LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 129
 (Integrazione dell'articolo 151 della legge regionale
53/1981 in materia di spese legali sostenute dal personale
regionale)
1.
All'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. In caso di lavori d'urgenza e in economia svolti direttamente dal personale regionale, in ordine all'attività di progettazione, di sicurezza e di direzione dei lavori, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio del soggetto interessato nel caso in cui il giudizio medesimo si concluda con esclusione di responsabilità per dolo o per colpa grave. >>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come aggiunto dal comma 1, fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.