LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1998, n. 11

Attuazione dell'iniziativa comunitaria pesca e altre disposizioni relative a programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1998
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 22
 (Integrazione del Programma di iniziativa comunitaria
LEADER II)
1. In relazione all'integrazione finanziaria del programma di iniziativa comunitaria LEADER II regionale approvata dalla commissione delle Comunità europee con decisione n. C(97) 2461/3 del 6 agosto 1997, e all'attribuzione di un'ulteriore quota di finanziamento a titolo di indicizzazione per gli anni 1996 e 1997, secondo la comunicazione della Direzione Generale VI - Agricoltura - del 27 giugno 1997, n. 25935, alla Rappresentanza permanente d'Italia presso la UE, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione alla fase aggiuntiva del programma secondo le disposizioni di cui all'articolo 58 della legge regionale 29/1996, e secondo il piano finanziario aggiuntivo definito nell'importo complessivo di lire 5.075.040.000, di cui lire 1.524.115.000 relativi alla quota comunitaria FERS, lire 459.950.000 relativi alla quota comunitaria FEOGA, lire 299.805.000 relativi alla quota comunitaria FSE e lire 2.791.170.000 relativi alla quota di cofinanziamento nazionale.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare con fondi propri la quota di cofinanziamento nazionale della fase aggiuntiva del programma di cui al comma 1 nella misura di lire 2.791.170.000.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, relativamente alle quote di finanziamento comunitario, sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 sono iscritti, per l'anno 1998, gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati, in corrispondenza all'iscrizione di stanziamenti di pari importo sui correlati sottospecificati capitoli dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci medesimi:
a) sui capitoli 213 dell'entrata e 1063 della spesa lo stanziamento di lire 1.524.115.000 - fondi FERS;
b) sui capitoli 214 dell'entrata e 1064 della spesa lo stanziamento di lire 459.950.000 - fondi FEOGA;
c) sui capitoli 215 dell'entrata e 1065 della spesa lo stanziamento di lire 299.805.000 - fondi FSE.

4. Per le finalità di cui al comma 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 9 - programma 4.1.2. - Categoria 2.3. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli, con lo stanziamento a fianco di ciascuno indicato per l'anno 1998:
a) il capitolo 1066 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione << Finanziamenti ai gruppi di azione locale per l'attuazione del programma comunitario LEADER II - anticipazione regionale del cofinanziamento statale FERS >> e con lo stanziamento di lire 1.872.538.000;
b) il capitolo 1067 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione << Finanziamenti ai gruppi di azione locale per l'attuazione del programma comunitario LEADER II - anticipazione regionale del cofinanziamento statale FEOGA >> e con lo stanziamento di lire 562.028.000;
c) il capitolo 1068 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione << Finanziamenti ai gruppi di azione locale per l'attuazione del programma comunitario LEADER II - anticipazione regionale del cofinanziamento statale FSE >> e con lo stanziamento di lire 356.604.000.

5. All'onere complessivo di lire 2.791.170.000 per il 1998 derivante dal comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 7824 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 25 febbraio 1998, n. 18.
6. Il codice di finanza regionale relativo ai capitoli 1060, 1061, 1062, 1063, 1064 e 1065 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti relativamente al settore di intervento è sostituito con il codice << 12 >>.