LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 131
 (Ulteriori norme in materia di cessione di beni patrimoniali
pubblici)
1. 
( ABROGATO )
(2)
2. Per le procedure espletate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non si sia proceduto alla redazione di un atto ricognitivo e qualora sussistano le condizioni relative alla destinazione dei beni di cui al comma 1, le procedure medesime possono essere regolarizzate con la redazione dell'atto ricognitivo, con le modalità parimenti previste dal comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera h), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.