LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 122
 (Norme d'interpretazione autentica e procedurali in materia
di sanità e servizi socio-assistenziali)
1. In via di interpretazione autentica, devono considerarsi componenti delle Commissioni sanitarie, di cui all'articolo 43 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, come da ultimo sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21, i medici ed i segretari.
2. Qualora i componenti siano dipendenti regionali ai medesimi compete esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione, ove dovuta.
3. 
( ABROGATO )
(1)
4. 
( ABROGATO )
(2)
5. 
( ABROGATO )
(3)
6. Limitatamente all'anno 1998, la Regione contribuisce al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, qualora le procedure di riorganizzazione istituzionale, previste dalla stessa legge regionale siano concluse entro il 30 giugno 1998.
7. Per l'anno 1998 il termine per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 20 della legge regionale 41/1996, scade al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
8. In attesa di una compiuta regolamentazione della materia nel territorio regionale l'autorizzazione ed il funzionamento delle strutture sanitarie veterinarie private sono disciplinati dalle norme nazionali vigenti.
9. La Giunta regionale determina, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità e politiche sociali, il limite di distanza per l'ubicazione delle strutture veterinarie di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità del 20 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1996, n. 294.
10.
L'articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59, come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
1. Le farmacie urbane e rurali non di turno rimangono chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale. In occasione di festività infrasettimanali, le farmacie uniche nel Comune possono rinunciare al riposo infrasettimanale nella stessa settimana, dandone comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente almeno un mese prima.
2. Le farmacie urbane e rurali osservano un riposo infrasettimanale di una giornata, eventualmente frazionabile in due mezze giornate, secondo turni da determinarsi con le modalità di cui all'articolo 2. La giornata intera di riposo infrasettimanale può essere ridotta a una mezza giornata, per comprovate esigenze accertate dal Comune territorialmente competente sentita la Commissione di cui all'articolo 39 della legge regionale 43/1981. In questo caso l'orario previsto dal primo comma dell'articolo 3 viene portato a 44 ore settimanali.
3. Nei giorni festivi il servizio farmaceutico deve essere così assicurato:
a) in tutti i Comuni con più di due farmacie, a turno, a battenti aperti e secondo gli orari di cui all'articolo 3;
b) nei Comuni con una o due farmacie, a turno con le farmacie più vicine anche dei Comuni limitrofi ed eventualmente a chiamata. >>.

11. All'articolo 1 della legge regionale 10/1997, il comma 20 è abrogato con effetto dal 10 gennaio 1997 limitatamente a quanto disposto con riguardo all'articolo 21 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, e relativa autorizzazione di spesa a carico del capitolo 4923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 9, comma 3, L. R. 14/2012
2Comma 4 abrogato da art. 9, comma 3, L. R. 14/2012
3Comma 5 abrogato da art. 9, comma 3, L. R. 14/2012