LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1998, n. 11

Attuazione dell'iniziativa comunitaria pesca e altre disposizioni relative a programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1998
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 16
 (Proroga rapporto di lavoro a tempo determinato)
1. La durata del rapporto di lavoro delle assunzioni a tempo determinato, disposte dall'articolo 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, è prorogata sino al 30 aprile 2000, termine entro il quale deve venir effettuato il monitoraggio degli impegni giuridicamente vincolanti per gli obiettivi 2 e 5b del corrente periodo di programmazione.