LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 1998, n. 10

Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/05/1998
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

CAPO II
 RUOLI ISTITUZIONALI E DEGLI ALTRI SOGGETTI
Art. 6
 (Compiti della Regione)
1. La Regione svolge compiti di pianificazione, promozione, indirizzo e coordinamento, nonché di vigilanza e verifica. In particolare:
a) costituisce l'Osservatorio regionale per l'anziano di cui all'articolo 7;
b) promuove le azioni volte a dar attuazione alle disposizioni di cui al capo III, sezione I;
c) interviene nelle materie di cui al capo III, sezione II, adottando, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, appositi provvedimenti della Giunta regionale, comprendenti in particolare:
1) criteri organizzativi e standard minimi dei servizi territoriali, integrando norme regolamentari e indirizzi esistenti;
2) la definizione di una rete di strutture residenziali per anziani, accreditate per differenti livelli di intensità assistenziale sulla base degli standard gestionali e strutturali previsti dalle vigenti norme regolamentari;
3) le modalità di accesso dell' utenza alle strutture di cui al punto 2), nonché i criteri di quantificazione degli oneri sanitari, ivi inclusi quelli di rilievo sanitario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1985, n. 191, e di rilievo socio-assistenziale, da porsi a carico dei vari soggetti istituzionali competenti e dell' utenza, in relazione al livello dei servizi sanitari e assistenziali assicurato;
4) le modalità di erogazione dell' assistenza farmaceutica, nonché dei presidi e degli ausili sanitari in favore degli utenti ospiti di residenze protette e di quelli trattati in regime di assistenza domiciliare integrata o di spedalizzazione domiciliare;
d) interviene nelle materie di cui al capo III, sezione II, emanando, a conclusione della fase sperimentale di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13, e comunque non oltre l'adozione del secondo piano di intervento a medio termine, di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41, la disciplina definitiva riguardante la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali;
e) promuove, per il perseguimento dell'integrazione tra i servizi socio-assistenziali e sanitari, l'adozione dei modelli istituzionali previsti all'articolo 41, comma 2, della legge regionale 49/1996;
f) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), attraverso specifici programmi biennali, di cui il primo è approvato dalla Giunta regionale entro e non oltre il 31 dicembre 1998, che tengano conto anche delle esigenze formative evidenziate dalle associazioni e dalle istituzioni del privato sociale;
g) svolge funzioni di vigilanza e verifica sul raggiungimento dei livelli di tutela e assistenza, anche avvalendosi, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32, del supporto dell'Agenzia regionale della sanità;
h) promuove la razionalizzazione e l'uso coordinato di tutte le risorse impiegate nel settore e provvede alla loro ripartizione.

Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 60, L. R. 1/2003
2Integrata la disciplina del numero 1) della lettera c) del comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 17/2008
3Integrata la disciplina del numero 2) della lettera c) del comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 17/2008
Art. 7

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 5, L. R. 8/2001
2Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 5, L. R. 8/2001
3Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 8
 (Compiti dei Comuni)
1. I Comuni sono sede rappresentativa dei bisogni di tutela dei cittadini e sono titolari delle funzioni concernenti l'assistenza e l'integrazione sociale, che essi esercitano, in forma singola o associata, con le modalità previste dalla vigente normativa e sulla base delle determinazioni assunte dall'assemblea dei sindaci di cui all'articolo 40 della legge regionale 49/1996, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 32/1997.
2. Ferme restando le competenze in materia socio- assistenziale attribuite dalla legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, in quanto compatibili con la presente legge, nelle specifiche materie oggetto di quest'ultima, i Comuni hanno in particolare il compito di:
a) partecipare, con la Regione, all'individuazione delle azioni positive previste all'articolo 19 e predisporre i relativi programmi attuativi, alla cui realizzazione altresì essi provvedono, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19, con modalità favorenti la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e con il coinvolgimento, ai sensi dell'articolo 13, delle famiglie;
b) avviare le iniziative di propria competenza per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 22;
c) prescegliere, per lo svolgimento delle attività connesse con l'attuazione degli interventi ad alta integrazione socio-sanitaria disciplinati al capo III, sezione II, il modello istituzionale tra quelli individuati all'articolo 41, comma 2, della legge regionale 49/1996;
d) intervenire, in sede di assemblea di cui al comma 1, nella programmazione e nella verifica degli interventi nelle materie ad alta integrazione di cui alla lettera b), con le modalità di cui all'articolo 40, comma 5, lettere a) e b bis), della legge regionale 49/1996, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 32/1997. Al riguardo, all'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale spetta in particolare:
1) deliberare, previo accordo con la competente Azienda per i servizi sanitari, il piano annuale degli interventi e dei servizi integrati da realizzare nell'area distrettuale, tramite il quale concorrere, in sede di definizione del piano annuale della medesima Azienda, alle specificazioni riferite al proprio ambito territoriale;
2) adottare il piano annuale di utilizzo delle risorse umane e finanziarie socio-assistenziali, in coerenza con le previsioni di cui al punto 1);
3) individuare, nell' ambito del medesimo piano di cui al punto 2), la componente sociale dell' Unità organizzativa di cui all' articolo 24 e dell' Unità di valutazione distrettuale (UVD) di cui all' articolo 25, nonché quella per le attività di cui all'articolo 26;
4) individuare, nell' ambito del piano di cui al punto 1), i servizi socio-assistenziali erogabili in forma diretta, nonché quelli alla cui erogazione possono provvedere, in forma indiretta e secondo il principio di sussidiarietà, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ovvero le istituzioni e le associazioni afferenti al settore privato-sociale, nonché le organizzazioni del volontariato;
5) definire, in coerenza con il modello istituzionale prescelto e nel rispetto del piano annuale di utilizzo, gli atti formali finalizzati all'operatività del personale impegnato nei servizi e nelle attività di tipo integrato;
6) concorrere, per il tramite degli operatori indicati al punto 3), all'elaborazione dei programmi assistenziali personalizzati di cui all'articolo 25, nonché all'applicazione, allo sviluppo e all'evoluzione delle metodologie di valutazione multidimensionale;
7) definire le modalità per l' esercizio dell'attività di valutazione e verifica degli interventi, dei livelli di assistenza assicurati e del grado di efficienza dei servizi;
8) promuovere e organizzare, su indicazione della Regione ovvero a seguito di programmazione autonoma o di concerto con le Aziende per i servizi sanitari, attività di formazione e di aggiornamento a favore degli operatori coinvolti nel sistema dei servizi socio-sanitari integrati a favore delle persone anziane.

Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 15, comma 2, L. R. 23/2004
Art. 9
 (Compiti delle Aziende per i servizi sanitari)
1. Le Aziende per i servizi sanitari intervengono nei confronti dei soggetti anziani nel quadro delle attribuzioni conferite dalla legislazione vigente in materia di tutela della salute del cittadino, con riguardo alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione. A tal fine assicurano un'offerta complessiva di servizi per il tramite dei distretti e delle altre strutture operative.
2. Per perseguire le finalità specifiche della presente legge ed in particolare per realizzare il coordinamento e l'integrazione degli interventi, le Aziende per i servizi sanitari:
a) garantiscono l' attivazione delle funzioni distrettuali di cui all'articolo 24 in conformità con le previsioni del piano annuale definito ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera d), punto 1), e deliberato dall'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale;
b) assicurano, in sede di predisposizione dei piani annuali d'azienda di cui all'articolo 14, commi 7 e 8, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, la programmazione unitaria delle attività di propria competenza in conformità alle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), punto 1), nonché tenendo conto delle indicazioni contenute nelle intese di programma ovvero negli atti di delega;
c) assicurano altresì:
1) modalità organizzative che agevolino l' accesso ai trattamenti ospedalieri e ambulatoriali delle persone che presentano evidenti esigenze riferibili alla complessiva condizione dell'età anziana;
2) il necessario coordinamento, in relazione alle problematiche connesse con le dimissioni ospedaliere, tra i servizi socio-sanitari territoriali e le strutture di degenza, volto tra l'altro a verificare anticipatamente la sussistenza a livello territoriale, per i singoli casi esaminati, delle condizioni atte a consentire le dimissioni senza pregiudizio per la continuità assistenziale;
d) promuovono e stipulano, con le istituzioni di cui all'articolo 10, appositi accordi finalizzati a disciplinare la partecipazione coordinata e integrata di queste ultime al sistema dei servizi per l'anziano e volti ad assicurare in particolare:
1) un' azione coordinata, a garanzia della continuità assistenziale, all' atto del ricovero e della dimissione ospedaliera, nonché in caso di attivazione del servizio di spedalizzazione domiciliare;
2) l' intervento, ove richiesto, del personale dipendente dalle istituzioni di cui all'articolo 10 nei servizi territoriali e nell'Unità di valutazione distrettuale (UVD) di cui all'articolo 25;
e) stipulano apposite convenzioni con i soggetti pubblici e con quelli del settore privato-sociale che gestiscono strutture residenziali accreditate;
f) valorizzano, nell' ambito dei rapporti previsti dalla legge regionale 12/1995, il ruolo delle associazioni di volontariato;
g) organizzano, su indicazione della Regione ovvero a seguito di programmazione autonoma o di concerto con i Comuni, attività di formazione e aggiornamento degli operatori coinvolti nel sistema dei servizi socio-sanitari integrati a favore delle persone anziane.

Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 15, comma 2, L. R. 23/2004
Art. 10
 (Compiti delle Aziende ospedaliere, degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico
e delle Università)
1. Le Aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le Università esercitano le funzioni correlate ai loro fini istituzionali.
2. I soggetti di cui al comma 1 concorrono al perseguimento degli obiettivi della presente legge attraverso:
a) gli accordi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d);
b) la costituzione di appositi coordinamenti aventi in particolare il compito di raccordarsi con il distretto di appartenenza dei pazienti al fine di garantire che le dimissioni degli stessi, in relazione ai bisogni riscontrati attraverso una congiunta valutazione multidimensionale intra ed extraospedaliera, avvengano senza pregiudizio, per la continuità assistenziale;
c) la predisposizione di modalità organizzative che agevolino l'accesso ai trattamenti ospedalieri e ambulatoriali delle persone che presentano evidenti esigenze riferibili alla complessiva condizione dell'età anziana;
d) il coordinato utilizzo delle risorse del volontariato, nell'ambito dei rapporti previsti dalla legge regionale 12/1995.

Art. 11
 (Compiti dei medici di medicina generale convenzionati con
il Servizio sanitario
nazionale)
1. I medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale intervengono nell'ambito delle competenze agli stessi attribuite dall'accordo collettivo nazionale di lavoro, nonché nell'ambito degli istituti contrattuali oggetto di appositi accordi regionali.
2. I medici di cui al comma 1 operano nel distretto concorrendo al potenziamento delle attività territoriali ed allo sviluppo delle modalità integrate d'intervento previste dalla presente legge, partecipando alle attività dell'Unità di valutazione distrettuale (UVD) di cui all'articolo 25, nonché assumendo, in ordine all'attuazione degli interventi al domicilio dell'assistito, le responsabilità di cui all'articolo 26, comma 3.
3. I medici di medicina generale devono essere compiutamente informati ed aggiornati in ordine all'offerta complessiva di tutti i servizi disponibili sul territorio.
Art. 12
 (Compiti delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza)
1. Nel rispetto dell'autonomia assicurata dai rispettivi statuti ed in considerazione della rilevanza sociale della loro attività, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concorrono alla realizzazione della rete dei servizi prevista dalla presente legge, raccordandosi con gli altri soggetti di cui all'articolo 5 attraverso la stipula, ove necessaria, di apposite convenzioni.
Art. 13
 (Ruolo delle famiglie)
1. Le famiglie hanno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il diritto ad essere compiutamente informate in ordine all'offerta complessiva di servizi esistente sul territorio e ad essere coinvolte, come risorsa qualificante del sistema dei servizi e nel rispetto del diritto di libera scelta riconosciuto ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nell'elaborazione e nell'attuazione del programma assistenziale di cui all'articolo 25, comma 3, nonché nell'attivazione delle azioni dei Comuni rientranti nelle finalità di cui all'articolo 19.
Art. 14
 (Compiti delle associazioni e dei soggetti privati
appartenenti al settore del privato
sociale)
1. I soggetti privati operanti senza scopo di lucro per finalità di utilità sociale concorrono alla realizzazione della rete dei servizi previsti dalla presente legge, alle condizioni e con le modalità indicate dalla normativa regionale in materia.
2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono la loro attività nella salvaguardia della propria autonomia e sulla base dei rispettivi statuti; ad essi viene riconosciuta piena parità di diritti e di doveri rispetto ai soggetti pubblici che erogano analoghi servizi.
3. I soggetti di cui al comma 1 fanno parte della rete dei servizi di cui alla presente legge a seguito di appositi atti convenzionali stipulati con gli enti locali singoli o associati ovvero con le Aziende per i servizi sanitari, secondo le rispettive competenze o mandati.
Art. 15
 (Compiti delle organizzazioni di volontariato)
1. Nel rispetto dell'autonomia ed in considerazione del loro ruolo sociale, le organizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera m), concorrono alla realizzazione della rete dei servizi prevista dalla presente legge, nel quadro dei rapporti disciplinati dalla legge regionale 12/1995.
Art. 16
 (Compiti delle strutture sanitarie private)
1. Le strutture sanitarie private concorrono a realizzare gli obiettivi specifici di cui alla presente legge attivando sistematici rapporti con i distretti, con particolare riguardo agli aspetti connessi con le dimissioni protette dei pazienti.
Art. 17
 (Compiti dei restanti soggetti privati operanti nel settore
dei servizi a favore della popolazione anziana)
1. I restanti soggetti privati operanti nel settore dell'assistenza alla popolazione anziana integrano la rete dei servizi contemplata nella presente legge, agendo nell'ambito delle specifiche discipline normative di riferimento.
2. In particolare, i soggetti di cui al comma 1 che operino nel settore dell'assistenza residenziale, intervengono nella rete dei servizi con le modalità e nel rispetto degli standard di accreditamento di cui alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 19.