, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici e della pianificazione commerciale, qualora non possano ottemperare al limite di cui al comma 3 dell'articolo 2. >>.

3. Le domande per le finalità di cui al comma 2 bis dell'articolo 24 della legge regionale 25/1996, come aggiunto dal comma 2, devono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 92
 (Modifica all'articolo 25 della legge regionale 25/1996 in
materia di agriturismo)
1.
Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 25/1996, è sostituito dal seguente:
<< 2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle stesse vanno comunque applicate le limitazioni di carattere temporale, di capienza e provenienza delle materie prime utilizzate, stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5. >>.

Art. 93
 (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 25/1996 in
materia di agriturismo)
1. All'articolo 27, comma 1, della legge regionale 25/1996 le parole << ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE >> sono abrogate.
Art. 94
 (Competenze amministrative in materia di agriturismo.
Integrazione all'articolo 170 della legge regionale 7/1988)
1. Per i fini di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, gli interventi di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura e dell'ERSA nel settore dell'agriturismo, previsti dalla legge regionale 25/1996, costituiscono oggetto di programma unitario.
2. Le funzioni ed i compiti di cui agli articoli 3, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 25/1996 sono esercitati, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, dall'ERSA.
3. In relazione al disposto di cui al comma 2, relativamente alle funzioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 25/1996 trasferite all'ERSA, nella denominazione del capitolo 6239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è inserita all'inizio la locuzione << Finanziamenti all'ERSA per la concessione di >>, il codice di finanza regionale è modificato in (2.1.235.3.10.24) e il programma è modificato in 3.1.7.
4. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 4 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 95
 (Norma transitoria in materia di elenco degli operatori
agrituristici)
1. L'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici prevista dall'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, tiene luogo dell'iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici previsto dall'articolo 7 della legge regionale 25/1996, fino alla data di formale istituzione di quest'ultimo.
Sezione III
 Altre disposizioni in materia di agricoltura
Art. 96
 (Disposizioni varie in materia di agricoltura)
1. Al comma 7 dell'articolo 50 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, dopo le parole << il tempestivo avvio >>, sono aggiunte le parole << e lo svolgimento >>.
2. Per le domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, dai conduttori delle aziende agricole per il ripristino e la ricostruzione delle strutture fondiarie danneggiate a seguito di eventi calamitosi riconosciuti e verificatisi nelle aree vincolate dal punto di vista ambientale e paesaggistico e/o dal punto di vista idrogeologico, che siano state archiviate per mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rinnovare l'istruttoria ove venga adeguatamente documentato che la predetta mancata o ritardata presentazione della documentazione sia ascrivibile al mancato rilascio in tempo utile dei pareri e/o autorizzazioni necessari da parte degli uffici pubblici competenti. Le domande di rinnovo dell'istruttoria di cui al presente comma sono presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 1995, n. 25, è prorogato di tre anni.
4. Per l'attuazione del programma nazionale di cui al regolamento (CE) 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, recante le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi apistici provinciali, all'atto dell'approvazione dei progetti operativi, l'anticipazione della sovvenzione nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 97
 (Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 50/1993
in materia di interventi straordinari a favore dei caseifici
cooperativi)
Art. 98
 (Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 16/1967
in materia di premi di allevamento)
2. In relazione al disposto di cui al comma 1 la denominazione del capitolo 6493 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è così modificata << Contributi agli allevatori per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di razza pregiata >>.
Art. 99

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 100

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 101

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 9/2008
Art. 102
 (Norme in materia di riordinamento fondiario e di Consorzi
di bonifica. Modifiche e integrazioni alla legge regionale
44/1983)
1. I Consorzi di bonifica che, entro il 31 dicembre 1995, in dipendenza dell'esecuzione di opere di sistemazione agraria finanziate dall'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e dell'articolo 27, secondo comma, della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 43/1985, abbiano dato attuazione alle previsioni dei relativi piani di riordinamento fondiario finanziati dall'Amministrazione regionale, mediante l'assegnazione delle aree riordinate, anche prima della loro approvazione, debbono, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare alla Giunta regionale i piani di riordinamento, corredati degli atti dai quali risulti l'eventuale assegnazione dei terreni.
2. Al fine di portare a compimento i piani di riordinamento fondiario di cui al comma 1, sono rinnovate di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge le concessioni dei piani ai Consorzi di bonifica.
3. È consentita la deroga alla disciplina prevista dagli articoli 22, primo, secondo e terzo comma, 26, ultimo comma, 27, 32, primo e secondo comma, e 34 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
4. Dei terreni rimasti in possesso del concessionario per non essere stati né assegnati né contestati, il medesimo può acquisire la proprietà; tali terreni sono destinati ad opere di sussidio ai terreni riordinati, ovvero all'arricchimento del paesaggio mediante idonei impianti arborei.
5. Per il medesimo termine di cui al comma 2, rimangono confermati i finanziamenti e le concessioni disposti dalla Direzione regionale dell'agricoltura, per lo studio, la compilazione e l'attuazione dei piani di riordinamento fondiario.
6. Qualora il Consorzio di bonifica ometta o ritardi taluno degli adempimenti di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere con esplicita previsione di un termine non inferiore a trenta giorni, delibera l'invio di un Commissario per il compimento degli adempimenti stessi.
7. Il Commissario, scelto di norma tra i dottori agronomi e dottori forestali ed i laureati in giurisprudenza, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
8. L'onere relativo ai commi 6 e 7 è posto a carico del Consorzio inadempiente.
9. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, è approvato il piano di cui al comma l. L'approvazione produce gli effetti di cui all'articolo 29 del regio decreto 215/1933.
10. Il termine di cui all'articolo 33, primo comma, del regio decreto 215/1933 è fissato in due anni.
11. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 10, trova applicazione la disciplina prevista dai commi 6, 7 e 8.
12. 
( ABROGATO )
(1)
13. 
( ABROGATO )
(2)
14. 
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Comma 12 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002
2Comma 13 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002
3Comma 14 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002
Art. 103
 (Modifica di disposizioni concernenti l'attività dell'ERSA)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2.
Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, è sostituito dal seguente:
<< 2. Il Nucleo è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'ERSA ed è composto dal Direttore dell'Ente o, per sua delega, dal responsabile del Servizio per l'attuazione dei programmi comunitari, che lo presiede, dal Direttore regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, o un suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere, dal Direttore regionale dell'agricoltura, o suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere e, ove necessario, da esperti scelti dalla Giunta in numero non superiore a tre secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5. Il Nucleo è integrato di volta in volta dal Direttore regionale competente per materia, o da un suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere. >>.

3.
All'articolo 13 della legge regionale 35/1995, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
<< 4 bis. Il Direttore dell'ERSA, acquisiti i pareri e/o provvedimenti autorizzativi, approva i progetti esecutivi di opere pubbliche da trasferirsi nel patrimonio regionale. L'approvazione ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. >>.

4.
Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 35/1995 è sostituito dal seguente:
<< 2. Il Direttore del Servizio per l'attuazione dei programmi comunitari provvede ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 18/1996 alla concessione ed alla erogazione dei finanziamenti e dei contributi ai soggetti beneficiari in base alle graduatorie approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente. >>.

5. Gli impianti collettivi lattiero - caseari, realizzati dall'ERSA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, acquisiti al patrimonio dell'Ente medesimo e rimasti invenduti, possono essere alienati alle cooperative agricole, comodatarie degli stessi, alle condizioni e modalità di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7, come sostituito dall'articolo 32 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, e con l'osservanza delle prescrizioni previste dall'articolo 214 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5. Gli impianti non ceduti alle predette cooperative entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge possono essere alienati con le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 7/1990.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010