LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 1998, n. 10

Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/05/1998
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 4
 (Destinatari)
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati agli anziani residenti nella regione Friuli- Venezia Giulia, nonché, nei limiti e con le modalità previsti dalle normative vigenti, agli stranieri ed apolidi residenti con permesso di soggiorno e a tutte le persone dimoranti che siano bisognose di interventi non differibili. In particolare, le forme d'intervento ad alta integrazione socio-sanitaria di cui al capo III, sezione II, sono di norma destinate agli ultrasessantacinquenni, le cui condizioni ne richiedano l'attivazione, fatta salva l'estensione ai soggetti al di sotto dei 65 anni, di cui sia riconosciuta la permanente o la temporanea condizione di non autosufficienza.
2. Il riconoscimento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato a livello distrettuale mediante l'utilizzo di un metodo di valutazione multidimensionale, adottato con apposito provvedimento della Giunta regionale, a valere su tutto il territorio regionale.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 33, comma 1, L. R. 19/2006