LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 84
 (Modifiche alla legge regionale 6/1996 in materia di
imprenditore agricolo a titolo principale. Soppressione del
Registro degli imprenditori agricoli)
1. I requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, si considerano soddisfatti qualora il soggetto risulti titolare di una posizione previdenziale presso l'INPS - gestione ex SCAU.
2. L'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituisce condizione per beneficiare degli incentivi e degli interventi economici in agricoltura riservati alle aziende agricole di produzione primaria. Si prescinde dall'iscrizione nel Registro per gli organismi associativi degli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati, nonché per quelli per i quali non opera l'obbligo dell'iscrizione stessa, di volta in volta beneficiari di specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente, compresa quella sull'agricoltura eco-compatibile.
3. È delegata alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura l'acquisizione - con le modalità previste dal Regolamento di cui all'articolo 9 della legge regionale 6/1996, come sostituito dal comma 6 - delle ulteriori informazioni necessarie, ai fini della certificazione della qualifica di cui all'articolo 2 della legge regionale 6/1996 in modo da attivare una gestione informatizzata unitaria dei dati relativi agli imprenditori agricoli, ai coltivatori diretti, nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale (IATP), alla quale possano accedere anche gli Uffici regionali.
4. Fino a quando non sarà attivata la gestione di cui al comma 3, le domande di incentivo o intervento economico presentate alla Regione devono essere corredate del certificato di iscrizione al Registro di cui al comma 2, nonché, per gli IATP, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 della legge regionale 6/1996.
5. Possono essere ammessi agli incentivi ed agli interventi economici, la cui erogazione può intervenire solo a seguito di presentazione di apposita fideiussione, anche coloro che diano dimostrazione di aver presentato denuncia di inizio di attività ai fini previdenziali e richiesta di attribuzione di partita IVA, purché conseguano il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della legge regionale 6/1996 entro due anni dalla richiesta degli incentivi ed interventi economici; in caso contrario, si procede alla revoca ed al recupero di quanto eventualmente concesso.
6.
L'articolo 9 della legge regionale 6/1996, come modificato dall'articolo 31 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 (Regolamento di esecuzione)
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentite le parti economico- sociali e la competente Commissione consiliare, è approvato apposito Regolamento di esecuzione concernente le modalità di documentazione e di certificazione della qualifica di IATP, mediante delega alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché per la definizione degli aspetti operativi connessi con la cessazione del Registro degli imprenditori agricoli. Con il medesimo Regolamento sono, altresì, determinate le modalità per l'acquisizione dei dati relativi alle posizioni già verificate dalle Commissioni provinciali per la tenuta del Registro, nonché per l'utilizzazione - quando possibile, in via esclusiva - ai fini della verifica dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), dei dati relativi alla posizione previdenziale presso l'INPS - gestione ex SCAU. >>.

7. Il decreto del Presidente della Giunta regionale previsto dall'articolo 9 della legge regionale 6/1996, come sostituito dal comma 6, è emanato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
8.
L'articolo 13 della legge regionale 6/1996 è sostituito dal seguente:
<< Art. 13
 (Priorità per la concessione degli incentivi e
degli interventi economici)
1. Nella determinazione dei criteri di cui all'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, per la concessione degli incentivi ed interventi economici in agricoltura, vengono valutate, innanzitutto, le priorità per settore di intervento assumendo, altresì, quale parametro, la valenza in termini oggettivi dei programmi e dei progetti presentati.
2. Successivamente alla determinazione delle priorità per settore di intervento, assumono rilievo i criteri per la valutazione delle condizioni di natura soggettiva degli operatori richiedenti. >>.

9. 
( ABROGATO )
(4)
10. Nei commi 2 e 4 dell'articolo 14 della legge regionale 6/1996, sono abrogate le parole << A partire dalla data di costituzione delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 >>.
11. Laddove leggi regionali od atti amministrativi aventi natura regolamentare o di bando richiedano l'iscrizione all'Albo professionale o al Registro degli imprenditori agricoli, la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 6/1996, effettuata secondo quanto previsto dai commi 1 e 4, tiene luogo dell'iscrizione medesima. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 6/1996 è abrogato.
12. Le domande di iscrizione all'Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, a suo tempo rigettate e per le quali pende ricorso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i ricorsi pendenti avverso la cancellazione dall'Albo o dal Registro, s'intendono decadute per il venire meno dell'Albo e del Registro stessi.
13. I ricorrenti di cui al comma 12 possono tuttavia presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura (IPA) territorialmente competenti, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 6/1996. In deroga alle disposizioni vigenti, nel caso in cui gli IPA accertino il possesso dei requisiti, la qualifica di IATP decorre - ai fini dell'ottenimento dei contributi nel frattempo eventualmente richiesti - dalla data in cui i ricorrenti abbiano acquisito il possesso dei requisiti stessi.
14. Eventuali ricorsi presentati avverso la negata iscrizione o la cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici vengono decisi dall'ERSA, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, come modificato dall'articolo 89 della presente legge.
15. Le spese finora sostenute dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per la tenuta del Registro degli imprenditori agricoli ed il funzionamento delle Commissioni provinciali, nonché quelle che le stesse devono sostenere per la tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici e per la certificazione e la gestione informatica dei dati relativi agli imprenditori agricoli, fanno carico all'Amministrazione regionale che annualmente provvederà al rimborso delle somme anticipate dalle Camere medesime.
16. Le priorità introdotte con l'articolo 13 della legge regionale 6/1996, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, trovano attuazione con la rielaborazione dei criteri da effettuarsi a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali in materia di incentivi e di interventi economici in agricoltura.
17. Nel titolo della legge regionale 6/1996 le parole << Istituzione del Registro degli imprenditori agricoli >> sono abrogate.
18. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 6/1996 le parole << ed istituisce il Registro degli imprenditori agricoli >> sono abrogate.
19. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 15 della legge regionale 6/1996 sono abrogati.
20. Gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal comma 15, fanno carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, la cui denominazione è così modificata: << Rimborsi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le spese già sostenute per il funzionamento delle Commissioni provinciali, nonché per le spese relative alla tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici, e la certificazione e la gestione informatica dei dati relativi agli imprenditori agricoli >>.
21. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il precitato capitolo 6750 viene riconfermato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Parole sostituite al comma 16 da art. 11, comma 35, L. R. 4/1999
2Parole soppresse al comma 16 da art. 6, comma 30, L. R. 2/2000
3Integrata la disciplina del comma 15 da art. 7, comma 30, L. R. 4/2001
4Comma 9 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.