LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 53
 (Modifiche alla legge regionale 28/1995 in materia di
sovvenzioni pluriennali al Comune di Monfalcone per il
recupero del quartiere di Panzano)
1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 17 luglio 1995, n. 28, sono aggiunte, alla fine, le parole << con le modalità stabilite dall'articolo 13 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 >>.
2.
Gli articoli 3 e 4 della legge regionale 28/1995 sono sostituiti dai seguenti:
<< Art. 3
 (Destinazione della sovvenzione)
1. La sovvenzione di cui all'articolo 2 può essere destinata a:
a) opere di urbanizzazione primaria ed interventi edilizi di recupero a cura del Comune compresi nel piano particolareggiato;
b) acquisizione di immobili compresi nel piano particolareggiato;
c) concessione di anticipazioni a privati per:
1) l'acquisto di alloggi messi in vendita dal Comune nell'ambito del piano particolareggiato, anche dopo l'eventuale recupero degli stessi effettuato a cura dell'amministrazione comunale;
2) il recupero degli alloggi nel piano particolareggiato;
3) il recupero di immobili situati nel piano particolareggiato destinati o da destinarsi ad uso non abitativo o l'acquisto di immobili con tale destinazione messi in vendita dal Comune;
4) il risanamento di parti comuni dei fabbricati;
d) prestazioni professionali connesse con l'elaborazione, l'approvazione e l'attuazione del piano particolareggiato e delle relative varianti, ivi compreso l'eventuale potenziamento dell'Ufficio tecnico comunale;
e) sistemazione provvisoria delle famiglie per il periodo di esecuzione dei lavori.
2. Agli effetti della presente legge, gli interventi di recupero considerati sono quelli previsti dall'articolo 31, primo comma, lettere b), c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. Le anticipazioni concedibili ai privati sono commisurate in relazione ai massimali stabiliti dall'articolo 8, primo comma, lettera g), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e devono essere garantite da iscrizione sull'immobile di ipoteca, anche di secondo grado, di importo pari all'anticipazione concessa.
4. Nel caso di alienazione degli immobili di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 3), il prezzo di ciascuno è dato dal prezzo di acquisizione dell'immobile, o dal valore dello stesso prima dell'intervento edilizio nel caso fosse già di proprietà comunale, e dal costo effettivo dei lavori eseguiti.
5. La restituzione al Comune delle anticipazioni concesse deve avvenire entro il termine massimo di 15 anni al tasso del 3 per cento, a far tempo dal primo anno successivo alla prima erogazione.
6. Con regolamento adottato dal Comune ed approvato con delibera della Giunta regionale, sono disciplinate le modalità di individuazione e gli obblighi dei soggetti beneficiari, che devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi di edilizia agevolata, di erogazione e di restituzione delle anticipazioni e di attuazione degli interventi finanziati.
Art. 4
 (Locazione degli alloggi)
1. Gli alloggi acquisiti dal Comune ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), possono essere assegnati in locazione in regime di edilizia sovvenzionata a soggetti in possesso dei relativi requisiti e gestiti, in deroga all'articolo 47, terzo comma, della legge regionale 75/1982, come modificato dall'articolo 60 della legge regionale 18/1993, direttamente dal Comune.
2. Con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 3 vengono disciplinati i criteri, i punteggi e le modalità delle assegnazioni in locazione, con priorità per i residenti da almeno 5 anni nel Comune di Monfalcone, gli obblighi degli assegnatari, i criteri e le modalità di revoca delle assegnazioni degli alloggi.
3. Il canone di locazione degli alloggi è determinato dal Comune in base al decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 65 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 31/1995.
4. Gli alloggi assegnati in locazione, in deroga agli articoli 69 e seguenti della legge regionale 75/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari che siano inquilini da almeno cinque anni, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi di edilizia agevolata.
5. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 4 è quantificato con le modalità di cui all'articolo 70 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 31/1995.
6. Le modalità di cessione degli alloggi sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 3. >>.

3.
Dopo l'articolo 4 della legge regionale 28/1995 sono aggiunti i seguenti:
<< Art. 4 bis
 (Rientri)
1. Le somme ricavate dai rientri delle anticipazioni dai canoni di locazione e dalla cessione in proprietà degli alloggi, al netto delle spese generali e di amministrazione, sono destinate alle finalità della presente legge.
Art. 4 ter
 (Commissione consultiva)
1. Per l'attuazione della presente legge, il Comune si avvale della Commissione consultiva di cui all'articolo 12 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2. >>.