LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1998, n. 11

Attuazione dell'iniziativa comunitaria pesca e altre disposizioni relative a programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1998
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 6
 (Misura 3 - Progetti concreti - Adeguamento dell'offerta
dei prodotti dell'acquacoltura alla domanda)
1. Al fine di promuovere l'adeguamento dell'offerta alla domanda dei prodotti dell'acquacoltura marittima e lagunare nei Comuni di Marano lagunare e Carlino, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi nella misura del 40 per cento per la realizzazione di una o più delle seguenti iniziative:
a) individuazione delle aree lagunari maggiormente idonee alla semina ed alla raccolta delle vongole o di altri molluschi eduli;
b) acquisizione di consulenze tecnico-scientifiche necessarie all'avvio delle nuove coltivazioni;
c) creazione di un sistema di monitoraggio che consenta una razionalizzazione della raccolta di molluschi al fine di consentire la creazione di scorte per il ripopolamento naturale, integrato anche con nuovo seme proveniente dall'avannotteria locale;
d) acquisto delle attrezzature per l'attività di acquacoltura;
e) ammodernamento di impianti di acquacoltura, impianti di stabulazione e di depurazione finalizzati al miglioramento della qualità e dell'igiene del prodotto ovvero allo sviluppo di attività.

2. Possono presentare domanda di contributo alla Direzione regionale dell'industria, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bolletino ufficiale della Regione della decisione comunitaria di riprogrammazione del piano finanziario presentata al Ministero per le politiche agricole, in conformità al punto 12 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza nazionale, le imprese di pesca e di acquacoltura, singole o associate, con sede operativa nei medesimi Comuni di Marano lagunare e Carlino aventi i requisiti previsti dal comma 4 dell'articolo 2.
3. Le consulenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono riconosciute ai fini contributivi solo se effettuate da enti ed istituti di ricerca, pubblici e privati riconosciuti ai sensi del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni.
4. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 8 dell'articolo 2.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 511.292.000, suddivisa in ragione di lire 393.695.000 per l'anno 1998 e di lire 117.597.000 per l'anno 1999, cofinanziata con fondi comunitari e statali, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 28 - programma 4.1.1. - Titolo II - Categoria 2.4. - Sezione X:
a) capitolo 7779 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione << Contributi alle imprese di pesca e acquacoltura, singole o associate, con sede operativa nei comuni di Marano Lagunare e Carlino al fine di promuovere l'adeguamento dell'offerta alla domanda dei prodotti dell'acquacoltura marittima e lagunare - Programma Operativo Pesca - misura 3 - fondi SFOP >> e con lo stanziamento complessivo di lire 306.775.000, suddiviso in ragione di lire 236.217.000 per l'anno 1998 e di lire 70.558.000 per l'anno 1999;
b) capitolo 7780 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione << Contributi alle imprese di pesca e acquacoltura, singole o associate, con sede operativa nei comuni di Marano Lagunare e Carlino al fine di promuovere l'adeguamento dell'offerta alla domanda dei prodotti dell'acquacoltura marittima e lagunare - Programma Operativo Pesca - misura 3 - fondi statali cofinanziamento SFOP >> e con lo stanziamento complessivo di lire 204.517.000, suddiviso in ragione di lire 157.478.000 per l'anno 1998 e di lire 47.039.000 per l'anno 1999.

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 26/1999