LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 1998, n. 10

Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/05/1998
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 9
 (Compiti delle Aziende per i servizi sanitari)
1. Le Aziende per i servizi sanitari intervengono nei confronti dei soggetti anziani nel quadro delle attribuzioni conferite dalla legislazione vigente in materia di tutela della salute del cittadino, con riguardo alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione. A tal fine assicurano un'offerta complessiva di servizi per il tramite dei distretti e delle altre strutture operative.
2. Per perseguire le finalità specifiche della presente legge ed in particolare per realizzare il coordinamento e l'integrazione degli interventi, le Aziende per i servizi sanitari:
a) garantiscono l' attivazione delle funzioni distrettuali di cui all'articolo 24 in conformità con le previsioni del piano annuale definito ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera d), punto 1), e deliberato dall'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale;
b) assicurano, in sede di predisposizione dei piani annuali d'azienda di cui all'articolo 14, commi 7 e 8, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, la programmazione unitaria delle attività di propria competenza in conformità alle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), punto 1), nonché tenendo conto delle indicazioni contenute nelle intese di programma ovvero negli atti di delega;
c) assicurano altresì:
1) modalità organizzative che agevolino l' accesso ai trattamenti ospedalieri e ambulatoriali delle persone che presentano evidenti esigenze riferibili alla complessiva condizione dell'età anziana;
2) il necessario coordinamento, in relazione alle problematiche connesse con le dimissioni ospedaliere, tra i servizi socio-sanitari territoriali e le strutture di degenza, volto tra l'altro a verificare anticipatamente la sussistenza a livello territoriale, per i singoli casi esaminati, delle condizioni atte a consentire le dimissioni senza pregiudizio per la continuità assistenziale;
d) promuovono e stipulano, con le istituzioni di cui all'articolo 10, appositi accordi finalizzati a disciplinare la partecipazione coordinata e integrata di queste ultime al sistema dei servizi per l'anziano e volti ad assicurare in particolare:
1) un' azione coordinata, a garanzia della continuità assistenziale, all' atto del ricovero e della dimissione ospedaliera, nonché in caso di attivazione del servizio di spedalizzazione domiciliare;
2) l' intervento, ove richiesto, del personale dipendente dalle istituzioni di cui all'articolo 10 nei servizi territoriali e nell'Unità di valutazione distrettuale (UVD) di cui all'articolo 25;
e) stipulano apposite convenzioni con i soggetti pubblici e con quelli del settore privato-sociale che gestiscono strutture residenziali accreditate;
f) valorizzano, nell' ambito dei rapporti previsti dalla legge regionale 12/1995, il ruolo delle associazioni di volontariato;
g) organizzano, su indicazione della Regione ovvero a seguito di programmazione autonoma o di concerto con i Comuni, attività di formazione e aggiornamento degli operatori coinvolti nel sistema dei servizi socio-sanitari integrati a favore delle persone anziane.

Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 15, comma 2, L. R. 23/2004