LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 luglio 1998, n. 12

Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/07/1998
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
210.04 - Zootecnia
210.06 - Economia montana
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

SEZIONE VII
 OPERE PUBBLICHE ED INTERVENTI COLLETTIVI
Art. 61

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 62

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 63
 
1. Gli interventi collettivi ammissibili a contributo riguardano i seguenti investimenti: costruzione, riattamento e manutenzione della viabilità di accesso alle malghe, opere e impianti finalizzati alla produzione, al magazzinaggio e alla distribuzione di foraggi, sistemazione e attrezzatura di pascoli, opere di provvista d'acqua, ricoveri per mandrie.
2. Ai fini del comma 1, l'ambito territoriale interessato è quello riferito alle zone di montagna o svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE.
3.Per le finalità di cui al comma 1 le Comunità montane concedono contributi in conto capitale agli enti locali territoriali, alle associazioni riconosciute di comunioni familiari montane, ai consorzi privati, regolarmente costituiti, od organizzazioni similari e alle organizzazioni dei produttori zootecnici fino al 90 per cento della spesa ammessa. I contributi sono concessi, in ordine di priorità decrescente, a favore di interventi che completano iniziative già avviate, a favore di interventi compresi entro i confini di un parco o di una riserva naturale, o connessi con la gestione degli stessi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, a favore di interventi compresi entro i seguenti ambiti malghivi omogenei:
a) per la zona della Carnia: Alto Tagliamento, Basso Tagliamento, Val Pesarina e Conca di Sauris, Alto Degano e Alto But, Basso Degano e Basso But, Val d'Incarojo e Val Pontebbana;
b) per la zona del Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale: Destra Fella, Sinistra Fella, Val Raccolana e Val Resia;
c) per la zona del Pordenonese: Meduna Cellina, Piancavallo - Cansiglio.

Note:
1Articolo sostituito da art. 6, comma 48, L. R. 1/2005
2Comma 3 sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 24/2006
Art. 64

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 65

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010