LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

TITOLO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Sezione I
 Disposizioni in materia di imprenditore agricolo a titolo
principale. Soppressione del Registro degli imprenditori
agricoli
Art. 84
 (Modifiche alla legge regionale 6/1996 in materia di
imprenditore agricolo a titolo principale. Soppressione del
Registro degli imprenditori agricoli)
1. I requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, si considerano soddisfatti qualora il soggetto risulti titolare di una posizione previdenziale presso l'INPS - gestione ex SCAU.
2. L'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituisce condizione per beneficiare degli incentivi e degli interventi economici in agricoltura riservati alle aziende agricole di produzione primaria. Si prescinde dall'iscrizione nel Registro per gli organismi associativi degli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati, nonché per quelli per i quali non opera l'obbligo dell'iscrizione stessa, di volta in volta beneficiari di specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente, compresa quella sull'agricoltura eco-compatibile.
3. È delegata alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura l'acquisizione - con le modalità previste dal Regolamento di cui all'articolo 9 della legge regionale 6/1996, come sostituito dal comma 6 - delle ulteriori informazioni necessarie, ai fini della certificazione della qualifica di cui all'articolo 2 della legge regionale 6/1996 in modo da attivare una gestione informatizzata unitaria dei dati relativi agli imprenditori agricoli, ai coltivatori diretti, nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale (IATP), alla quale possano accedere anche gli Uffici regionali.
4. Fino a quando non sarà attivata la gestione di cui al comma 3, le domande di incentivo o intervento economico presentate alla Regione devono essere corredate del certificato di iscrizione al Registro di cui al comma 2, nonché, per gli IATP, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 della legge regionale 6/1996.
5. Possono essere ammessi agli incentivi ed agli interventi economici, la cui erogazione può intervenire solo a seguito di presentazione di apposita fideiussione, anche coloro che diano dimostrazione di aver presentato denuncia di inizio di attività ai fini previdenziali e richiesta di attribuzione di partita IVA, purché conseguano il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della legge regionale 6/1996 entro due anni dalla richiesta degli incentivi ed interventi economici; in caso contrario, si procede alla revoca ed al recupero di quanto eventualmente concesso.
6.
L'articolo 9 della legge regionale 6/1996, come modificato dall'articolo 31 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 (Regolamento di esecuzione)
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentite le parti economico- sociali e la competente Commissione consiliare, è approvato apposito Regolamento di esecuzione concernente le modalità di documentazione e di certificazione della qualifica di IATP, mediante delega alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché per la definizione degli aspetti operativi connessi con la cessazione del Registro degli imprenditori agricoli. Con il medesimo Regolamento sono, altresì, determinate le modalità per l'acquisizione dei dati relativi alle posizioni già verificate dalle Commissioni provinciali per la tenuta del Registro, nonché per l'utilizzazione - quando possibile, in via esclusiva - ai fini della verifica dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), dei dati relativi alla posizione previdenziale presso l'INPS - gestione ex SCAU. >>.

7. Il decreto del Presidente della Giunta regionale previsto dall'articolo 9 della legge regionale 6/1996, come sostituito dal comma 6, è emanato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
8.
L'articolo 13 della legge regionale 6/1996 è sostituito dal seguente:
<< Art. 13
 (Priorità per la concessione degli incentivi e
degli interventi economici)
1. Nella determinazione dei criteri di cui all'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, per la concessione degli incentivi ed interventi economici in agricoltura, vengono valutate, innanzitutto, le priorità per settore di intervento assumendo, altresì, quale parametro, la valenza in termini oggettivi dei programmi e dei progetti presentati.
2. Successivamente alla determinazione delle priorità per settore di intervento, assumono rilievo i criteri per la valutazione delle condizioni di natura soggettiva degli operatori richiedenti. >>.

9. 
( ABROGATO )
(4)
10. Nei commi 2 e 4 dell'articolo 14 della legge regionale 6/1996, sono abrogate le parole << A partire dalla data di costituzione delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 >>.
11. Laddove leggi regionali od atti amministrativi aventi natura regolamentare o di bando richiedano l'iscrizione all'Albo professionale o al Registro degli imprenditori agricoli, la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 6/1996, effettuata secondo quanto previsto dai commi 1 e 4, tiene luogo dell'iscrizione medesima. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 6/1996 è abrogato.
12. Le domande di iscrizione all'Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, a suo tempo rigettate e per le quali pende ricorso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i ricorsi pendenti avverso la cancellazione dall'Albo o dal Registro, s'intendono decadute per il venire meno dell'Albo e del Registro stessi.
13. I ricorrenti di cui al comma 12 possono tuttavia presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura (IPA) territorialmente competenti, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 6/1996. In deroga alle disposizioni vigenti, nel caso in cui gli IPA accertino il possesso dei requisiti, la qualifica di IATP decorre - ai fini dell'ottenimento dei contributi nel frattempo eventualmente richiesti - dalla data in cui i ricorrenti abbiano acquisito il possesso dei requisiti stessi.
14. Eventuali ricorsi presentati avverso la negata iscrizione o la cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici vengono decisi dall'ERSA, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, come modificato dall'articolo 89 della presente legge.
15. Le spese finora sostenute dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per la tenuta del Registro degli imprenditori agricoli ed il funzionamento delle Commissioni provinciali, nonché quelle che le stesse devono sostenere per la tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici e per la certificazione e la gestione informatica dei dati relativi agli imprenditori agricoli, fanno carico all'Amministrazione regionale che annualmente provvederà al rimborso delle somme anticipate dalle Camere medesime.
16. Le priorità introdotte con l'articolo 13 della legge regionale 6/1996, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, trovano attuazione con la rielaborazione dei criteri da effettuarsi a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali in materia di incentivi e di interventi economici in agricoltura.
17. Nel titolo della legge regionale 6/1996 le parole << Istituzione del Registro degli imprenditori agricoli >> sono abrogate.
18. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 6/1996 le parole << ed istituisce il Registro degli imprenditori agricoli >> sono abrogate.
19. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 15 della legge regionale 6/1996 sono abrogati.
20. Gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal comma 15, fanno carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, la cui denominazione è così modificata: << Rimborsi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le spese già sostenute per il funzionamento delle Commissioni provinciali, nonché per le spese relative alla tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici, e la certificazione e la gestione informatica dei dati relativi agli imprenditori agricoli >>.
21. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il precitato capitolo 6750 viene riconfermato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Parole sostituite al comma 16 da art. 11, comma 35, L. R. 4/1999
2Parole soppresse al comma 16 da art. 6, comma 30, L. R. 2/2000
3Integrata la disciplina del comma 15 da art. 7, comma 30, L. R. 4/2001
4Comma 9 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Sezione II
 Disposizioni in materia di agriturismo
Art. 85
 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 25/1996 in
materia di agriturismo)
2. All'articolo 2, comma 3, della legge regionale 25/1996, sono aggiunte le parole << , nonché dalle aziende aderenti ai consorzi di tutela dei prodotti tipici regionali del Friuli-Venezia Giulia >>.
3. All'articolo 2, comma 4, della legge regionale 25/1996, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: << b bis) i prodotti tipici dei consorzi di tutela della regione Friuli-Venezia Giulia, che vanno equiparati alla materia prima acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli-Venezia Giulia. >>.
Art. 86

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 3, L.R. 25/1996
Art. 87
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 25/1996 in
materia di agriturismo)
1. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 25/1996, le parole << presso le Commissioni provinciali per la tenuta del Registro degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 4 della legge regionale 6/1996 >> sono sostituite dalle parole << presso l'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia >>.
Art. 88
 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 25/1996 in
materia di agriturismo)
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996, le parole << alla Commissione provinciale per la tenuta del Registro degli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 5 della legge regionale 6/1996 >> sono sostituite dalle parole << all'ufficio del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 580/1993 >>.
2.
Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:
<< 4. Per l'esame delle domande di iscrizione nell'elenco, l'ufficio del Registro delle imprese si avvale del parere di un'apposita Commissione formata da un rappresentante del settore agricolo in seno al Consiglio camerale, che la presiede, da un rappresentante designato dall'ERSA e da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime. >>.

3. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996, le parole << dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 5 della legge regionale 6/1996, integrata ai sensi del comma 4 del presente articolo >> sono sostituite dalle parole << dall'ufficio del Registro delle imprese, sentito il parere della Commissione di cui al comma 4 >>.
4. I commi 6 e 7 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996 sono abrogati.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 25/1996, come sostituito dal comma 2, continuano a far carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
Art. 89
 (Integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 25/1996
in materia di agriturismo)
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 25/1996 è aggiunto il seguente:
<< 5 bis. Nel caso di subentro di uno o più eredi, a seguito di decesso del titolare, l'autorizzazione comunale può essere concessa in via provvisoria per sei mesi. Il subentrante deve comunque produrre la documentazione di cui al comma 2, lettera c), ed entro sei mesi la documentazione di cui al comma 2, lettera a). >>.

Art. 90

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera e), L. R. 28/2017
Art. 91
 (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 25/1996 in
materia di agriturismo)
1. All'articolo 24, comma 2, della legge regionale 25/1996 il secondo periodo è abrogato.
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 25/1996, è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. Le aziende agrituristiche in possesso dell'autorizzazione comunale rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge hanno diritto di ottenere, su domanda da presentare al Sindaco, il rilascio delle licenze di pubblico esercizio, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici e della pianificazione commerciale, qualora non possano ottemperare al limite di cui al comma 3 dell'articolo 2. >>.

3. Le domande per le finalità di cui al comma 2 bis dell'articolo 24 della legge regionale 25/1996, come aggiunto dal comma 2, devono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 92
 (Modifica all'articolo 25 della legge regionale 25/1996 in
materia di agriturismo)
1.
Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 25/1996, è sostituito dal seguente:
<< 2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle stesse vanno comunque applicate le limitazioni di carattere temporale, di capienza e provenienza delle materie prime utilizzate, stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5. >>.

Art. 93
 (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 25/1996 in
materia di agriturismo)
1. All'articolo 27, comma 1, della legge regionale 25/1996 le parole << ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE >> sono abrogate.
Art. 94
 (Competenze amministrative in materia di agriturismo.
Integrazione all'articolo 170 della legge regionale 7/1988)
1. Per i fini di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, gli interventi di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura e dell'ERSA nel settore dell'agriturismo, previsti dalla legge regionale 25/1996, costituiscono oggetto di programma unitario.
2. Le funzioni ed i compiti di cui agli articoli 3, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 25/1996 sono esercitati, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, dall'ERSA.
3. In relazione al disposto di cui al comma 2, relativamente alle funzioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 25/1996 trasferite all'ERSA, nella denominazione del capitolo 6239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è inserita all'inizio la locuzione << Finanziamenti all'ERSA per la concessione di >>, il codice di finanza regionale è modificato in (2.1.235.3.10.24) e il programma è modificato in 3.1.7.
4. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 4 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 95
 (Norma transitoria in materia di elenco degli operatori
agrituristici)
1. L'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici prevista dall'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, tiene luogo dell'iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici previsto dall'articolo 7 della legge regionale 25/1996, fino alla data di formale istituzione di quest'ultimo.
Sezione III
 Altre disposizioni in materia di agricoltura
Art. 96
 (Disposizioni varie in materia di agricoltura)
1. Al comma 7 dell'articolo 50 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, dopo le parole << il tempestivo avvio >>, sono aggiunte le parole << e lo svolgimento >>.
2. Per le domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, dai conduttori delle aziende agricole per il ripristino e la ricostruzione delle strutture fondiarie danneggiate a seguito di eventi calamitosi riconosciuti e verificatisi nelle aree vincolate dal punto di vista ambientale e paesaggistico e/o dal punto di vista idrogeologico, che siano state archiviate per mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rinnovare l'istruttoria ove venga adeguatamente documentato che la predetta mancata o ritardata presentazione della documentazione sia ascrivibile al mancato rilascio in tempo utile dei pareri e/o autorizzazioni necessari da parte degli uffici pubblici competenti. Le domande di rinnovo dell'istruttoria di cui al presente comma sono presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 1995, n. 25, è prorogato di tre anni.
4. Per l'attuazione del programma nazionale di cui al regolamento (CE) 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, recante le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi apistici provinciali, all'atto dell'approvazione dei progetti operativi, l'anticipazione della sovvenzione nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 97
 (Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 50/1993
in materia di interventi straordinari a favore dei caseifici
cooperativi)
Art. 98
 (Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 16/1967
in materia di premi di allevamento)
2. In relazione al disposto di cui al comma 1 la denominazione del capitolo 6493 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è così modificata << Contributi agli allevatori per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di razza pregiata >>.
Art. 99

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 100

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 101

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 9/2008
Art. 102
 (Norme in materia di riordinamento fondiario e di Consorzi
di bonifica. Modifiche e integrazioni alla legge regionale
44/1983)
1. I Consorzi di bonifica che, entro il 31 dicembre 1995, in dipendenza dell'esecuzione di opere di sistemazione agraria finanziate dall'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e dell'articolo 27, secondo comma, della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 43/1985, abbiano dato attuazione alle previsioni dei relativi piani di riordinamento fondiario finanziati dall'Amministrazione regionale, mediante l'assegnazione delle aree riordinate, anche prima della loro approvazione, debbono, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare alla Giunta regionale i piani di riordinamento, corredati degli atti dai quali risulti l'eventuale assegnazione dei terreni.
2. Al fine di portare a compimento i piani di riordinamento fondiario di cui al comma 1, sono rinnovate di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge le concessioni dei piani ai Consorzi di bonifica.
3. È consentita la deroga alla disciplina prevista dagli articoli 22, primo, secondo e terzo comma, 26, ultimo comma, 27, 32, primo e secondo comma, e 34 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
4. Dei terreni rimasti in possesso del concessionario per non essere stati né assegnati né contestati, il medesimo può acquisire la proprietà; tali terreni sono destinati ad opere di sussidio ai terreni riordinati, ovvero all'arricchimento del paesaggio mediante idonei impianti arborei.
5. Per il medesimo termine di cui al comma 2, rimangono confermati i finanziamenti e le concessioni disposti dalla Direzione regionale dell'agricoltura, per lo studio, la compilazione e l'attuazione dei piani di riordinamento fondiario.
6. Qualora il Consorzio di bonifica ometta o ritardi taluno degli adempimenti di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere con esplicita previsione di un termine non inferiore a trenta giorni, delibera l'invio di un Commissario per il compimento degli adempimenti stessi.
7. Il Commissario, scelto di norma tra i dottori agronomi e dottori forestali ed i laureati in giurisprudenza, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
8. L'onere relativo ai commi 6 e 7 è posto a carico del Consorzio inadempiente.
9. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, è approvato il piano di cui al comma l. L'approvazione produce gli effetti di cui all'articolo 29 del regio decreto 215/1933.
10. Il termine di cui all'articolo 33, primo comma, del regio decreto 215/1933 è fissato in due anni.
11. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 10, trova applicazione la disciplina prevista dai commi 6, 7 e 8.
12. 
( ABROGATO )
(1)
13. 
( ABROGATO )
(2)
14. 
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Comma 12 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002
2Comma 13 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002
3Comma 14 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002
Art. 103
 (Modifica di disposizioni concernenti l'attività dell'ERSA)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2.
Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, è sostituito dal seguente:
<< 2. Il Nucleo è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'ERSA ed è composto dal Direttore dell'Ente o, per sua delega, dal responsabile del Servizio per l'attuazione dei programmi comunitari, che lo presiede, dal Direttore regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, o un suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere, dal Direttore regionale dell'agricoltura, o suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere e, ove necessario, da esperti scelti dalla Giunta in numero non superiore a tre secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5. Il Nucleo è integrato di volta in volta dal Direttore regionale competente per materia, o da un suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere. >>.

3.
All'articolo 13 della legge regionale 35/1995, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
<< 4 bis. Il Direttore dell'ERSA, acquisiti i pareri e/o provvedimenti autorizzativi, approva i progetti esecutivi di opere pubbliche da trasferirsi nel patrimonio regionale. L'approvazione ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. >>.

4.
Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 35/1995 è sostituito dal seguente:
<< 2. Il Direttore del Servizio per l'attuazione dei programmi comunitari provvede ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 18/1996 alla concessione ed alla erogazione dei finanziamenti e dei contributi ai soggetti beneficiari in base alle graduatorie approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente. >>.

5. Gli impianti collettivi lattiero - caseari, realizzati dall'ERSA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, acquisiti al patrimonio dell'Ente medesimo e rimasti invenduti, possono essere alienati alle cooperative agricole, comodatarie degli stessi, alle condizioni e modalità di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7, come sostituito dall'articolo 32 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, e con l'osservanza delle prescrizioni previste dall'articolo 214 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5. Gli impianti non ceduti alle predette cooperative entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge possono essere alienati con le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 7/1990.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E TURISMO
Sezione I
 Norme relative alla disciplina del commercio e del turismo
Art. 104
 (Competenza organica in materia di autorizzazioni)
1. Per tutte le autorizzazioni e loro variazioni sotto qualsiasi forma previste, disciplinate da leggi regionali nei settori del commercio e del turismo, trova applicazione l' articolo 51, commi 3 e 3 bis, della legge 142/1990, come rispettivamente modificato e aggiunto dall'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 105
 (Norme in materia di commercio)
1. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina del commercio, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede ad adottare, secondo le competenze dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, una nuova normativa di disciplina del commercio, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del decreto legislativo 114/1998.
2. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, il vigente Piano del commercio deve essere adeguato nelle sue previsioni normative e quantitative alle disposizioni di cui alle leggi regionali 28 agosto 1995, n. 34, e 25 marzo 1996, n. 16.
Sezione II
 Interventi a favore delle imprese commerciali, turistiche e
di servizio
Art. 106

( ABROGATO )

Note:
1Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione dell' Unione Europea, come previsto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 50, L. R. 13/2000
3Articolo interpretato da art. 13, comma 59, L. R. 13/2000
4Integrata la disciplina del comma 17 da art. 13, comma 52, L. R. 13/2000
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 10, L. R. 18/2003
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 110, comma 8, L. R. 29/2005
7Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 107
 (Rinnovo dei finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge
regionale 49/1978 destinati al sostegno dei settori
produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici)
1. L'Amministrazione regionale, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, è autorizzata a rinnovare i finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39, a favore di imprese a cui veniva assegnato un contributo ai sensi della legge regionale 49/1978, e successivamente lo stesso veniva revocato in quanto le imprese beneficiarie operavano in un settore diverso da quello del commercio, al fine di assicurare continuità operativa.
2. Per le finalità previste dal comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare finanziamenti nella misura massima di lire 251.266.730.
3. In relazione al disposto di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di lire 251.266.730 per l'anno 1998 a carico del capitolo 8293 (2.1.243.3.10.25) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 30 - programma 3.4.2 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - con la denominazione << Finanziamenti per le finalità di cui all'articolo 107, comma 1, della legge regionale n. 13/1998 >> e con lo stanziamento di lire 251.266.730 per l'anno 1998, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia >> del medesimo stato di previsione della spesa, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo. Detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo e secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 11 febbraio 1998, n. 14.
Art. 108
 (Interventi agevolati a favore delle imprese commerciali.
Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 36/1996)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. L'articolo 2 della legge regionale 36/1996, così come sostituito dal comma 1, deve considerarsi assorbente delle norme contenute nei commi da 11 a 16 dell'articolo 11 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3.
3. Rimane valida la disposizione finanziaria di cui al comma 17 dell'articolo 11 della legge regionale 3/1998.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 36/96, così come sostituito dal comma 1, fanno carico al capitolo 8284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
5. Lo stanziamento di lire 7.500 milioni previsto nel bilancio 1998 sul capitolo 1640 dello stato di previsione della spesa viene interamente trasferito sul capitolo 8284 il cui stanziamento per l'anno 1998 è elevato di pari importo.
6. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
2Comma 6 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 109
 (Opzione tra i benefici di cui all'articolo 8 della legge
regionale 36/1996 e contributi una tantum a favore di
imprese commerciali e di servizi)
1. Alle imprese commerciali e di servizi che abbiano presentato domanda di contributo, ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, per un investimento superiore a lire 100 milioni entro la data di entrata in vigore della legge regionale 36/1996 è consentito di optare tra i benefici previsti dall'articolo 8 della legge regionale 36/1996 e un contributo << una tantum >> della misura massima del 10 per cento dell'investimento ammissibile.
2. Le domande di opzione, di cui al comma 1, devono essere presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le condizioni per accedere al beneficio, di cui al comma 1 sono le seguenti:
a) riscatto finale del bene non avvenuto in forma anticipata;
b) continuità dell'impresa istante o trasferimento dell'impresa stessa per atto tra i vivi o a causa di morte;
c) rispetto di tutte le condizioni fissate dalla legge regionale 63/1976 e successive modifiche ed integrazioni e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8294 (2.1.243.3.10.25) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, alla Rubrica 30 - programma 3.4.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - con la denominazione << Contributi sostitutivi dei finanziamenti previsti, per le imprese commerciali e di servizio, dalla soppressa legge regionale 63/1976 >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8221 dello stato di previsione precitato.
Note:
1Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione dell' Unione Europea, come previsto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
2Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia delle disposizioni del presente articolo previsto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
Art. 110
 (Applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 36/1996.
Interventi straordinari per la sanatoria delle istanze di
intervento agevolato ai sensi della legge regionale 36/1988)
1. Le imprese di cui all'articolo 3 della legge regionale 36/1996 sono autorizzate a rinegoziare il contratto di mutuo a tassi attuali, fermo restando il diritto a percepire il contributo straordinario di cui al comma 1 del citato articolo 3 della legge regionale 36/1996 maturato al 30 giugno 1998, purché rinuncino alle agevolazioni sulle rate successive e si impegnino a mantenere la destinazione commerciale dei beni oggetto del programma d'investimento per tutta la durata del mutuo, pena la revoca del contributo concesso secondo la procedura di cui alla legge regionale 46/1993, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 111

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 55, L. R. 3/2002 a decorrere dal 29 gennaio 2002.
Art. 112

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 55, L. R. 3/2002 a decorrere dal 29 gennaio 2002.
Art. 113
 (Contributo straordinario alla società per azioni Centro
commerciale all'ingrosso di Pordenone. Modifiche
all'articolo 11 della legge regionale 3/1998)
Sezione III
 Norme in materia di grande distribuzione
Art. 114

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 26, L. R. 13/2002
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 23, comma 8, L. R. 12/2003
Art. 115
 (Norme di salvaguardia del Piano regionale del commercio)
1. Nei confronti delle imprese richiedenti autorizzazioni per esercizi di grande distribuzione, le quali abbiano ottenuto da almeno ventiquattro mesi il nullaosta della Giunta regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 41/1990 e non abbiano provveduto all'attivazione del relativo esercizio commerciale, è prevista la decadenza automatica del nullaosta concesso.
Art. 116

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 48, comma 2, L. R. 18/2003
2Articolo abrogato implicitamente dalla L. R. 29/2005 , per sopravvenuta nuova disciplina della materia.
Sezione IV
 Norme in materia di distribuzione dei carburanti
Art. 117
 (Disciplina regionale in materia di distribuzione
carburanti. Norme riguardanti la proroga del regime
concessorio e l'incentivazione dei carburanti ecologici)
1. La Regione provvede, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale e con riferimento al disposto dell'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, alla riforma organica del settore della distribuzione dei carburanti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottando i necessari provvedimenti normativi.
2. Al fine di sostenere l'utilizzazione dei carburanti con ridotto impatto ambientale è consentito il rilascio di nuove concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di gas metano per autotrazione, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 22 del Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, approvato con DPGR 6 maggio 1991, n. 0193/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 20 luglio 1991, n. 93.
3. La vigente normativa regionale in materia di distribuzione dei carburanti, come modificata dal presente articolo, continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore della riforma di cui al comma 1.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 18, L. R. 13/2000
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 54, L. R. 13/2000
Sezione V
 Norme in materia di tutela dei consumatori e di commercio
equo e solidale
Art. 118

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 16/2004
Art. 119

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 8/1999