LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 31
 (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 27/1996 in
materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici
non di linea)
1.
All'articolo 21 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. La determinazione delle tariffe, le condizioni di trasporto e svolgimento del servizio, le sanzioni amministrative e la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun Comune può rilasciare, proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale, vengono disciplinate con regolamento di esecuzione della presente legge. >>.