LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 102
 (Norme in materia di riordinamento fondiario e di Consorzi
di bonifica. Modifiche e integrazioni alla legge regionale
44/1983)
1. I Consorzi di bonifica che, entro il 31 dicembre 1995, in dipendenza dell'esecuzione di opere di sistemazione agraria finanziate dall'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e dell'articolo 27, secondo comma, della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 43/1985, abbiano dato attuazione alle previsioni dei relativi piani di riordinamento fondiario finanziati dall'Amministrazione regionale, mediante l'assegnazione delle aree riordinate, anche prima della loro approvazione, debbono, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare alla Giunta regionale i piani di riordinamento, corredati degli atti dai quali risulti l'eventuale assegnazione dei terreni.
2. Al fine di portare a compimento i piani di riordinamento fondiario di cui al comma 1, sono rinnovate di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge le concessioni dei piani ai Consorzi di bonifica.
3. È consentita la deroga alla disciplina prevista dagli articoli 22, primo, secondo e terzo comma, 26, ultimo comma, 27, 32, primo e secondo comma, e 34 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
4. Dei terreni rimasti in possesso del concessionario per non essere stati né assegnati né contestati, il medesimo può acquisire la proprietà; tali terreni sono destinati ad opere di sussidio ai terreni riordinati, ovvero all'arricchimento del paesaggio mediante idonei impianti arborei.
5. Per il medesimo termine di cui al comma 2, rimangono confermati i finanziamenti e le concessioni disposti dalla Direzione regionale dell'agricoltura, per lo studio, la compilazione e l'attuazione dei piani di riordinamento fondiario.
6. Qualora il Consorzio di bonifica ometta o ritardi taluno degli adempimenti di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere con esplicita previsione di un termine non inferiore a trenta giorni, delibera l'invio di un Commissario per il compimento degli adempimenti stessi.
7. Il Commissario, scelto di norma tra i dottori agronomi e dottori forestali ed i laureati in giurisprudenza, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
8. L'onere relativo ai commi 6 e 7 è posto a carico del Consorzio inadempiente.
9. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, è approvato il piano di cui al comma l. L'approvazione produce gli effetti di cui all'articolo 29 del regio decreto 215/1933.
10. Il termine di cui all'articolo 33, primo comma, del regio decreto 215/1933 è fissato in due anni.
11. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 10, trova applicazione la disciplina prevista dai commi 6, 7 e 8.
12. 
( ABROGATO )
(1)
13. 
( ABROGATO )
(2)
14. 
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Comma 12 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002
2Comma 13 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002
3Comma 14 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002