LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 39
 (Convenzioni per la gestione di impianti e infrastrutture dell'idrovia Litoranea Veneta)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con i consorzi industriali di cui alla legge regionale 3/1999 una convenzione a durata triennale, rinnovabile, al fine di consentire agli stessi di sviluppare un'attività di sostegno agli uffici regionali competenti per la valorizzazione turistica della Litoranea Veneta e l'attivazione degli interventi tecnico - economici necessari alla sua ristrutturazione e al suo potenziamento, nel tratto ricadente nel territorio della Regione Friuli- Venezia Giulia.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare specifiche convenzioni con i medesimi enti per la gestione di impianti ed infrastrutture attinenti la Litoranea Veneta.
3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 definiscono in particolare le modalità di esecuzione degli interventi ed il finanziamento degli stessi.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 110, L. R. 1/2003
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 111, L. R. 1/2003
3Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 64, L. R. 22/2010
4Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 65, L. R. 22/2010
5Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 66, L. R. 22/2010