LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIABILITÀ E TRASPORTI
Sezione I
 Disposizioni in materia di impianti a fune
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 46, comma 1, lettera h), L. R. 11/2022
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 46, comma 1, lettera h), L. R. 11/2022
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 46, comma 1, lettera h), L. R. 11/2022
Sezione II
 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e di
servizi pubblici non di linea
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 1, L. R. 22/2005
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 16, comma 1, L. R. 12/1999
Art. 29

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 30

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 12/1999
2Comma 2 sostituito da art. 17, comma 2, L. R. 12/1999
3Comma 2 bis aggiunto da art. 17, comma 3, L. R. 12/1999
4Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 31
 (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 27/1996 in
materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici
non di linea)
1.
All'articolo 21 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. La determinazione delle tariffe, le condizioni di trasporto e svolgimento del servizio, le sanzioni amministrative e la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun Comune può rilasciare, proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale, vengono disciplinate con regolamento di esecuzione della presente legge. >>.

Sezione III
 Disposizioni in materia di trasporto ciclistico
Art. 32
 (Trasferimento di funzioni agli Enti locali in materia di
trasporto ciclistico)
1. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative agli interventi previsti dagli articoli 7, 9 e 10 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di trasporto ciclistico.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le Province sono tenute ad osservare le seguenti priorità:
a) per la viabilità ciclistica sostitutiva ed integrativa del trasporto urbano la priorità è assegnata ai Comuni dotati del Piano urbano del traffico di cui all'articolo 11 della legge regionale 20/1997;
b) per la viabilità ciclistica di interesse fisico- motorio e turistico la priorità è assegnata agli interventi sperimentali che prevedono la creazione di unità organiche e funzionali di intervento.
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 8/2018 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/1993.
Sezione IV
 Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa
della benzina
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2000
Sezione V
 Altre disposizioni in materia di viabilità e trasporti
Art. 35
 (Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 3/1998
in materia di contributi per il contenimento di emissioni
inquinanti dei mezzi di trasporto)
1.
All'articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
<< 4 bis. I contributi di cui al comma 4 sono concessi a favore di soggetti pubblici e privati per l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e privato, di sistemi tecnologici innovativi atti al contenimento delle emissioni inquinanti, per i quali siano state effettuate specifiche verifiche con esito positivo da parte del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ovvero dal Ministero dell'ambiente.
4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ufficio di piano, sono determinati i requisiti per l'accesso alle provvidenze e le modalità di presentazione della domanda. >>.

Art. 36
 (Interpretazione autentica degli articoli 17 e 31 della
legge regionale 22/1987 e dell'articolo 5 della legge
regionale 57/1991)
1. In via di interpretazione autentica, nei programmi di investimento finanziati con le provvidenze previste dagli articoli 17 e 31 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 10/1995, possono essere ricomprese le spese sostenute per oneri derivanti da riserve, purché connesse con la realizzazione complessiva dell'opera.
Art. 37
 (Norme in materia di programmi di investimento finanziati ai
sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 31 della legge
regionale 22/1987, dell'articolo 5 della legge regionale
57/1991, e dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto
1984, n. 39 e successive modifiche)
1. In via di interpretazione autentica, i contributi concessi ai sensi degli articoli 17 e 31 della legge regionale 22/1987 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 5 della legge regionale 57/1991 e dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 39, come modificato dall'articolo 24 della legge regionale 25/1985, possono essere destinati per finanziare anche programmi di investimento già avviati alla data di presentazione della domanda, purché afferiscano ad opere che per la loro complessità richiedano tempi di esecuzione pluriennali e che alla medesima data risultino ancora in corso di esecuzione ovvero, ancorché completati, rivestano caratteristiche di particolare urgenza che hanno determinato la necessità di anticipazione dei fondi da parte dei soggetti richiedenti.
Art. 38
 (Partecipazione al capitale sociale di una società per
azioni per il rilancio dell'aeroporto << Duca Amedeo
d'Aosta >> di Gorizia)
1. La Regione è autorizzata a partecipare al capitale sociale di una società per azioni che abbia le finalità di sviluppare e rilanciare le attività aeronautiche, turistiche, sportive e culturali sul sedime dell'aeroporto << Duca Amedeo D'Aosta >> di Gorizia.
2. La Giunta regionale, prima di sottoscrivere la quota azionaria di competenza, acquisisce il parere della competente Commissione consiliare sullo statuto e sull'atto costitutivo della società.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1683 (2.1.254.3.09.21) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 10 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione IX - con la denominazione << Partecipazione al capitale sociale della società per azioni per il rilancio dell'aeroporto <<Duca Amedeo D'Aosta>> di Gorizia >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1998.
4. All'onere di lire 200 milioni per l'anno 1998, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 402 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 100, L. R. 2/2006
2Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera nn), L. R. 10/2012 . Delle partecipazioni della Regione alla società è autorizzata la cessione gratuita ai Comuni di Gorizia e Savogna d'Isonzo secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, della medesima L.R. 10/2012. Sino alla conclusione della procedura e alla pubblicazione nel BUR del decreto del Presidente della Regione concernente la cessazione dell'efficacia delle relative disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina previgente come indicato all'art. 30, commi 2 e 3, della citata L.R. 10/2012.
Art. 39
 (Convenzioni per la gestione di impianti e infrastrutture dell'idrovia Litoranea Veneta)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con i consorzi industriali di cui alla legge regionale 3/1999 una convenzione a durata triennale, rinnovabile, al fine di consentire agli stessi di sviluppare un'attività di sostegno agli uffici regionali competenti per la valorizzazione turistica della Litoranea Veneta e l'attivazione degli interventi tecnico - economici necessari alla sua ristrutturazione e al suo potenziamento, nel tratto ricadente nel territorio della Regione Friuli- Venezia Giulia.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare specifiche convenzioni con i medesimi enti per la gestione di impianti ed infrastrutture attinenti la Litoranea Veneta.
3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 definiscono in particolare le modalità di esecuzione degli interventi ed il finanziamento degli stessi.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 110, L. R. 1/2003
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 111, L. R. 1/2003
3Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 64, L. R. 22/2010
4Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 65, L. R. 22/2010
5Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 66, L. R. 22/2010
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 16/2001
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 42

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 43

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010