LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 13
 (Disposizioni in materia di Corpo forestale regionale.
Modifiche alle leggi regionali 53/1981, 7/1988 e 20/1996)
1.
All'articolo 27 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 54/1983, dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:
<< Assume la qualifica di agente di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di coadiutore- guardia del Corpo forestale regionale.
Assume la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di:
a) dirigente ispettore forestale, funzionario ispettore forestale, consigliere ispettore forestale del Corpo forestale regionale;
b) consigliere forestale;
c) segretario - maresciallo del Corpo forestale regionale;
d) coadiutore-guardia del Corpo forestale regionale in possesso dei requisiti di cui al comma successivo.
La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è, altresì, attribuita al personale appartenente alla qualifica di coadiutore-guardia del Corpo forestale regionale che abbia maturato un'anzianità di servizio pari ad almeno 15 anni e che abbia superato un apposito corso di formazione per ufficiali di polizia giudiziaria, la cui durata e le cui modalità di effettuazione sono stabilite con apposito regolamento. >>.

2.
L'articolo 56 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, è sostituito dal seguente:
<< Art. 56
 
1. Il servizio esterno di vigilanza e prevenzione svolto dal personale del Corpo forestale regionale è un servizio armato, il cui svolgimento è disciplinato da apposito regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 73, terzo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il personale del Corpo forestale regionale a cui il Commissario del Governo nella Regione abbia riconosciuto la qualifica di agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 3, secondo comma, del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, porta, senza licenza, le armi fornite in dotazione dall'Amministrazione regionale.
3. Al personale del Corpo forestale regionale ed a quello ittico è fornito dall'Amministrazione regionale il vestiario e l'equipaggiamento necessario all'espletamento del servizio, ivi incluso l'armamento previsto in dotazione unitamente alle idonee attrezzature d'uso e custodia.
4. Le spese relative all'acquisto dell'armamento, nonché alla relativa manutenzione e riparazione, purché non conseguenti a colpa del dipendente, sono a carico dell'Amministrazione regionale. Sono pure a carico dell'Amministrazione regionale gli oneri assicurativi per i rischi connessi e conseguenti all'uso dell'arma in dotazione agli appartenenti al personale di cui al comma 1.
5. Risultano, altresì, a carico dell'Amministrazione regionale le spese relative all'iscrizione ed alla frequenza ai corsi di cui alla legge 28 maggio 1981, n. 286.
6. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti le caratteristiche, la quantità ed il periodo minimo dell'uso del vestiario e dell'equipaggiamento. >>.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge regionale 7/1988, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, le Stazioni forestali sono istituite quali strutture stabili di livello inferiore al Servizio.
4. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo sostituito dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, il numero << 68 >> è sostituito dal numero << 73 >> e l'inciso << 5 nel profilo professionale di consigliere ispettore forestale >> è sostituito dall'inciso << 10 nel profilo professionale di consigliere ispettore forestale >>.
5. Il regolamento di cui all'articolo 56 della legge regionale 53/1981, come sostituito dal comma 2, è emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.