LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 132
 (Cessione alloggi del disciolto ENLRP)
1. Gli alloggi indicati alla lettera b) dell'articolo 3 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, passati alla Regione ai sensi dello stesso decreto e da quest'ultima trasferiti agli Istituti Autonomi per le Case Popolari in esecuzione della legge regionale 8 giugno 1993, n. 34, possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari o loro familiari conviventi, i quali li conducano a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento del canone e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto.
2. La cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 avviene su richiesta degli aventi diritto che possono esercitare tale facoltà entro il 31 dicembre 1999.
3. Lo IACP, accertata la sussistenza delle condizioni per l'alienazione, accoglie la domanda dandone notizia agli interessati entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della stessa.
4. La deliberazione di cessione deve essere adottata entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di cessione.
5. La stipulazione del contratto deve intervenire entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma 4.
6. Il Consiglio di amministrazione dello IACP è tenuto a presentare all'organo vigilante, contestualmente al bilancio consuntivo, una relazione che evidenzi i casi di mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, le motivazioni dello stesso e le eventuali responsabilità e le azioni svolte per dare corretta attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
7. Salva l'applicazione delle più favorevoli disposizioni previste da leggi dello Stato, il prezzo di cessione in proprietà dell'alloggio è determinato dallo IACP ai sensi del disposto di cui al primo comma dell'articolo 70 della legge regionale 75/1982.
8. Il prezzo determinato ai sensi del comma 7, viene ridotto di una percentuale pari al 65 per cento quando il richiedente sia un lavoratore dipendente o pensionato e al 50 per cento negli altri casi, indipendentemente dalle qualità personali del richiedente.
9. Nella determinazione del prezzo di cessione in proprietà, gli enti sono autorizzati a detrarre dal predetto valore le eventuali migliorie apportate dall'assegnatario.
10. Il pagamento del prezzo può avvenire in un'unica soluzione o ratealmente in non più di 240 rate mensili. Nel caso di pagamento rateale del prezzo, il richiedente deve anticipare in contanti il 25 per cento dello stesso. Sulle rate da corrispondere per il pagamento residuo è dovuto un interesse, calcolato su base annua, pari all'8 per cento.
11. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto di stipula del contratto; a garanzia del pagamento delle rate del prezzo, l'ente cedente iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto.
12. Le somme ricavate dalle cessioni - detratti gli importi necessari all'anticipata estinzione dei mutui eventualmente contratti per la costruzione degli alloggi ceduti - sono destinate esclusivamente all'acquisto, al recupero ed alla costruzione di alloggi di edilizia sovvenzionata.
12 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche agli alloggi già in gestione al disciolto Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (ENLRP).
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 64, comma 1, L. R. 9/1999
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 64, comma 2, L. R. 9/1999
3Comma 12 bis aggiunto da art. 64, comma 3, L. R. 9/1999