LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 140
 (Norme procedurali, finanziarie e di sanatoria per il
completamento della ricostruzione delle zone terremotate)
1. Nell'ambito del processo di completamento della ricostruzione e di sviluppo delle zone terremotate, l'Amministrazione regionale, tramite la Segreteria Generale Straordinaria, è autorizzata a finanziare le Comunità montane, la Comunità collinare e i Consorzi di sviluppo industriale per la costruzione, l'acquisto e l'eventuale ripristino, miglioramento e adattamento di immobili da assegnare in locazione o ad altro titolo a soggetti imprenditori per fini produttivi.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nel territorio dei Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con DPGR 0714/Pres del 20 maggio 1976, e successive modifiche ed integrazioni, nonché in quello dei Comuni classificati danneggiati con il medesimo provvedimento purché ricompresi, anche in parte, nei territori delle Comunità montane e della Comunità collinare.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i finanziamenti necessari per gli interventi di miglioramento e di adeguamento impiantistico degli alloggi a carattere definitivo ricevuti in donazione dai Comuni nell'ambito delle iniziative di solidarietà nazionale ed internazionale conseguenti agli eventi sismici del 1976.
5. Le domande di finanziamento di cui al comma 4 sono presentate dai Comuni interessati alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da un progetto preliminare delle opere da realizzare con un preventivo di spesa.
6. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato alla ricostruzione, stabilisce l'entità dei finanziamenti di cui al comma 4, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.
7. Per gli interventi di cui al comma 4 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
8. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
9. Per il completamento del recupero del patrimonio immobiliare danneggiato dagli eventi sismici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 10 contributi annui costanti per l'acquisto, il recupero, l'adeguamento tecnologico, strutturale e funzionale anche per diverse destinazioni di immobili già adibiti ad attività ricreative o culturali, danneggiati dagli eventi sismici e presso i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ripristinata l'attività preesistente.
10. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 9 i Comuni classificati disastrati con il DPGR 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni.
11. Le domande di concessione dei contributi previsti dal comma 9 sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 12.
12. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato alla ricostruzione, stabilisce l'entità dei contributi di cui al comma 9, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.
13. La spesa riconosciuta ammissibile comprende una quota non superiore al dodici per cento del costo delle opere di cui al comma 9 per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per l'intervento stesso.
14. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzato, a partire dall'anno 1998, il limite decennale di spesa di lire 800 milioni.
15. Le annualità relative al limite di spesa di cui al comma 14 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1998 al 2000. Le ulteriori annualità saranno iscritte negli esercizi successivi.
16. Al fine di completare il recupero del patrimonio immobiliare danneggiato dagli eventi sismici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti ai soggetti di cui ai commi 17 e 18 per il recupero totale o parziale di immobili fortificati, assoggettati a vincolo di interesse storico- artistico ai sensi della legge 1089/1939, nei quali, alla data degli eventi sismici, risultavano in atto destinazioni ad uso abitativo o produttivo, ancorché non esclusive, anche se utilizzati da terzi purché ubicati nei Comuni classificati disastrati con il DPGR 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato effettuato l'intervento di recupero. Nell'ambito dell'intervento di recupero possono essere effettuati anche gli interventi indicati dall'articolo 9, comma 44, della legge regionale 3/1998.
17. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 16 i proprietari degli immobili che realizzino, nell'ambito dell'intervento di recupero, il ripristino delle destinazioni abitative o produttive e degli altri spazi eccedenti tali destinazioni, da utilizzare dal Comune competente per territorio, previa stipula di apposita convenzione, per un periodo non inferiore a trenta anni.
18. I contributi di cui al comma 16 possono essere altresì concessi ai Comuni che acquistano in proprietà tali immobili per destinarli a finalità istituzionali, culturali, sociali o ricreative. A tal fine dovrà essere predisposta un'apposita relazione, da allegare alla domanda di contributo, che illustri compiutamente le destinazioni individuate, nonché la forma di futura gestione.
19. Le domande di concessione dei contributi previsti dal comma 16 sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 20. La domanda è corredata da un progetto preliminare delle opere da realizzare e da un preventivo di spesa.
20. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato alla ricostruzione, stabilisce l'entità dei contributi di cui al comma 16, i criteri e le modalità per la loro concessione, nonché le condizioni per la stipula di un apposito accordo di programma sottoscritto anche dall'eventuale soggetto gestore e che preveda finalità, forme, modalità di partecipazione finanziaria alla gestione e durata della stessa.
21. La spesa riconosciuta ammissibile comprende una quota non superiore al dodici per cento dell'importo dell'intervento di recupero di cui al comma 16 per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché gli oneri derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per l'intervento stesso. Nell'ipotesi di cui al comma 18 essa comprende altresì l'onere per l'acquisto dell'immobile.
22. I contributi di cui al comma 16 sono cumulabili con altre analoghe provvidenze concesse o da concedere dallo Stato e da altri Enti pubblici, anche in base alle leggi di intervento nelle zone terremotate.
23. Ai procedimenti contributivi di cui al comma 16, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
24. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzato, a partire dall'anno 1998, il limite di spesa decennale di lire 1.000 milioni.
25. Le annualità relative al limite di spesa di cui al comma 24 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1998 al 2000. Le ulteriori annualità saranno iscritte negli esercizi successivi.
26. Sono confermati, a tutti gli effetti, i finanziamenti concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per il ripristino degli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, ancorché l'insorgenza, in corso d'opera, di eventi dannosi accidentali abbia determinato l'impossibilità di recupero degli edifici medesimi.
27. Per gli edifici considerati al comma 26, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in via integrativa, i maggiori oneri necessari a garantire il raggiungimento della completa funzionalità degli edifici medesimi, anche attraverso interventi ricostruttori.
28. Le domande dirette a conseguire i finanziamenti integrativi di cui al comma 27 sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
29. Per i maggiori oneri previsti dal comma 27, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni al Comune di Venzone per il primo impianto e l'avvio del Centro di documentazione sui danni sismici e sul restauro delle strutture architettoniche, istituito nell'ambito del Museo della Terra di Venzone.
31. Per conseguire la sovvenzione straordinaria di cui al comma 30, il Comune presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione descrittiva dell'iniziativa nonché di un preventivo di spesa.
32. Per la sovvenzione di cui al comma 30, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Venzone, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene i limiti di oggetto e d'importo
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria di lire 75 milioni al Circolo Culturale << Pradis Grotte >> per l'allestimento dell'edificio destinato ad attività museali e culturali site in località.
34. Per conseguire la sovvenzione di cui al comma 33, l'Associazione interessata presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione descrittiva degli interventi e da un preventivo di spese.
35. Per l'erogazione della sovvenzione di cui al comma 33, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Clauzetto anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene i limiti di oggetto e d'importo.
36. Per l'intervento di cui al comma 33 trova applicazione, per quanto compatibile, il Titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
37. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di lire 75 milioni a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
38. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8736 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VI - con la denominazione << Sovvenzione straordinaria al Comune di Venzone per il primo impianto e l'avvio del Centro di documentazione sui danni sismici e sul restauro delle strutture architettoniche >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1998.
39. Per gli interventi di cui ai commi 1, 4, 9, 16 e 30 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
40. Al fine di esaminare ed approfondire i problemi emergenti nel processo di completamento della ricostruzione e di sviluppo delle zone terremotate, in un quadro multilaterale che raccordi le competenze del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, delle Amministrazioni locali e dello Stato, è istituita la Consulta per i problemi della ricostruzione con il compito di formulare proposte e di fornire orientamenti agli organi istituzionali della Regione per un'efficace azione legislativa ed amministrativa volta a dare definitiva soluzione ai problemi ancora aperti.
41. La Consulta è organismo del Consiglio regionale, ha sede presso la rappresentanza della Regione in Udine, via San Francesco 4 e presenta semestralmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività e sullo stato del processo di completamento della ricostruzione delle zone terremotate.
42. La Consulta è composta:
a) dal Presidente della Commissione permanente competente in materia del Consiglio regionale, in qualità di Presidente;
b) dall'Assessore delegato alla ricostruzione;
c) dal Presidente dell'Associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, con funzioni vicarie;
d) da un rappresentante per ciascuno dei Gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale;
e) da un rappresentante delle sezioni regionali dell'ANCI, UPI e UNCEM;
f) da tre rappresentanti dell' Associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato;
43. Il Presidente dell'Associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato può essere delegato, anche in via permanente, a presiedere la Consulta.
44. Partecipano ai lavori della Consulta il Segretario Generale Straordinario per la ricostruzione del Friuli ed il Dirigente del Servizio Affari Generali e della consulenza della Segreteria Generale Straordinaria.
45. Le funzioni di segreteria della Consulta sono assicurate da un dipendente regionale, avente qualifica non inferiore a quella di consigliere, designato dal Presidente della Consulta ovvero dal delegato permanente a presiederla.
46. Con provvedimento di convocazione della Consulta, possono essere di volta in volta invitati a partecipare ai lavori, con riferimento agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, gli Assessori regionali eventualmente interessati, assistiti dai Direttori regionali e funzionari competenti, i Parlamentari eletti nelle circoscrizioni regionali, i Sindaci dei Comuni terremotati, i Presidenti degli enti pubblici territoriali ed istituzionali della Regione, nonché esperti esterni all'Amministrazione regionale i quali, per la specifica competenza posseduta, possono portare un utile contributo ai lavori della Consulta.
47. La Consulta è convocata su .iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei componenti.
48. La convocazione avviene mediante avviso, sottoscritto dal Presidente, da comunicarsi a ciascuno dei componenti almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi eccezionali di comprovata urgenza. All'avviso di convocazione deve essere allegato l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare.
49. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti appartenenti alle categorie indicate dalle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 42 e le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
50. Ai componenti esterni appartenenti alle categorie indicate dalle lettere c), e) ed f) del comma 42 compete il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
51. Gli oneri derivanti dal comma 50 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
52. Le domande di finanziamento eventualmente presentate oltre i termini di legge fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del combinato disposto degli articoli 75 e 76 della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, dagli enti pubblici diversi dai Comuni per la realizzazione di opere ed impianti pubblici nelle zone terremotate, sono fatte salve agli effetti del conseguimento dei relativi benefici, anche in deroga all'ordine delle competenze derivanti dalla classifica delle opere ed impianti pubblici medesimi.
53. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i contributi concessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2/1982, come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 26/1988 a favore di soggetti che, muniti di ogni altro requisito di legge, abbiano acquistato solamente la nuda proprietà dell'alloggio danneggiato dagli eventi sismici, anziché la proprietà piena ed esclusiva.
54. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai provvedimenti di concessione fatti salvi a norma del comma 53, sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione dei provvedimenti di autotutela sono loro restituite su domanda da presentarsi al Comune entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
55. Gli oneri derivanti dal comma 54 fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
56. Le domande di cui all'articolo 39, comma 3, della legge regionale 40/1996, pervenute in ritardo alla Segreteria Generale Straordinaria per il tramite del Comune, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve agli effetti contributivi, purché presentate al Comune medesimo entro i termini utili ivi fissati.
57. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge sulle domande indicate al comma 56 per ragioni connesse alla loro tardiva acquisizione agli atti della Segreteria Generale Straordinaria, sono annullati e, per l'effetto, le domande introduttive dei procedimenti contributivi sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi, fermo restando ogni altro requisito richiesto dalle vigenti disposizioni.
58. Gli interventi di ricostruzione delle unità immobiliari realizzate con i contributi della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, direttamente dai soggetti interessati o dai Comuni in seguito a delega dei soggetti stessi, su aree a questi assegnate in via provvisoria dal Comune in pendenza delle procedure espropriative, sono fatti salvi agli effetti urbanistico-edilizi e contributivi, in seguito alla cessione in proprietà agli aventi diritto delle unità immobiliari ricostruite, ancorché all'origine le concessioni edilizie ed i provvedimenti di concessione dei contributi siano stati intestati al nome dei soggetti privati in assenza del requisito della titolarità del diritto reale sui terreni interessati dalla ricostruzione.
59. Le assegnazioni di finanziamento disposte a domanda di parte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alle opere pubbliche di competenza dei Comuni, ai sensi degli articoli 20, 21, 40 e 75 della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, in difetto del programma annuale adottato nelle forme di legge, possono essere confermate dalla Segreteria Generale Straordinaria sulla base dell'acquisizione successiva del programma sopra indicato.
60. I Comuni che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano dovuto effettuare interventi di rifacimento del manto di copertura degli edifici ricostruiti negli ambiti unitari o su delega degli interessati, a causa di carenze progettuali o costruttive evidenziatesi in occasione di condizioni atmosferiche, particolarmente avverse, possono ottenere il rimborso delle relative spese presentando alla Segreteria Generale Straordinaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata della documentazione giustificativa.
61. Per le spese di cui al comma 60, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
62. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di lire 60 milioni a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
63. Non si fa luogo alla revoca dei finanziamenti erogati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 71 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 28 della legge regionale 50/1990, in favore di cooperative edilizie a proprietà divisa che si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa, ancorché alla predetta data gli alloggi finanziati non siano stati ultimati o non si siano potuti assegnare ai soci prenotatari in conformità all'oggetto sociale.
64. Per gli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie indicate al comma 63, che risultino ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, i commissari liquidatori hanno facoltà di chiedere all'Amministrazione regionale l'erogazione della rata di saldo dei finanziamenti concessi, dietro presentazione della documentazione prevista dall'articolo 72 della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni.
65. Per gli alloggi rimasti inultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti di cui all'articolo 71 della legge regionale 63/1977, sono riconosciuti, in via definitiva, per l'importo corrispondente alle somme erogate alle cooperative edilizie fino alla predetta data e le quote di finanziamento non ancora corrisposte alla data medesima sono revocate dalla Segreteria Generale Straordinaria.
66. In deroga ai divieti posti dalle vigenti disposizioni di intervento nelle zone terremotate, i commissari liquidatori delle cooperative edilizie sono autorizzati ad alienare gli alloggi realizzati con i finanziamenti previsti dalla legge regionale 63/1977, ancorché non ultimati.
67. In luogo delle anticipazioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 52/1988, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti ivi previsti o ai loro successori per causa di morte, al di fuori dei casi indicati al comma 68, contributi in conto capitale di importo pari a lire 25 milioni per alloggio, senza necessità di prestazione di garanzia reale o personale.
68. Le anticipazioni erogate agli aventi diritto dall'Amministrazione regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 52/1988, come modificata dalla legge regionale 48/1991, sono convertite in contributi in conto capitale per l'ammontare delle somme effettivamente erogate a ciascun socio. L'importo complessivo delle rate di ammortamento rimborsate semestralmente all'Amministrazione regionale fino alla data di entrata in vigore della presente legge, al netto degli interessi eventualmente corrisposti per ritardato pagamento, sono computate in aumento del contributo previsto dal comma 70.
69. In conseguenza della conversione delle anticipazioni a norma del comma 68, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad abbandonare le azioni, eventualmente intraprese prima della data di entrata in vigore della presente legge, volte ad escutere le garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 52/1988.
70. In favore dei soggetti indicati al comma 73, nonché dei soggetti beneficiari delle anticipazioni convertite a norma del comma 68, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, anche in deroga al divieto di cumulo previsto dalle vigenti disposizioni, un ulteriore contributo in conto capitale, determinato ai sensi dei commi 71 e 72, senza necessità di prestazione di garanzia reale o personale, allo scopo di consentire l'acquisto della proprietà degli alloggi inseriti nell'attivo di liquidazione.
71. Per gli alloggi muniti del certificato di abitabilità, il contributo di cui al comma 70 è determinato nella percentuale del cinquanta per cento della spesa ammissibile, definita avuto riguardo al prezzo di acquisto non superiore al valore di stima attribuito dall'autorità giudiziaria in sede di esecuzione immobiliare, al netto delle somme già versate o comunque dovute dai soci alle cooperative edilizie, ed altresì al netto delle somme relative ai contributi di cui al comma 67 e alle anticipazioni convertite a norma del comma 68.
72. Per gli alloggi non ultimati, privi del certificato di abitabilità, il contributo di cui al comma 70 è finalizzato anche al completamento dei lavori ed è determinato nella percentuale dell'ottanta per cento della spesa ammissibile definita al comma 71, avuto riguardo al valore di stima attribuito dall'autorità giudiziaria incrementato di un terzo, corrispondente al costo forfetario dei lavori di ultimazione.
73. Ai fini della concessione dei contributi indicati al comma 67, le domande sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite i commissari liquidatori delle cooperative edilizie:
a) dai soci prenotatari degli alloggi, sempreché non abbiano già beneficiato dell'anticipazione regionale di cui all'articolo l della legge regionale 52/1988, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 48/1991;
b) da almeno un successore per causa di morte dei soci prenotatari dei singoli alloggi, sempreché non abbiano già beneficiato dell'anticipazione regionale indicata alla lettera a).
(3)
74. Ai fini della concessione dei contributi indicati al comma 70, le domande sono presentate, negli stessi termini e con le medesime modalità dai soggetti indicati al comma 73, nonché dai soggetti beneficiari delle anticipazioni convertite a norma del comma 68. Le domande devono essere corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'importo complessivo delle rate semestrali di ammortamento eventualmente rimborsato ai sensi della legge regionale 52/1988, e successive modifiche ed integrazioni.
75. I soggetti previsti dal comma 73 devono presentare, con le modalità ivi previste, un'unica domanda diretta a conseguire i benefici indicati ai commi 67 e 70.
76. In caso di decesso del richiedente prima che sia stato emesso il decreto di concessione dei contributi indicati ai commi 67 e 70, la relativa domanda può essere ripetuta, con le modalità indicate al comma 73 e negli stessi termini ivi previsti, da almeno un successore per causa di morte del soggetto deceduto.
77. La domanda presentata o ripetuta a norma dei commi dal 73 al 76, deve contenere la dichiarazione che si intende conseguire la proprietà dell'alloggio cooperativo inserito nell'attivo di liquidazione.
78. Il contributo previsto dal comma 67, nonché quello indicato al comma 70 eventualmente maggiorato a norma del comma 68 dell'importo complessivo, delle rate di ammortamento rimborsate semestralmente all'Amministrazione regionale fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono concessi, anche cumulativamente, dalla Segreteria Generale Straordinaria, dietro presentazione dell'atto di acquisto dell'alloggio e di una dichiarazione rilasciata dai commissari liquidatori attestante l'entità della spesa ammessa a contributo, come definita ai commi 71 e 72. L'erogazione dei medesimi contributi è disposta in un'unica soluzione per gli alloggi muniti del certificato di abitabilità e, per gli altri alloggi, secondo le seguenti modalità:
a) in ragione dell'ottanta per cento del contributo, contestualmente all'emissione del decreto di concessione;
b) per la parte residua, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed il rilascio del certificato di abitabilità.
79. L'acquisto del diritto di proprietà degli alloggi da parte dei soci o dei loro aventi causa produce gli stessi effetti dell'assegnazione e dispiega altresì efficacia sanante nei confronti dei finanziamenti disposti dall'Amministrazione regionale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per la realizzazione degli alloggi medesimi.
79 bis. Per le finalità di cui al comma 79 e al fine di assicurare la rapida conclusione delle relative procedure amministrative e la completa allocazione degli alloggi, i commissari liquidatori invitano gli aventi diritto alla cessione delle unità immobiliari ricostruite a manifestare, entro novanta giorni dalla data di notifica dell'invito stesso, l'interesse a ottenere il trasferimento della proprietà delle rispettive unità. Nell'ipotesi in cui l'interesse debba essere espresso sulla stessa unità immobiliare da più soggetti, in caso di inerzia di uno di essi, la cessione può avvenire per l'intero in favore di colui che si assume tutti gli oneri connessi. Le unità immobiliari per le quali non sia stato manifestato l'interesse all'assegnazione possono essere cedute a terzi e i relativi corrispettivi di cessione versati nel capitolo 1450 di entrata del bilancio regionale sino a concorrenza degli importi contributivi già erogati.
79 ter. I commissari liquidatori, per gli adempimenti di cui al comma 79 bis, invitano gli aventi diritto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).
79 quater. In presenza di disagiate condizioni di carattere economico sociale degli aventi diritto, attestate da dichiarazione del Sindaco del Comune nel cui territorio sono ubicati gli alloggi realizzati, i commissari liquidatori, per il perfezionamento dei relativi contratti di compravendita, sono autorizzati ad anticipare le somme dovute dai soggetti interessati, somme che verranno restituite, anche in supero dell'ammontare spettante, dal servizio regionale competente in sede di concessione del contributo di cui al comma 78.
80. Trovano applicazione nei confronti dei beneficiari dei contributi del presente articolo le disposizioni contenute nell'articolo 66 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 48/1991. I divieti quinquennali ivi previsti decorrono dalla data del decreto di concessione per gli alloggi muniti del certificato di abitabilità e dalla data del rilascio del predetto certificato per gli alloggi non ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.
81. Per le finalità previste dai commi 64, 65, 67, 70 e 78 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni a carico del capitolo 8713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo e la cui denominazione è modificata con la sostituzione della parola << Anticipazioni >> con la parola << Contributi >> e l'aggiunta in fine, dopo la parola << liquidazione >>, della locuzione << ovvero acquisiscono tali unità abitative dalle stesse >>.
82. Per le finalità previste dal combinato disposto degli articoli 8 e 10 della legge regionale 30/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 63/1983, nonché per le finalità di cui all'articolo 40 della legge regionale 63/1977, è autorizzata la spesa di lire 35.950 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
83. Per le finalità previste dagli articoli 10, comma 5, e 11, comma 5, della legge regionale 40/1996, nonché per le finalità previste dal comma 33 dell'articolo 138, è autorizzata la spesa di lire 8.600 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Spilimbergo un finanziamento per il completamento dei lavori di recupero dell'immobile denominato Palazzo di Sopra in Spilimbergo.
85. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 84, il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
86. Per l'intervento di cui al comma 84, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti del Comune interessato, anche in deroga alle vigenti norme per quanto attiene ai limiti di oggetto ed importo.
87. Per l'istruttoria delle domande, la concessione ed erogazione del finanziamento di cui al comma 84, trovano applicazione le disposizioni del Titolo V della legge regionale 63/1977.
88. Per le finalità di cui al comma 84 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è aumentato di pari importo per l'anno 1998.
89. Per le finalità previste dagli articoli 75 e 76 della legge regionale 63/1977, come integrati dai commi 1 e 52, è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
90. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Udine per il completamento dei lavori di consolidamento e restauro del compendio della Chiesa Metropolitana di Udine.
91. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 90, il legale rappresentante della Parrocchia di Santa Maria Assunta deve presentare domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
92. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 90, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977 e successive modifiche ed integrazioni.
93. Per l'intervento di cui al comma 90, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco di Udine, anche in deroga ai limiti di oggetto e di importo.
94. Per le finalità previste dal comma 90 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8737 (2.1.242.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Udine per il completamento dei lavori di consolidamento e restauro del compendio della Chiesa Metropolitana di Udine >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1998.
95. Al maggior onere di complessive lire 86.773 milioni per l'anno 1998, derivante dalle autorizzazioni di spesa del presente Titolo, nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, si provvede:
a) per lire 24.000 milioni mediante storno di pari importo delle quote del limite d'impegno autorizzato dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale 58/1990, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 8657 del precitato stato di previsione della spesa, non utilizzate al 31 dicembre 1997 e trasferite, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 11 febbraio 1998, n. 11;
b) per lire 19.200 milioni mediante storno di pari importo delle quote del limite d'impegno autorizzato dall'articolo 3, comma 13, della legge regionale 58/1990, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 8664 del precitato stato di previsione della spesa, non utilizzate al 31 dicembre 1997 e trasferite, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 11 febbraio 1998, n. 11;
c) per lire 41.890 milioni mediante prelevamento dal capitolo 8960 del precitato stato di previsione della spesa di pari importo corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 11 febbraio 1998, n. 14;
d) per lire 1.683 milioni mediante prelevamento dal capitolo 8961 del precitato stato di previsione della spesa di pari importo corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 11 febbraio 1998, n. 12.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 4, comma 100, L. R. 1/2004
2Derogata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 136, L. R. 1/2005
3Derogata la disciplina del comma 73 da art. 7, comma 1, L. R. 24/2005
4Integrata la disciplina del comma 76 da art. 7, comma 1, L. R. 24/2005
5Comma 79 bis aggiunto da art. 4, comma 15, L. R. 15/2014
6Comma 79 ter aggiunto da art. 4, comma 15, L. R. 15/2014
7Comma 79 quater aggiunto da art. 4, comma 15, L. R. 15/2014