LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

TITOLO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E TERRITORIO
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
Sezione I
 Disposizioni in materia di organizzazione della Direzione
regionale dell'ambiente e di valutazione di impatto
ambientale
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Sezione II
 Disposizioni in materia di smaltimento rifiuti
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera s), L. R. 34/2017
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera s), L. R. 34/2017
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 16/2008
2Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 120, L. R. 14/2012
3Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera m), L. R. 12/2016
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera s), L. R. 34/2017
Art. 7

( ABROGATO )

(5)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 9/1999
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 7/2001
3Comma 2 bis aggiunto da art. 18, comma 22, L. R. 13/2002
4Comma 2 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 25/2005
5Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera s), L. R. 34/2017
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera s), L. R. 34/2017
Sezione III
 Disposizioni in materia di parchi e foreste
Art. 9
 (Modifiche alla legge regionale 42/1996 in materia di parchi
e foreste)
1.
All'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
<< 2 bis. Nei biotopi naturali istituiti ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie alla conservazione, al miglioramento ed al mantenimento della biodiversità, nonché le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica ed allo svolgimento della ricerca scientifica. Per i fini di cui sopra, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese per l'acquisizione di terreni di particolare pregio naturalistico, nonché a concedere ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali, cumulabili con i benefici derivanti dai regolamenti comunitari in materia di agroambiente, secondo le modalità stabilite da uno specifico regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi.
2 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, e la gestione di aree di particolare interesse naturalistico, individuate ai sensi delle direttive dell'Unione europea in materia di habitat naturale ovvero classificate tali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394. >>.

2. 
( ABROGATO )
(2)
3. All'articolo 39, comma 2, della legge regionale 42/1996, dopo le parole << dal regolamento della riserva >> sono aggiunte le seguenti: << , ovvero dalle norme di gestione dei beni immobili del patrimonio regionale di cui all'articolo 79, comma 1, >>.
4. All'articolo 54, comma 2, della legge regionale 42/1996, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente: << m bis) da un ulteriore rappresentante del Comune di Resia, nominato dal Consiglio comunale, come previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b). >>.
5. L'area individuata dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 42/1996 cessa di far parte delle aree di reperimento di cui al medesimo articolo ed è istituita quale riserva naturale regionale.
6.
All'articolo 79 della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 6/1997, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
<< 1 bis. Per la gestione dei beni immobili di cui al comma 1, l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali provvede alle:
a) spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili, compresi lavori, opere, servizi, forniture, noli e trasporti da eseguirsi in appalto ovvero in economia;
b) spese per la pianificazione delle risorse forestali, comprese la redazione e revisione dei piani di assestamento forestale e la progettazione o realizzazione della viabilità forestale sulle proprietà regionali;
c) spese per le dotazioni antinfortunistiche in applicazione delle vigenti norme sulla sicurezza del lavoro. >>.

7. 
( ABROGATO )
(1)
8. All'articolo 84, comma 18, della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 18, comma 7, lettera d), della legge regionale 10/1997, le parole << Per gli oneri relativi ai lavori da eseguirsi in economia ai sensi della legge regionale 9/1990, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di cui all'articolo 79 comma 1, >> sono sostituite dalle parole: << Per gli oneri relativi alla gestione di beni immobili di cui all'articolo 79, commi 1 ed 1 bis, >>.
9. In relazione al disposto di cui all'articolo 84, comma 18, della legge regionale 42/1996, come da ultimo modificato dal comma 8, la denominazione del capitolo 3110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è così sostituita: << Spese per la gestione di beni immobili del patrimonio regionale >>.
10. In via di interpretazione autentica, l'espressione << o loro delegati >> di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), e l'espressione << o suo delegato >> di cui all'articolo 53, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e dell'articolo 54, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), della legge regionale 42/1996, vanno intese non soltanto come possibilità di delega permanente, ma anche, in caso di assenza o di impedimento, di delega temporanea da parte del Sindaco.
11. Tutti i pagamenti afferenti le competenze dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali possono essere effettuati, in via ordinaria e generale, anche mediante aperture di credito e conseguenti ordini di accreditamento da disporre - nel limite di spesa di lire 1.000 milioni - a favore dei dirigenti preposti ai Servizi della Direzione regionale, ovvero di dipendenti regionali, con qualifica funzionale non inferiore a consigliere, assegnati ai medesimi Servizi.
12. La norma di cui al comma 11 si applica anche alle pratiche già istruite ed a quelle in corso di istruzione o non ancora definite, alla data di entrata in vigore della presente legge.
13. È istituita la riserva naturale regionale della Forra del Cellina il cui territorio è perimetrato, in via provvisoria, con la linea rossa nella cartografica alla scala 1:25.000, allegato n. 19, della legge regionale 42/1996.
14. La gestione della riserva naturale regionale della Forra del Cellina è affidata all'Ente parco delle Dolomiti friulane.
15. Al Consiglio direttivo dell'Ente parco delle Dolomiti friulane partecipano i Sindaci dei Comuni di Barcis e di Montereale Valcellina ovvero, in caso di impedimento o assenza, i Vicesindaci.
16. Alla riserva naturale istituita con la presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, le norme generali e le disposizioni emanate con la legge regionale 42/1996.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la gestione della riserva naturale istituita con la presente legge anche mediante finanziamenti annui agli organi gestori.
18. Ad integrazione del disposto dell'articolo 84, comma 16, della legge regionale 42/1996, e per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 5 novembre 1997, n. 33, è autorizzata l'ulteriore spesa, per l'anno 1998, di lire 3 milioni a carico del capitolo 3101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo; al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
19. Ad integrazione del disposto dell'articolo 84, comma 18, della legge regionale 42/1996, e per la conclusione dei rapporti giuridici passivi del soppresso ente regionale Azienda delle foreste, non cessati alla data del 30 giugno 1997, trasferiti all'Amministrazione regionale ed assegnati all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge regionale 42/1996, e dell'articolo 9, comma 6, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 33/1997, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva, per l'anno 1998, di lire 300 milioni, a carico del capitolo 3110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998; al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
20. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 bis, dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996, come aggiunto dal comma 1, fanno carico ai capitoli 3139 e 3140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, le cui denominazioni sono modificate mediante sostituzione delle parole finali << e biotopi >> con le seguenti parole: << biotopi e terreni di particolare pregio naturalistico, nonché spese per la conservazione, il miglioramento ed il mantenimento delle biodiversità, e spese per la fruizione didattica e la ricerca scientifica >>.
21. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 30, comma 3, della legge regionale 42/1996, sono assunti dall'Amministrazione regionale e fanno carico ai capitoli 550, 8800 ed 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
22. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 bis dell'articolo 79, della legge regionale 42/1996, come aggiunto dal comma 7, fanno carico ai capitoli 3102 e 3103 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
Note:
1Comma 7 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
2Comma 2 abrogato da art. 64, comma 1, lettera j), L. R. 20/2021
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 11
 (Modifiche alle leggi regionali in materia di forestazione)
1.
All'articolo 3 bis della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, come aggiunto dall'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. Per le opere di cui al comma 1 il termine per l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni ed il termine delle occupazioni d'urgenza sono fissati di diritto al 31/12/2002. Per la definizione delle procedure inerenti le opere di viabilità forestale finanziate con i fondi FIO i sedimi possono essere asserviti a servitù per pubblica utilità. >>.

2.
All'articolo 3 ter della legge regionale 26/1993, come aggiunto dall'articolo 3 della legge regionale 6/1997, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. La Direzione regionale delle foreste ha facoltà di stipulare contratti per l'acquisto o per la costituzione di servitù sopra gli immobili, già assoggettati a procedimento di espropriazione in caso di convenienza, da valutarsi in concreto, in relazione all'interesse alla sollecita definizione dell'acquisizione ed ai riflessi negativi, anche sui costi, di eventuali contestazioni giudiziarie. >>.

3. 
( ABROGATO )
(1)
4. 
( ABROGATO )
(3)
5. 
( ABROGATO )
(4)
6. 
( ABROGATO )
(5)
7. 
( ABROGATO )
(2)
8. 
( ABROGATO )
(6)
9.
All'articolo 58 della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 31/1997, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<< 3. I consiglieri ispettori forestali assunti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, e successive modifiche, sono impiegati per l'espletamento delle urgenti funzioni dell'Amministrazione regionale presso la Direzione regionale delle foreste e l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. >>.

Note:
1Comma 3 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
2Comma 7 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
3Comma 4 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
4Comma 5 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
5Comma 6 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
6Comma 8 abrogato da art. 23, comma 1, lettera h), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera h), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 13
 (Disposizioni in materia di Corpo forestale regionale.
Modifiche alle leggi regionali 53/1981, 7/1988 e 20/1996)
1.
All'articolo 27 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 54/1983, dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:
<< Assume la qualifica di agente di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di coadiutore- guardia del Corpo forestale regionale.
Assume la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di:
a) dirigente ispettore forestale, funzionario ispettore forestale, consigliere ispettore forestale del Corpo forestale regionale;
b) consigliere forestale;
c) segretario - maresciallo del Corpo forestale regionale;
d) coadiutore-guardia del Corpo forestale regionale in possesso dei requisiti di cui al comma successivo.
La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è, altresì, attribuita al personale appartenente alla qualifica di coadiutore-guardia del Corpo forestale regionale che abbia maturato un'anzianità di servizio pari ad almeno 15 anni e che abbia superato un apposito corso di formazione per ufficiali di polizia giudiziaria, la cui durata e le cui modalità di effettuazione sono stabilite con apposito regolamento. >>.

2.
L'articolo 56 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, è sostituito dal seguente:
<< Art. 56
 
1. Il servizio esterno di vigilanza e prevenzione svolto dal personale del Corpo forestale regionale è un servizio armato, il cui svolgimento è disciplinato da apposito regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 73, terzo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il personale del Corpo forestale regionale a cui il Commissario del Governo nella Regione abbia riconosciuto la qualifica di agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 3, secondo comma, del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, porta, senza licenza, le armi fornite in dotazione dall'Amministrazione regionale.
3. Al personale del Corpo forestale regionale ed a quello ittico è fornito dall'Amministrazione regionale il vestiario e l'equipaggiamento necessario all'espletamento del servizio, ivi incluso l'armamento previsto in dotazione unitamente alle idonee attrezzature d'uso e custodia.
4. Le spese relative all'acquisto dell'armamento, nonché alla relativa manutenzione e riparazione, purché non conseguenti a colpa del dipendente, sono a carico dell'Amministrazione regionale. Sono pure a carico dell'Amministrazione regionale gli oneri assicurativi per i rischi connessi e conseguenti all'uso dell'arma in dotazione agli appartenenti al personale di cui al comma 1.
5. Risultano, altresì, a carico dell'Amministrazione regionale le spese relative all'iscrizione ed alla frequenza ai corsi di cui alla legge 28 maggio 1981, n. 286.
6. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti le caratteristiche, la quantità ed il periodo minimo dell'uso del vestiario e dell'equipaggiamento. >>.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge regionale 7/1988, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, le Stazioni forestali sono istituite quali strutture stabili di livello inferiore al Servizio.
4. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo sostituito dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, il numero << 68 >> è sostituito dal numero << 73 >> e l'inciso << 5 nel profilo professionale di consigliere ispettore forestale >> è sostituito dall'inciso << 10 nel profilo professionale di consigliere ispettore forestale >>.
5. Il regolamento di cui all'articolo 56 della legge regionale 53/1981, come sostituito dal comma 2, è emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Sezione IV
 Altre disposizioni in materia di ambiente
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera m), L. R. 12/2016
Art. 15

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 9/1999
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 16
 (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell'amianto)
1. L'Amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di Enti pubblici ed Enti pubblici economici e fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore degli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale per i lavori di rimozione di materiali con amianto friabile o amianto compatto deteriorato da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva.
1 bis. 
( ABROGATO )
2. La spesa ammissibile per i contributi di cui al comma 1 può comprendere anche gli oneri di trasporto e smaltimento dei rifiuti relativi all'intervento.
3. 
( ABROGATO )
4.I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per interventi effettuati precedentemente all'individuazione dei beneficiari, purché l'inizio dei lavori o le attività di smaltimento siano posteriori alla data di inoltro dell'istanza di finanziamento.
5. I criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché i contenuti dell'abbattimento dei costi all'utenza, sono determinati con apposito regolamento di esecuzione.
6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2424 (2.1.232.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - con la denominazione << Contributi in conto capitale a favore di Enti pubblici per i lavori di rimozione di materiali con amianto da edifici pubblici, locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1998.
7. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2425 (2.1.243.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.3 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione << Contributi in conto capitale agli operatori pubblici e privati, gestori di impianti tecnologici, di discariche e depositi preliminari in relazione alla capacità dell'impianto di smaltire rifiuti contenenti amianto, per l'abbattimento dei relativi costi per l'utenza >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.
8. All'onere complessivo di lire 3.000 milioni per l'anno 1998, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 6 e 7, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 95 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.
Note:
1Le disposizioni del comma 3 hanno effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione dell' Unione Europea, come previsto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 93, L. R. 4/2001
3Comma 3 abrogato da art. 5, comma 106, L. R. 4/2001
4Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 106, L. R. 4/2001
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 34, L. R. 1/2004
6Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 35, L. R. 1/2004
7Parole sostituite al comma 1 da art. 57, comma 1, L. R. 24/2006
8Comma 4 sostituito da art. 57, comma 1, L. R. 24/2006
9Comma 1 bis abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
10Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 16/2008
11Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 40, L. R. 22/2010
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 26, L. R. 16/2016
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIABILITÀ E TRASPORTI
Sezione I
 Disposizioni in materia di impianti a fune
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 46, comma 1, lettera h), L. R. 11/2022
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 46, comma 1, lettera h), L. R. 11/2022
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 46, comma 1, lettera h), L. R. 11/2022
Sezione II
 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e di
servizi pubblici non di linea
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 1, L. R. 22/2005
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 16, comma 1, L. R. 12/1999
Art. 29

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 30

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 12/1999
2Comma 2 sostituito da art. 17, comma 2, L. R. 12/1999
3Comma 2 bis aggiunto da art. 17, comma 3, L. R. 12/1999
4Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 31
 (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 27/1996 in
materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici
non di linea)
1.
All'articolo 21 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. La determinazione delle tariffe, le condizioni di trasporto e svolgimento del servizio, le sanzioni amministrative e la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun Comune può rilasciare, proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale, vengono disciplinate con regolamento di esecuzione della presente legge. >>.

Sezione III
 Disposizioni in materia di trasporto ciclistico
Art. 32
 (Trasferimento di funzioni agli Enti locali in materia di
trasporto ciclistico)
1. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative agli interventi previsti dagli articoli 7, 9 e 10 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di trasporto ciclistico.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le Province sono tenute ad osservare le seguenti priorità:
a) per la viabilità ciclistica sostitutiva ed integrativa del trasporto urbano la priorità è assegnata ai Comuni dotati del Piano urbano del traffico di cui all'articolo 11 della legge regionale 20/1997;
b) per la viabilità ciclistica di interesse fisico- motorio e turistico la priorità è assegnata agli interventi sperimentali che prevedono la creazione di unità organiche e funzionali di intervento.
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 8/2018 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/1993.
Sezione IV
 Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa
della benzina
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2000
Sezione V
 Altre disposizioni in materia di viabilità e trasporti
Art. 35
 (Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 3/1998
in materia di contributi per il contenimento di emissioni
inquinanti dei mezzi di trasporto)
1.
All'articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
<< 4 bis. I contributi di cui al comma 4 sono concessi a favore di soggetti pubblici e privati per l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e privato, di sistemi tecnologici innovativi atti al contenimento delle emissioni inquinanti, per i quali siano state effettuate specifiche verifiche con esito positivo da parte del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ovvero dal Ministero dell'ambiente.
4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ufficio di piano, sono determinati i requisiti per l'accesso alle provvidenze e le modalità di presentazione della domanda. >>.

Art. 36
 (Interpretazione autentica degli articoli 17 e 31 della
legge regionale 22/1987 e dell'articolo 5 della legge
regionale 57/1991)
1. In via di interpretazione autentica, nei programmi di investimento finanziati con le provvidenze previste dagli articoli 17 e 31 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 10/1995, possono essere ricomprese le spese sostenute per oneri derivanti da riserve, purché connesse con la realizzazione complessiva dell'opera.
Art. 37
 (Norme in materia di programmi di investimento finanziati ai
sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 31 della legge
regionale 22/1987, dell'articolo 5 della legge regionale
57/1991, e dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto
1984, n. 39 e successive modifiche)
1. In via di interpretazione autentica, i contributi concessi ai sensi degli articoli 17 e 31 della legge regionale 22/1987 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 5 della legge regionale 57/1991 e dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 39, come modificato dall'articolo 24 della legge regionale 25/1985, possono essere destinati per finanziare anche programmi di investimento già avviati alla data di presentazione della domanda, purché afferiscano ad opere che per la loro complessità richiedano tempi di esecuzione pluriennali e che alla medesima data risultino ancora in corso di esecuzione ovvero, ancorché completati, rivestano caratteristiche di particolare urgenza che hanno determinato la necessità di anticipazione dei fondi da parte dei soggetti richiedenti.
Art. 38
 (Partecipazione al capitale sociale di una società per
azioni per il rilancio dell'aeroporto << Duca Amedeo
d'Aosta >> di Gorizia)
1. La Regione è autorizzata a partecipare al capitale sociale di una società per azioni che abbia le finalità di sviluppare e rilanciare le attività aeronautiche, turistiche, sportive e culturali sul sedime dell'aeroporto << Duca Amedeo D'Aosta >> di Gorizia.
2. La Giunta regionale, prima di sottoscrivere la quota azionaria di competenza, acquisisce il parere della competente Commissione consiliare sullo statuto e sull'atto costitutivo della società.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1683 (2.1.254.3.09.21) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 10 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione IX - con la denominazione << Partecipazione al capitale sociale della società per azioni per il rilancio dell'aeroporto <<Duca Amedeo D'Aosta>> di Gorizia >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1998.
4. All'onere di lire 200 milioni per l'anno 1998, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 402 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 100, L. R. 2/2006
2Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera nn), L. R. 10/2012 . Delle partecipazioni della Regione alla società è autorizzata la cessione gratuita ai Comuni di Gorizia e Savogna d'Isonzo secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, della medesima L.R. 10/2012. Sino alla conclusione della procedura e alla pubblicazione nel BUR del decreto del Presidente della Regione concernente la cessazione dell'efficacia delle relative disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina previgente come indicato all'art. 30, commi 2 e 3, della citata L.R. 10/2012.
Art. 39
 (Convenzioni per la gestione di impianti e infrastrutture dell'idrovia Litoranea Veneta)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con i consorzi industriali di cui alla legge regionale 3/1999 una convenzione a durata triennale, rinnovabile, al fine di consentire agli stessi di sviluppare un'attività di sostegno agli uffici regionali competenti per la valorizzazione turistica della Litoranea Veneta e l'attivazione degli interventi tecnico - economici necessari alla sua ristrutturazione e al suo potenziamento, nel tratto ricadente nel territorio della Regione Friuli- Venezia Giulia.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare specifiche convenzioni con i medesimi enti per la gestione di impianti ed infrastrutture attinenti la Litoranea Veneta.
3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 definiscono in particolare le modalità di esecuzione degli interventi ed il finanziamento degli stessi.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 110, L. R. 1/2003
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 111, L. R. 1/2003
3Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 64, L. R. 22/2010
4Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 65, L. R. 22/2010
5Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 66, L. R. 22/2010
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 16/2001
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 42

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 43

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE
PUBBLICO, DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DI
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
Sezione I
 Disposizioni in materia di opere pubbliche e di interesse
pubblico
Art. 44

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 8, comma 1, L. R. 9/1999
2Comma 1 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 1/2000
3Articolo abrogato, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
Art. 45

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 46
 (Utilizzazione fondi per opere pubbliche assegnati alle
Province)
1. Nell'esercizio delle funzioni contributive loro devolute con la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le Province, per mezzo delle rispettive Giunte ed in presenza di motivate ragioni, hanno la facoltà di confermare o revocare i benefici concessi ad Enti pubblici qualora questi ultimi - contravvenendo alle disposizioni dettate dalla legge regionale 46/1986 - abbiano per necessità realizzato, in tutto o in parte, lavori od opere diverse da quelle originariamente ammesse a contributo, o effettuato un utilizzo improprio dell'economia realizzata sul beneficio concesso.
2. Nel caso di utilizzo improprio dell'economia realizzata sul beneficio concesso, le Giunte provinciali, contestualmente alla conferma del contributo, stabiliscono anche l'eventuale destinazione e modalità di utilizzo di dette economie.
3. La presente norma si applica anche ai contributi concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge.
4. In deroga a quanto disposto con l'articolo 14, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, i residui passivi relativi alle somme trasferite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, ed impegnate ai sensi del comma 2 del citato articolo 14, possono venire conservati in conto residui per i quattro anni successivi a quello cui l'impegno si riferisce.
Art. 47
 (Norme in materia di contributi a favore di Enti pubblici o
di soggetti a prevalente partecipazione pubblica)
1. In via di interpretazione autentica, il riferimento agli Enti pubblici contenuto nell'articolo 202 della legge regionale 5/1994, va inteso anche con riguardo a soggetti privati con prevalente capitale pubblico che realizzino opere pubbliche o di pubblica utilità, intendendosi per tali quei soggetti il cui capitale sociale sia posseduto in misura maggioritaria, direttamente o indirettamente, da Enti pubblici, con la specificazione che l'utilizzazione di eventuali economie contributive è ammessa per le finalità di cui alle lettere da a) a g) del comma 3 dell'articolo 202 della legge regionale 5/1994.
2. Ai soggetti privati con prevalente capitale pubblico che realizzino opere pubbliche o di pubblica utilità, si applicano le norme di cui agli articoli 2, 8, 9 e 10 della legge regionale 46/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, e quella di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, nonché quelle di cui all'articolo 8, comma 1, prima parte, e comma 2, lettera b) della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 1 quater della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, come introdotto dall'articolo 33 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16.
3. I finanziamenti ed i contributi concessi ad Enti pubblici o a soggetti privati con prevalente capitale pubblico che realizzino opere pubbliche o di pubblica utilità si intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, oltreché per l'esecuzione dei lavori, anche per l'acquisizione di impianti ed attrezzature funzionali alle opere stesse.
4. In caso di mutui, i contributi pluriennali concessi ad Enti pubblici o a soggetti privati con prevalente capitale pubblico vengono erogati direttamente all'Istituto mutuante sulla base del piano di ammortamento ed alle scadenze dal medesimo fissate.
Art. 48
 (Contributo straordinario a favore del Comune di Aquileia in
occasione degli eventi giubilari)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aquileia un contributo straordinario in occasione degli eventi giubilari per il miglioramento delle condizioni di accoglienza.
2. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 è presentata all'Ufficio di piano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di un apposito programma degli interventi e di un preventivo di spesa. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.
3. Il contributo predetto è concesso ed erogato in via anticipata ed in unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5 della legge regionale 23/1997.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni a carico del capitolo 851 (2.1.232.3.08.24) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, alla Rubrica 7 - programma 0.6.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - con la denominazione << Contributo straordinario al Comune di Aquileia in occasione degli eventi giubilari >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 232 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
Art. 49
 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 8/1995 in
materia di adeguamento degli impianti di edifici pubblici
alle norme di sicurezza)
1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 17/1995, le parole << a Comuni e Province >> sono sostituite dalle parole << a Comuni, Province e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza >>.
2. All'articolo 5, comma 3, lettera c), della legge regionale 8/1995, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 17/1995 e modificato dall'articolo 6 della legge regionale 22/1995, le parole << del Sindaco del Comune ovvero del Presidente della Provincia >> sono sostituite dalle parole << del Sindaco del Comune, del Presidente della Provincia ovvero del Presidente dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza >>.
3. All'articolo 5, comma 8, della legge regionale 8/1995, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 17/1995, le parole << il Sindaco del Comune ovvero il Presidente della Provincia >> sono sostituite dalle parole << il Sindaco del Comune, il Presidente della Provincia ovvero il Presidente dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza >>.
Art. 50

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
Art. 51
 (Programma di metanizzazione della zona montana)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire nel completamento della rete di distribuzione dei gas combustibili nell'ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, in attuazione del relativo programma generale deliberato dal Consiglio regionale nelle sedute del 1 ottobre 1981, 3 dicembre 1986 e 28 febbraio 1989.
1 bis. Al fine del completamento del programma di cui al comma 1, la realizzazione delle ulteriori opere e la relativa gestione continuano ad essere affidate, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alla COMERGAS SpA, ora AGIPGAS SpA, già concessionaria della realizzazione e della gestione del servizio di distribuzione di gas combustibili, delle opere finora realizzate e in corso di realizzazione, interlocutore indispensabile per la gestione unitaria del progetto, con la partecipazione alla spesa dell'Amministrazione regionale nelle medesime quote determinate dal Consiglio regionale in sede di approvazione del programma generale ed applicate nei vigenti rapporti concessori.
1 ter. La COMERGAS SpA, ora AGIPGAS SpA, negli affidamenti dei lavori è tenuta al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di esecuzione di opere pubbliche.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 9/1999
2Comma 1 ter aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 9/1999
3Parole soppresse al comma 1 bis da art. 18, comma 10, L. R. 25/1999
4Derogata la disciplina del comma 1 bis da art. 18, comma 23, L. R. 13/2002
Sezione II
 Disposizioni in materia di centri storici e recupero
edilizio ed urbanistico
Art. 52
 (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 2/1983 in
materia di centri storici)
1. All'articolo 1, quarto comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, dopo le parole << di Grado e di Sauris >> sono aggiunte le parole << nonché per la tutela del nucleo di interesse ambientale del comune di Moruzzo >> e dopo le parole << dei piani particolareggiati del Comune di Sauris >> sono aggiunte le parole << e del piano di recupero della frazione di S. Margherita del Gruagno >>.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1 la denominazione del capitolo 3354 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è integrata con l'aggiunta in fine della locuzione << nonché per la tutela del nucleo di interesse ambientale del comune di Moruzzo >>.
Art. 53
 (Modifiche alla legge regionale 28/1995 in materia di
sovvenzioni pluriennali al Comune di Monfalcone per il
recupero del quartiere di Panzano)
1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 17 luglio 1995, n. 28, sono aggiunte, alla fine, le parole << con le modalità stabilite dall'articolo 13 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 >>.
2.
Gli articoli 3 e 4 della legge regionale 28/1995 sono sostituiti dai seguenti:
<< Art. 3
 (Destinazione della sovvenzione)
1. La sovvenzione di cui all'articolo 2 può essere destinata a:
a) opere di urbanizzazione primaria ed interventi edilizi di recupero a cura del Comune compresi nel piano particolareggiato;
b) acquisizione di immobili compresi nel piano particolareggiato;
c) concessione di anticipazioni a privati per:
1) l'acquisto di alloggi messi in vendita dal Comune nell'ambito del piano particolareggiato, anche dopo l'eventuale recupero degli stessi effettuato a cura dell'amministrazione comunale;
2) il recupero degli alloggi nel piano particolareggiato;
3) il recupero di immobili situati nel piano particolareggiato destinati o da destinarsi ad uso non abitativo o l'acquisto di immobili con tale destinazione messi in vendita dal Comune;
4) il risanamento di parti comuni dei fabbricati;
d) prestazioni professionali connesse con l'elaborazione, l'approvazione e l'attuazione del piano particolareggiato e delle relative varianti, ivi compreso l'eventuale potenziamento dell'Ufficio tecnico comunale;
e) sistemazione provvisoria delle famiglie per il periodo di esecuzione dei lavori.
2. Agli effetti della presente legge, gli interventi di recupero considerati sono quelli previsti dall'articolo 31, primo comma, lettere b), c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. Le anticipazioni concedibili ai privati sono commisurate in relazione ai massimali stabiliti dall'articolo 8, primo comma, lettera g), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e devono essere garantite da iscrizione sull'immobile di ipoteca, anche di secondo grado, di importo pari all'anticipazione concessa.
4. Nel caso di alienazione degli immobili di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 3), il prezzo di ciascuno è dato dal prezzo di acquisizione dell'immobile, o dal valore dello stesso prima dell'intervento edilizio nel caso fosse già di proprietà comunale, e dal costo effettivo dei lavori eseguiti.
5. La restituzione al Comune delle anticipazioni concesse deve avvenire entro il termine massimo di 15 anni al tasso del 3 per cento, a far tempo dal primo anno successivo alla prima erogazione.
6. Con regolamento adottato dal Comune ed approvato con delibera della Giunta regionale, sono disciplinate le modalità di individuazione e gli obblighi dei soggetti beneficiari, che devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi di edilizia agevolata, di erogazione e di restituzione delle anticipazioni e di attuazione degli interventi finanziati.
Art. 4
 (Locazione degli alloggi)
1. Gli alloggi acquisiti dal Comune ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), possono essere assegnati in locazione in regime di edilizia sovvenzionata a soggetti in possesso dei relativi requisiti e gestiti, in deroga all'articolo 47, terzo comma, della legge regionale 75/1982, come modificato dall'articolo 60 della legge regionale 18/1993, direttamente dal Comune.
2. Con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 3 vengono disciplinati i criteri, i punteggi e le modalità delle assegnazioni in locazione, con priorità per i residenti da almeno 5 anni nel Comune di Monfalcone, gli obblighi degli assegnatari, i criteri e le modalità di revoca delle assegnazioni degli alloggi.
3. Il canone di locazione degli alloggi è determinato dal Comune in base al decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 65 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 31/1995.
4. Gli alloggi assegnati in locazione, in deroga agli articoli 69 e seguenti della legge regionale 75/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari che siano inquilini da almeno cinque anni, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi di edilizia agevolata.
5. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 4 è quantificato con le modalità di cui all'articolo 70 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 31/1995.
6. Le modalità di cessione degli alloggi sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 3. >>.

3.
Dopo l'articolo 4 della legge regionale 28/1995 sono aggiunti i seguenti:
<< Art. 4 bis
 (Rientri)
1. Le somme ricavate dai rientri delle anticipazioni dai canoni di locazione e dalla cessione in proprietà degli alloggi, al netto delle spese generali e di amministrazione, sono destinate alle finalità della presente legge.
Art. 4 ter
 (Commissione consultiva)
1. Per l'attuazione della presente legge, il Comune si avvale della Commissione consultiva di cui all'articolo 12 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2. >>.

Sezione III
 Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica
Art. 54

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 55

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 56

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 57

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 58

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 59

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 60

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 61

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 62

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 63

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 64

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 65

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 66

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 67

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 68

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 69

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 70

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 19/1999
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 71

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 72

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 73

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 74

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 75

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 76

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 77

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 78

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 79
 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 10/1997 in
materia edilizia abitativa)
1. All'articolo 12, comma 7, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, dopo le parole << per il riscaldamento >>, sono abrogate le parole << in edifici pubblici, ad uso pubblico e privato >>.
Art. 80

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 81
 (Norma di tutela in materia di contributi a fronte mutuo)
1. In materia di contributi regionali pluriennali costanti a fronte mutuo per l'edilizia agevolata e convenzionata, la rinegoziazione ovvero l'anticipata estinzione del mutuo originario e contestuale stipulazione di un nuovo contratto di mutuo a tasso inferiore, per il capitale e la durata residui del mutuo originario, non costituiscono impedimento alla concessione del contributo ne comportano la revoca dello stesso.
2. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui all'articolo 93 bis della legge regionale 75/1982, come aggiunto dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 45/1993, si applicano anche agli interventi di edilizia convenzionata.
2 bis. Nei casi di cui al comma 1, qualora dalla documentazione presentata si rilevi che il costo per interessi complessivo, desunto dai piani di ammortamento, risulta non inferiore all'ammontare complessivo dei contributi concessi, non occorre procedere alla conferma degli stessi.
2 ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contributi concessi sulla base del disposto dell'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 9/1999
2Comma 2 bis aggiunto da art. 20, comma 2, L. R. 9/1999
3Comma 2 ter aggiunto da art. 20, comma 2, L. R. 9/1999
Sezione IV
 Disposizioni in materia di pianificazione territoriale ed
urbanistica e di servitù militari
Art. 82

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 83

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 6/2004
2Comma 4 bis aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 15/2004
3Comma 10 sostituito da art. 7, comma 26, L. R. 12/2006
4Integrata la disciplina del comma 10 da art. 7, comma 27, L. R. 12/2006
5Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera e), L. R. 19/2009