LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 139
 (Ulteriori norme d'intervento nelle zone terremotate del
Friuli)
1. 
( ABROGATO )
(4)
2. 
( ABROGATO )
(5)
4. 
( ABROGATO )
(6)
5. 
( ABROGATO )
(7)
6. 
( ABROGATO )
(8)
7. 
( ABROGATO )
(9)
8. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, in deroga alle vigenti disposizioni, per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate, il rilascio del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, ovvero l'accertamento dello stato dei lavori sulla base del quale viene erogata la rata di saldo del contributo tiene luogo a tutti gli effetti del certificato di abitabilità o agibilità, ferma restando la conformità delle opere realizzate alle prescrizioni urbanistico- edilizie.
9. Le disposizioni del comma 8 trovano applicazione anche alle unità immobiliari e agli edifici pubblici ultimati prima della data di entrata in vigore della presente legge o per i quali, alla medesima data, sia stata erogata la rata di saldo del contributo.
10. Limitatamente agli interventi edilizi ed infrastrutturali eseguiti direttamente dalla Segreteria Generale Straordinaria su richiesta dei Comuni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare le economie contributive eventualmente conseguite durante l'esecuzione dei lavori di un lotto di appalto per rimborsare ai Comuni le spese di esproprio relative ad altri lotti d'appalto di una medesima opera.
11. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni contenute nel comma 10.
12. In via di interpretazione autentica, gli alloggi ricevuti in donazione dai Comuni nell'ambito della solidarietà nazionale ed internazionale conseguente agli eventi sismici del 1976, nonché alla catastrofe del Vajont del 1963, rientrano nella previsione normativa di cui all'articolo 47, secondo comma, lettera d), della legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, e possono essere assegnati o alienati in conformità alle clausole del contratto di donazione.
13. 
( ABROGATO )
(2)
14. 
( ABROGATO )
(3)
15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 trovano applicazione per i rendiconti dei funzionari delegati relativi agli esercizi finanziari trascorsi e sino all'esercizio 1991.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cividale del Friuli i finanziamenti necessari per il recupero e il consolidamento antisismico dell'edificio annesso al Duomo, già adibito a sagrestia, sale ed archivio del Capitolo.
17. Il recupero di cui al comma 16 può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento al fine di adibire l'edificio a sede museale per la valorizzazione del patrimonio storico artistico legato alla tradizione ecclesiastica patriarcale.
18. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 16 il legale rappresentante della Parrocchia di Santa Maria Assunta deve presentare domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19. La concessione del finanziamento di cui al comma 16 è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d'uso dell'edificio per un periodo non inferiore a dieci anni.
20. Per gli interventi di cui al comma 16, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Cividale del Friuli anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
21. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8732 (2.1.242.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cividale del Friuli per il recupero e il consolidamento antisismico dell'edificio annesso al Duomo >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1998.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Zuglio i finanziamenti necessari per la dotazione della Pieve di San Pietro di adeguata viabilità di accesso, di parcheggi e di servizi igienici.
23. Per conseguire i finanziamenti di cui al comma 22, il Comune presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
24. Per gli interventi di cui al comma 22 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
25. Per i finanziamenti di cui al comma 22, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Zuglio anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
26. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di lire 1.278 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 il cui stanziamento è elevato di pari importo.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla provincia veneta di Sant'Antonio da Padova dell'Ordine dei Frati Minori un finanziamento straordinario per il completamento della ricostruzione del complesso edilizio relativo al convento-santuario di Sant'Antonio da Padova, sito in Gemona del Friuli, già in parte finanziato in base alle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
28. La domanda per accedere al finanziamento indicato al comma 27 è presentata al Comune di Gemona del Friuli entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
29. La concessione del finanziamento indicato al comma 27 è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d'uso del complesso edilizio per un periodo non inferiore a dieci anni.
30. Per le finalità del comma 27 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Gemona del Friuli, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
31. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 27 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
32. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di lire 480 milioni a carico del capitolo 8678 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone i finanziamenti necessari al completamento funzionale dell'edificio denominato << ex casa Gerometta >>, già assistito dai benefici previsti dall'articolo 8 della legge regionale 30/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, da destinare a fini istituzionali.
34. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone un finanziamento necessario per realizzare in Comune di Maniago, anche per lotti funzionali, un edificio scolastico da adibire a sede dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato << Zanussi >> di lire 6.000 milioni e un finanziamento di lire 6.000 milioni a parziale copertura delle spese necessarie all'adeguamento e al miglioramento ai fini della sicurezza, anche mediante accordi di programma, della viabilità di accesso alla Val Tramontina, con interventi sulla SS 552 nel tratto montano.
35. 
( ABROGATO )
36. Per conseguire i finanziamenti di cui ai commi 33, 34 e 35 la Provincia interessata presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le domande eventualmente già presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
37. Per le finalità previste dai commi 33, 34 e 35 è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 1.000 milioni, lire 12.000 milioni e lire 2.000 milioni, per un importo complessivo di lire 15.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Comune di Lusevera per la realizzazione della nuova accessibilità in sicurezza e delle connesse opere di consolidamento per l'ampliamento del percorso di visita nel compendio delle Grotte di Villanova.
39. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 38 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
40. Per l'intervento di cui al comma 38 l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti del Sindaco del Comune interessato, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
41. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione << Comunità di Rinascita >>, con sede a Tolmezzo, un finanziamento per il ripristino e l'adeguamento impiantistico e funzionale della sede della Comunità sita in Tolmezzo e destinata a finalità assistenziali di carattere socio-sanitario.
43. La domanda per accedere al finanziamento indicato al comma 42 è presentata al Comune di Tolmezzo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
44. La concessione del finanziamento di cui al comma 42 è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d'uso dell'edificio per un periodo non inferiore a dieci anni.
45. Per le finalità di cui al comma 42 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tolmezzo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
46. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 42, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
47. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni a carico del capitolo 8677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Treppo Carnico un finanziamento di lire 350 milioni per il riattamento, l'ampliamento e la riqualificazione funzionale di un edificio comunale destinato a finalità museali, già fatto oggetto dei benefici previsti dalla legge regionale 63/1977.
49. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 48, il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
50. Per l'intervento di cui al comma 48 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti del Sindaco del Comune interessato, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
51. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana Valli del Natisone i finanziamenti necessari per il completamento del Centro servizi comunitari e del Museo etnologico.
53. Per conseguire i finanziamenti di cui al comma 52, la Comunità montana presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
54. Per i finanziamenti di cui al comma 52, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del presidente della Comunità montana Valli del Natisone, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
55. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Venzone un finanziamento di lire 2.000 milioni per l'esecuzione dei lavori di consolidamento e completamento delle mura di cinta medievali del centro storico, nonché delle opere di consolidamento delle mura di sostegno del fossato, danneggiate dagli eventi sismici del 1976, comprese le opere di protezione e di sistemazione dei siti attigui al compendio storico-murario.
57. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 56 il Comune di Venzone presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
58. Per gli interventi di cui al comma 56 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Venzone anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
59. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Villa Santina i finanziamenti necessari per la ristrutturazione, il miglioramento, l'adattamento e l'ampliamento dell'edificio destinato a sede della scuola media, allo scopo di dotare il complesso scolastico di un adeguato servizio di refezione-mensa, nonché di una nuova palestra idonea a soddisfare esigenze di carattere comprensoriale.
61. Per conseguire i finanziamenti di cui al comma 60, il Comune presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
62. Per i finanziamenti di cui al comma 60, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Villa Santina, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
63. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1998.
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di S.M. Maggiore e S. Pellegrino di Meduno-Navarons i finanziamenti necessari per il recupero e il consolidamento antisismico del campanile annesso alla Chiesa parrocchiale di San Pellegrino in Navarons di Meduno.
65. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 64 il legale rappresentante della Parrocchia interessata presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
66. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 64 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
67. Per gli interventi di cui al comma 64 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Meduno, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
68. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di lire 330 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8734 (2.1.242.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento alla Parrocchia di S.M. Maggiore e S. Pellegrino di Meduno-Navarons per il recupero ed il consolidamento antisismico del campanile >> e con lo stanziamento di lire 330 milioni per l'anno 1998.
69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana delle Valli del Torre ovvero al Comune di Nimis un finanziamento di lire 1.200 milioni per la bonifica di aree artigianali-industriali in Comune di Nimis interessate da impianti produttivi obsoleti non recuperabili, nonché per la realizzazione, sulla aree stesse, di un immobile da assegnare in locazione o ad altro titolo a soggetti imprenditori per fini produttivi.
70. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 69, la Comunità montana ovvero il Comune di Nimis presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
71. Per il finanziamento di cui al comma 69, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Presidente della Comunità montana delle Valli del Torre ovvero al Sindaco del Comune di Nimis, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
72. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 69 fanno carico al capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
73. Per gli interventi di cui ai commi 16, 33, 34, 35, 38, 48, 52, 56, 60 e 69 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia decanale di Tarvisio i finanziamenti necessari per il consolidamento della torre campanaria e per la messa a norma degli impianti della chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo.
75. Per conseguire i finanziamenti di cui al comma 74 il legale rappresentante della Parrocchia interessata presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
76. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 74, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
77. Per gli interventi di cui al comma 74, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tarvisio, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
78. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8735 (2.1.242.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento alla Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Tarvisio per il consolidamento della torre campanaria e la messa a norma degli impianti della Chiesa parrocchiale >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1998.
Note:
1Parole aggiunte al comma 12 da art. 7, comma 24, L. R. 2/2000
2Comma 13 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
3Comma 14 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
4Comma 1 abrogato da art. 12, comma 9, L. R. 12/2003
5Comma 2 abrogato da art. 12, comma 9, L. R. 12/2003
6Comma 4 abrogato da art. 4, comma 98, L. R. 1/2004
7Comma 5 abrogato da art. 4, comma 98, L. R. 1/2004
8Comma 6 abrogato da art. 4, comma 98, L. R. 1/2004
9Comma 7 abrogato da art. 4, comma 98, L. R. 1/2004
10Comma 35 abrogato da art. 5, comma 105, L. R. 1/2007
11Comma 69 interpretato da art. 4, comma 14, L. R. 9/2008